No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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Visualizzazione post con etichetta Atto amministrativo. Mostra tutti i post
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martedì 22 febbraio 2022

Come si fa in concreto un atto amministrativo - Tecniche di redazione di delibere, determine e ordinanze (Riprese video e slides)

 


Come preannunciato, si è svolto venerdì 12 febbraio il secondo webinar di formazione del programma "Come si fa in concreto?" dedicato ai colleghi aspiranti segretari, da titolo "UN ATTO AMMINISTRATIVO - Tecniche di redazione, delibere, determine e ordinanze", con LUCA COSTANTINI e ANTONELLA PETROCELLI.
Si ricorda che il prossimo evento è in programma venerdì 4 marzo alle ore 17,30 e verterà sul Contratto decentrato.
Oltre alla ripresa video del webinar si forniscono di seguito le slides presentate nel corso dell'evento:

martedì 23 novembre 2021

I presupposti per l'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente. Il destinatario può lamentare una disparità di trattamento?

Ai fini della legittima adozione dell’ordinanza contingibile e urgente, è condizione necessaria e sufficiente che sussista la necessità di provvedere con urgenza, per affrontare una situazione di pericolo non fronteggiabile con gli ordinari strumenti a disposizione dell’ordinamento; è quindi irrilevante che la situazione di pericolo perduri da tempo, posto che il trascorrere del tempo non fa che aggravare la sussistente condizione di pericolo (in tal senso, v., quam multis, Tar Perugia, 30.8.2021, n.620; Tar Trieste, 9.8.2021, n.246; Tar Napoli, 5.5.2021, n.2989; Tar Salerno, 1.6.2021, n.1373).

Nelle ordinanze contingibili e urgenti, può di regola prescindersi dalle formalità partecipative di cui alla L.n.241/90 (v., in tal senso, Consiglio di Stato, 4.1.2021, n.94; Tar Torino, 25.7.2019, n.837), tenuto conto del carattere vincolato dell’atto, né parte ricorrente ha dato convincente prova che l’eventuale apporto partecipativo avrebbe mutato il quadro di pericolo sussistente (arg. ex art.21 octies, co.2 L.n.241/90) e, quindi, in definitiva evitato l’adozione della misura contingibile ad opera del Comune (cfr. Cass., S.U., 9.8.2018, n.20680), essendo poi del tutto irrilevante l’omessa individuazione di taluno dei comproprietari, posto che in alcun modo tale circostanza elide la legittimazione passiva degli altri comproprietari individuati.

martedì 16 novembre 2021

Le ordinanze di rimozione dei rifiuti sono di competenza del Sindaco (Tar Puglia-Lecce, sez. I, sentenza n. 1613 del 15 novembre 2021)

E' illegittima per l’incompetenza l'ordinanza con la quale un dirigente comunale ha intimato di provvedere alla pulizia di alcuni terreni, stante l’accertata situazione di pericolo per l’ambiente, trattandosi di potestà riservata espressamente al Sindaco dal citato art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, che così testualmente statuisce: “Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
Infatti, la determinazione dirigenziale impugnata deve ritenersi viziata per incompetenza, in quanto l’art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000, prevale su quest’ultima (cfr. in termini, ex plurimis, Cons. Stato sez. II, 20/10/2020, n. 6326; Cons. Stato, sez. V, 08/07/2019, n. 4781; 14/03/2019, n. 1684; 11/01/2016, n. 57; 29/08/2012, n. 4635; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 26/01/2018, n. 90).

La sanzionabilità del ritardo dell’azione amministrativa nei recenti approdi normativi e giurisprudenziali

Pubblicato sulla rivista Amministrativ@mente un articolo di Francesco Armentante dal titolo La sanzionabilità del ritardo dell’azione amministrativa nei recenti approdi normativi e giurisprudenziali.

