No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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sabato 11 ottobre 2014

Anticorruzione, incontro ANAC - Segretari comunali e provinciali

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle persone dei consiglieri Michele Corradino e Francesco Merloni, ha incontrato nei giorni scorsi una rappresentanza dei segretari comunali e provinciali, composta da Alfredo Ricciardi, Segretario Nazionale dell’Unione dei segretari comunali e provinciali (USCP) e Maria Concetta Giardina, dell’Unadis. Nel corso dell’incontro sono state valutate le prospettive del ruolo dei segretari anche alla luce del ddl A.S. n. 1577, che prevede la soppressione della figura. I segretari hanno prospettato diverse soluzioni che mirano alla revisione e alla valorizzazione più che alla soppressione della categoria. L’Autorità, dal canto suo, ha ribadito l’apprezzamento per il lavoro svolto dai segretari, nell’ambito del ruolo ad essi attribuito dalla legge, come garanti della legalità e dell’imparzialità dell’Amministrazione, nonché come responsabili della prevenzione della corruzione in moltissime amministrazioni locali.
Fonte: ilvelino.it

Il documento presentato dalla Confederazione Dirigenti Pubblici alla 1ª Commissione del Senato sul DDL 1577 di riorganizzazione della PA

Continuano le audizioni nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali) del Senato sul DDL 1577 di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Nella seduta del 9 ottobre si sono svolte le audizioni del professor Antonio SAITTA, del presidente della Corte dei conti, Raffaele SQUITIERI, e da una delegazione della CO.DIR.P. (Confederazione Dirigenti Pubblici).

La delegazione CODIRP era composta dal Segretario Generale CODIRP, d.ssa avv. Barbara Casagrande; dal Segretario Confederale Vicario, d.ssa Silvana de Paolis; dal Segretario Confederale Aggiunto, dott. Mario Sette; dal vSegretario Generale Unadis, dott. Antonio Caponetto; dal Segretario Generale del Comune di Lumezzane, d.ssa Maria Concetta Giardina.

Il Segretario Generale, Barbara Casagrande, ha illustrato il documento soffermandosi sulla situazione dei Segretari Comunali e dell’accesso alla dirigenza, con specifico riferimento alla realtà delle Agenzie Fiscali.
Il link al Documento CO.DIR.P. presentato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) del Senato.

Corte dei Conti Sez. Autonomie sul nuovo limite di spesa di personale dopo il DL 90/2014 (Deliberazione n. 25/2014)

L'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014 è intervenuto in merito al limite di spesa di personale per gli enti locali, prevedendo l'introduzione, dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
In precedente post avevamo segnalato l'articolo di Bertagna dal titolo Il nuovo limite per le spese di personale, nel quale si affermava che, dopo il Dl 90/2014, il legislatore ha individuato un periodo di riferimento su cui fare il confronto, una base di spesa da prendere come riferimento. Si tratta, nello specifico del valore medio del “triennio precedente alla data di entrata in vigore delle presente disposizione”, ovvero il triennio 2011-2013, Tale spesa spesa di riferimento,  rimanere stabile e fissa nei prossimi anni, anche se non si escludeva un'interpretazione diversa.

E' ora giunta l'interpretazione dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 da parte della Sezione Autonomie che con deliberazione n. 25/2014 afferma che il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un'annualità e l'altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall'ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell'ampliamento della base temporale di riferimento.
Quindi, in luogo del menzionato parametro temporale “dinamico”, il legislatore introduce – anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno – un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell’art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013.
Qui un breve commento di G. Bertagna dal titolo Il comma 557, il d.l. 90/2014 e la Sezione Autonomie

giovedì 9 ottobre 2014

Audizione della Corte dei Conti sul DDL 1577 di riorganizzazione della PA: prende atto della decisione di abolire i Segretari comunali

Continuano le audizioni nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali) del Senato sul DDL 1577 di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.


Nella seduta di oggi si sono svolte le audizioni del professor Antonio SAITTA, del presidente della Corte dei conti, Raffaele SQUITIERI, e del segretario generale della CO.DIR.P., Barbara CASAGRANDE.

Sconcerto per la posizione espressa dalla Corte dei Conti sulla proposta di abolizione dei Segretari comunali.

Questa la parte del documento consegnato dal presidente Squittieri alla Commissione che riguarda, appunto, la proposta di abolizione dei Segretari comunali:

"La Corte prende atto della decisione di abolire la categoria funzionale dei segretari comunali e provinciali, scelta connessa con il mutato assetto costituzionale dei rapporti tra i diversi enti che compongono la Repubblica. 

Suscita, comunque, perplessità, anche sotto il profilo di possibili effetti finanziari non quantificati, l’automatica inclusione di tutti gli appartenenti alle fasce A e B dell’Albo nel nuovo ruolo unico della dirigenza, nella considerazione che la piena equiparazione, sotto il profilo economico dei trattamenti, è tuttora oggetto di contenzioso.