Questo il sommario: 

1. Premesse; 2. L’obbligo di provvedere (e i casi di esclusione) quale presupposto per il riconoscimento del danno da ritardo; 3. Il profilo soggettivo tra presunzione della colpa e relative esimenti; 4. L’ingiustizia del danno; 5. Presupposti formali e sostanziali dell’azione amministrativa ex post: i termini dei procedimenti inibitori e la svilita tutela del terzo; 6. La sorte del provvedimento tardivo nell’atecnica disciplina del decreto semplificazioni (n. 76 del 2020); 7. L’inesauribilità del potere amministrativo e la competenza “concorrente” sostenuta dalla discutibile decisione della Plenaria (n. 8 del 2021); 8. Brevi riflessioni conclusive. La sanzionabilità del ritardo dell’azione amministrativa nei recenti approdi normativi e giurisprudenziali.

mercoledì 19 febbraio 2020

La norma che limita l'attività del consiglio comunale all'adozione di atti urgenti e improrogabili non applicabile alle giunte ed ai sindaci

Un'interessante parere è stato espresso dal Ministero dell'interno in ordine alla non applicabilità, per analogia, dell'art.38, c.5, del d.lgs. n.267/00, che limita l'attività del consiglio comunale all'adozione di atti urgenti e improrogabili, alle attività delle giunte e dei sindaci.
La norma in commento, ricordiamo, dispone che "i consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili".
Questo il testo del parere:

martedì 18 febbraio 2020

PA, Dadone: "La chiarezza del linguaggio è obiettivo prioritario"

"La pulizia del linguaggio normativo, la chiarezza dell'esposizione da parte delle amministrazioni, la semplicità della narrazione delle scelte e delle decisioni della politica sono obiettivi fondamentali della nostra azione", spiega il Ministro Dadone che oggi a Firenze ha siglato un Protocollo d'intesa con il Presidente dall'Accademia della Crusca, Claudio Marazzini. 
"Non stiamo parlando di meri orpelli o di vacui esercizi di stile. Siamo piuttosto di fronte a un'esigenza fondamentale per istituzioni che vogliano davvero mettere al centro il rapporto con i cittadini e le prerogative del Paese reale - aggiunge Dadone - Nell'oscurita' della lingua puo' annidarsi semplice sciatteria, scarsa sensibilita' professionale oppure l'idea distorta di un potere da preservare gelosamente, che significa spesso abuso o che comunque segnala un deficit di partecipazione democratica". 

giovedì 23 gennaio 2020

La revoca dell'Assessore va motivata (Cons. St. par. n. 2859/2019)

Il Consiglio di Stato, sez. I, con parere n. 2859 del 13/11/2019, emesso su ricorso straordinario presentato da un Assessore revocato, torna ad occuparsi degli atti di revoca degli Assessori comunali. 

Il Consiglio di Stato ribadisce principi già espressi in più occasioni dal giudice amministrativo, in ordine alla natura amministrativa e non politica dei provvedimenti di revoca degli assessori e sulla necessaria motivazione, anche sintetica, degli stessi. 

In altra sede (Vademecum dell'Amministratore locale, II edizione, pag. 71 e seguenti)  si è avuto modo di scrivere "come sia assolutamente necessario, ai fini della legittimità del provvedimento di revoca, che quest’ultimo sia motivato, anche se la motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa. Ciò in quanto il provvedimento è sindacabile in sede giurisdizionale per profili formali o in caso di evidente arbitrarietà. Gli atti di nomina e di revoca degli assessori comunali non rientrano nella categoria degli “atti politici”, come tali sottratti al sindacato di legittimità, ma mantengono la natura di atti amministrativi pur essendo denotati da ampia discrezionalità, non diversamente dai c.d. “atti di alta amministrazione”. Essi sono quindi sottoponibili al sindacato giurisdizio­nale in ossequio alla norma generale di cui all’art. 113 Cost., quantomeno entro gli stretti ambiti di un giudizio di non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. 
Così, comportano l’illegittimità del provvedimento di revoca: 

venerdì 3 maggio 2019

Ordinanza sindacale di rimozione manto di copertura in lastre tipo eternit di fabbricati industriali

Ai sensi della L. n. 257/1992 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), qualora sugli edifici si renda necessaria la rimozione dell’amianto, al ricorrere delle circostanze ivi previste, “il costo delle operazioni di rimozione dell’amianto è a carico dei proprietari degli immobili” (art. 12, c. 3). 
La normativa richiamata, da prendere a riferimento da parte del Comune per il procedimento di rimozione dell’amianto, individua espressamente nei proprietari i soggetti tenuti a sostenerne i costi, a prescindere dai rapporti di natura contrattuale che questi possano aver instaurato con altri privati in relazione agli immobili e da cui siano sorti altri diritti sugli stessi. 
Non vi è, invero, nell’art. 12 della L. n. 257/1992, alcun riferimento, per quanto concerne l’imputazione dei costi della rimozione dell’amianto, a soggetti titolari – sugli immobili di cui si tratta – di altri diritti diversi dal diritto di proprietà.

lunedì 15 aprile 2019

Verbalizzazione delle sedute consiliari. Interventi di singoli consiglieri

1) L’interpretazione delle norme sul funzionamento del consiglio comunale, tra cui rientrano quelle in merito alla verbalizzazione delle sedute del consiglio, compete unicamente all’organo che le ha elaborate, quindi allo stesso organo consiliare. 2) Qualora il regolamento preveda che il verbale di deliberazione contenga gli elementi principali dei singoli interventi effettuati dagli amministratori locali, pare non coerente con tale previsione che la delibera comunale, con riferimento a tali interventi, si limiti ad un rinvio alla registrazione audio allegata alla stessa.

giovedì 7 febbraio 2019

Impugnazione di una delibera da parte del consigliere comunale (numero legale)

Commentando la sentenza del Consiglio di Stato n. 3814 del 21 giugno 2018 è stato approfondito il tema del diritto dei consiglieri di impugnare le deliberazioni di consiglio (si veda in proposito l’articolo Legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare le delibere di consiglio pubblicato sulla Gazzetta degli Enti Locali del 2 luglio 2018). Sinteticamente, per giurisprudenza costante, la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale poiché, di regola, il giudizio amministrativo non è aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso Ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, per cui essa rimane circoscritta alle sole ipotesi di lesione della loro sfera giuridica, mentre negli altri casi non si differenzia da quella della generalità dei cittadini.
La sentenza del TAR Lazio, Sez. Latina, n. 537 del 30 ottobre 2018 consente di approfondire una tematica molto particolare. Una modifica al Regolamento del consiglio, che il consigliere comunale ritiene sia tale da rendere più complesso l’esercizio del suo mandato, può essere considerata lesiva delle attribuzioni individuali e giustificare l’impugnativa della delibera da parte del consigliere?

lunedì 28 gennaio 2019

Pubblicazione di documenti nei siti informatici della p.a. e protezione dei dati personali

La pubblicazione di deliberazioni e determinazioni all’albo pretorio degli enti locali per finalità di pubblicità legale, ai sensi dell’art. 1, c. 15, L.R. n. 21/2003, così come la pubblicazione di documenti per finalità di trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e di altre disposizioni normative – anche di natura regolamentare – aventi analoga finalità di trasparenza, devono rispettare il principio di “minimizzazione dei dati” personali espresso dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 679/2016, per cui è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti sia realmente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità perseguite.


L’art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri), comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. n. 101/2018, in adeguamento al Regolamento (UE) n. 679/2016, stabilisce che “la base giuridica prevista dall’art. 6, paragrafo 3, lett. b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”. 

Le amministrazioni possono prevedere nel Piano triennale di prevenzione della corruzione integrato con il programma della trasparenza e l’integrità (PTPCT) la pubblicazione di dati ulteriori, per i quali non sussiste uno specifico obbligo di trasparenza. Trattasi, in tal caso, di pubblicazione di documenti non obbligatoria in forza di una norma di legge o di regolamento – il PTPCT è infatti atto programmatorio, la cui natura non pare regolamentare – per cui, ai sensi dell’art. 7-bis, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013, i dati personali ivi contenuti devono essere resi anonimi oscurando il nominativo e le altre informazioni che possano consentire l’identificazione dell’interessato.

lunedì 21 gennaio 2019

Garanzie procedurali e atti amministrativi a contenuto generale

Pubblicato sulla rivista Istituzioni del Federalismo un articolo di Monica Cocconi dal titolo Garanzie procedurali e atti amministrativi a contenuto generale.
Questo l'abstract:
Lo scritto affronta il tema della sussistenza e delle funzioni degli obblighi procedurali della partecipazione e della motivazione nell’attività amministrativa generale. Vi si sostiene che l’impianto complessivo della legge generale sul procedimento appare declinato nell’offrire, anche in tema di garanzie procedimentali, una disciplina procedurale del provvedimento singolare, pertanto le disposizioni contenute negli artt. 3, 13 e 24 della l. n. 241 del 1990 s.m. non sembrano affatto significare una loro preclusione nell’attività amministrativa generale quanto, piuttosto, il rinvio alle discipline speciali proprie di ciascuna funzione. 

lunedì 9 aprile 2018

Note minime sulla disapplicazione delle linee guida ANAC da parte del giudice amministrativo e sulla rilevanza penale della loro violazione

Pubblicato sul sito della giustizia amministrativa un articolo di Vincenzo NeriConsigliere di Stato, dal titolo "Note minime sulla disapplicazione delle linee guida ANAC da parte del giudice amministrativo e sulla rilevanza penale della loro violazione".
Breve premessa introduttiva. Le linee guida sono sicuramente uno degli istituti su cui, dopo l’entrata in vigore del codice del 2016, si è maggiormente concentrata l’attenzione della dottrina. Le ragioni sono molteplici. In primo luogo è necessario studiarne a fondo la natura giuridica. Occorre, in secondo luogo, verificare quali conseguenze scaturiscano dalla loro violazione. Va, in terzo luogo, esaminato anche il problema relativo agli strumenti di tutela azionabili nei confronti delle linee guida.
Allo stato, tuttavia, risultano poco indagate altre due questioni sui cui ci si concentrerà nel presente scritto: la possibilità per il giudice amministrativo di disapplicare le linee guida contrastanti con la legge; l’equiparabilità delle linee guida ai regolamenti ai fini dell’accertamento del reato di abuso di ufficio previsto dall’articolo 323 c.p.

venerdì 23 marzo 2018

La tormentata natura della S.C.I.A. ed il mancato riscontro della Riforma Madia

Pubblicati sulla rivista on line Il diritto amministrativo due articoli in materia di S.C.I.A:
  • La tormentata natura della S.C.I.A. ed il mancato riscontro della Riforma Madia di Antonio Mitrotti;
  • Considerazioni sulla S.C.I.A. di Alessandra Pulitano.

venerdì 16 marzo 2018

Il procedimento amministrativo dopo la Legge n. 124/2015 (c.d. Riforma Madia)

Pubblicato sulla rivista Amministrativ@mente un articolo di Francesca Perrone dal titolo Il procedimento amministrativo dopo la Legge n. 124/2015 (c.d. Riforma Madia)
Questo il sommario:
Premessa. 1. Il procedimento amministrativo prima della legge n. 241/1990. 2. La Legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990 n. 241). 3. Gli effetti della Riforma Madia sul procedimento amministrativo. 3.1 Interventi di immediata attuazione sulla Legge n. 241/1990. 3.1.1 Art. 3 legge n. 124/2015. - Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici. 3.1.2 Art. 6 legge n. 124/2015 - Autotutela amministrativa. 3.2 Le novelle alla Legge n. 241/1990 attuate mediante lo strumento della delega legislativa. 3.2.1 Conferenza di servizi (art. 2). 3.2.1.1 Regolamento: Norme per il riordino della disciplina in materia di Conferenza di servizi- Art. 2 Legge n. 124/2015. 3.2.1.2 Considerazioni conclusive sulla Disciplina generale della conferenza di servizi come modificata dal d.lgs. n. 127 del 30.06.2016. 3.2.2. La segnalazione certificata di inizio attività- Scia (art. 5 legge n. 124/2015). 4. Le innovazioni di principio alla Legge n. 241/1990. 4.1 Carta della cittadinanza digitale (art. 1 legge n. 124/2015). 4.2. Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (art. 7 legge n. 124/2015). 5. Conclusioni.

La disciplina del procedimento amministrativo a quasi trent'anni dall'approvazione della Legge n. 241 del 1990

Pubblicato sulla rivista Amministrativ@mente un articolo di Ferdinando Pinto dal titolo La disciplina del procedimento amministrativo a quasi trent'anni dall'approvazione della Legge n. 241 del 1990.

Il contributo propone alcune riflessioni a partire dal clima e dai dibattiti occorsi nell'ambito dei lavori della Commissione Ministeriale presieduta da M. Nigro, che nel 1986 predispose il testo base della futura legge sul procedimento amministrativo.

martedì 26 dicembre 2017

Considerazioni sull’ambito di applicazione della legge 241/1990, anche alla luce della “riforma Madia”

Pubblicato sul sito Amministrazione in Cammino un articolo di Matteo Timo dal titolo "Considerazioni sull’ambito di applicazione della legge 241/1990, anche alla luce della “riforma Madia".
Questo il sommario:
1. Premessa; 2. I rapporti della legge 241 con altre disposizioni normative; 2.1. (Segue) I rapporti con la legge statale: tra criterio cronologico e di specialità; 2.2. (Segue) Ulteriori considerazioni sulla legge statale; 2.3. (Segue) la legge regionale; 3. Osservazioni conclusive.

sabato 28 ottobre 2017

Il potere amministrativo di autotutela

Pubblicato sul sito della Giustizia Amministrativa un articolo di Roberto Caponigro, Consigliere di Stato, dal titolo  Il potere amministrativo di autotutela.
Questo il sommario:
1. Le origini e la costruzione pretoria - 2. La prima disciplina della l. n. 15 del 2005 - 3. Le modifiche del 2014 – 4. La riforma Madia - 4.1 La ratio del limite temporale per l’esercizio del potere – 4.2 Il potere di annullamento sine die previsto dal comma 2 bis - 4.3. Ulteriori ipotesi di deroga al limite temporale – 5. Il perimetro del ricorso incidentale dell’amministrazione – 6. La tutela del controinteressato all’attività oggetto di SCIA.

giovedì 19 ottobre 2017

Motivazione dell'annullamento d'ufficio dell'ordinanza edilizia in sanatoria disposto a distanza di anni dal suo rilascio (Cons. St., A.P., 17 ottobre 2017, n. 8)

Nella vigenza dell’art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241 – introdotto dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15 - l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole. In tali ipotesi, tuttavia, deve ritenersi: a) che il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consumi il potere di adozione dell’annullamento d’ufficio e che, in ogni caso, il termine ‘ragionevole’ per la sua adozione decorra soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro; b) che l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi); c) che la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte.

sabato 9 settembre 2017

Potere di ordinanza e sicurezza urbana: fondamento, applicazioni e profili critici dopo il decreto legge n. 14 del 2017

Il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, all'art. 8 incide nuovamente sulla disciplina del potere di ordinanza del Sindaco, sia nella sua veste di capo dell'amministrazione locale (art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, T.U.E.L.), sia in quella di ufficiale di governo (art.54 del medesimo T.U.E.L.). Il precedente intervento attuato dal legislatore nel 2008 (d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla l. 24 luglio 2008, n.125), oltre ad un copioso contenzioso giurisprudenziale e a plurime pronunce della Corte Costituzionale, aveva determinato un proliferare di provvedimenti dai contenuti variegati, talvolta anche bizzarri, in una lotta mirata più a fronteggiare la percezione che a perseguire fattori di oggettiva insicurezza. Già ad agosto del 2009 e quindi a poca distanza di tempo dall'entrata in vigore della ricordata novella attuata con la legge n.125, se ne censivano 788, spazianti dalla casistica più classica della lotta ai lavavetri o alla mendicità cosiddetta “molesta” ( con tutte le problematiche connesse all'esatto inquadramento della stessa), alla più fantasiosa per contenuto, come il divieto di utilizzo degli zoccoli –in quanto rumorosi- in esclusive località balneari, o “audace” per destinatario, come quella con la quale il Sindaco di Firenze intimò di ripulire il monumentale ponte Santa Trinità alla locale Soprintendenza.