Non convince, infine, la previsione di un utilizzo dei segretari comunali inclusi nella fascia C come dirigenti responsabili dell’attuazione dell’indirizzo politico e del coordinamento dell’azione amministrativa anche presso Comuni di minori dimensioni, attualmente privi di figure dirigenziali. La norma fa salvi i limiti derivanti dal contenimento della spesa di personale, ma entro tale ambito potrebbero comunque verificarsi esorbitanze di spesa, a fronte del conferimento di funzioni di scarsa utilità per enti di dimensioni particolarmente ridotte" (pag. 12 e 13 del documento).
Qui il link al documento integrale della Corte dei Conti consegnato nel corso dell'audizione sul DDL 1577 di riorganizzazione della PA.


Seminario ANCI IFEL sulla politica finanziaria e tributaria nei comuni il 14/10 a Zagarolo

In un precedente post abbiamo dato notizia che il 21 ottobre a Sant'Elia Fiumerapido (Fr) Anci Lazio e IFEL organizzano un seminario gratuito dal titolo "La politica finanziaria e  tributaria nei comuni".
Questi i temi trattati nel corso del seminario:
  • La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future; 
  • La riscossione dopo Equitalia; 
  • L’armonizzazione dei sistemi contabili e la nuova disciplina.
L’incontro è il 7° corso del percorso formativo, promosso da Anci Lazio e IFEL in collaborazione con il Comune di Sant’Elia Fiumerapido, che prevede occasioni di formazione complementare gratuite per gli operatori degli uffici comunali che si occupano di fiscalità. Il corso mira ad accrescere le conoscenze e la preparazione dei partecipanti per renderli pronti alle sfide introdotte dalle normative in itinere.
La collega Daniela Urtesi ci ha informato che lo stesso seminario si svolgerà martedì 14 ottobre a Zagarolo.
Qui la brochure con il programma e la scheda di adesione.

mercoledì 8 ottobre 2014

Niente reformatio in pejus per i Segretari nominati a seguito di disponibilità (Corte dei Conti Liguria Delibera n. 52/2014)

Il Collega Adriano Marini segnala il parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti  della Liguria – Delibera/52/2014/PARin merito al mantenimento dell’indennità di posizione prevista per la fascia di iscrizione per il segretario comunale in disponibilità nominato in un ente di fascia immediatamente inferiore
Analogamente a quanto già espresso dalla circolare esplicativa del Ministero dell’Interno n. 3636 del 09.06.2014, anche la Sezione Regionale, si esprime in termini favorevoli: “Concludendo ritiene questa Sezione che il segretario in disponibilità nominato in un ente di fascia inferiore a quella acquisita mantenga, allo stato attuale, l’indennità di posizione relativa alla fascia di iscrizione acquisita.
Queste le motivazioni che hanno condotto alla citata conclusione:
La norma del 2013 (articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha abrogato l’art. 202 del d.p.r. n. 3/1957 e dell’art. 3, comma 57, della legge 537/93)  "ha “abrogato” il principio del divieto di reformatio in peius ma non ha previsto una disciplina per i rapporti esistenti e futuri. Pertanto per i segretari comunali e provinciali perdura la regolamentazione prevista dalla normativa e dai contratti collettivi vigenti quantomeno sino alla nuova tornata contrattuale. La mancanza di una norma precettiva impone infatti l’applicazione ai rapporti di lavoro delle regole espressamente previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva esistente, che rappresentano le uniche fonti di regolamentazione dei rapporti di lavoro in esame.
Quanto osservato risolve il quesito posto dal comune di Ronco Scrivia in quanto per i segretari in disponibilità vige un’apposita regolamentazione contrattuale (art.19, comma 13 del d.p.r. n. 465/1997 e art. 43 del CCNL di categoria del 16 maggio 2001)".
Qui il link al parere integrale della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Liguria – Delibera/52/2014/PAR.

I permessi giornalieri per i padri (nota a Cons. St. sent. n. 4618/2014)

Il padre ha il diritto di fruire dei permessi per assistere i propri figli anche nel caso in cui la madre sia casalinga e non occorre che essa sia necessariamente lavoratrice dipendente o autonoma. Sono queste le più importanti indicazioni contenute nella sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 4618 dello scorso 10 settembre 2014. La sentenza ha annullato il rigetto della istanza presentata da un dipendente pubblico, nel caso specifico un agente della polizia di Stato. Essa richiama le analoghe indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4293/2008.
La sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 4618 dello scorso 10 settembre 2014 è oggetto di commento nell'articolo di Arturo Bianco dal titolo I permessi giornalieri per i padri.

martedì 7 ottobre 2014

Seminario ANCI IFEL sulla politica finanziaria e tributaria nei comuni il 21/10 a Sant'Elia Fiumerapido (Fr)

Il 21 ottobre a Sant'Elia Fiumerapido (Fr) Anci Lazio e IFEL organizzano un seminario gratuito dal titolo "La politica finanziaria e  tributaria nei comuni".
Questi i temi trattati nel corso del seminario:
  • La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future; 
  • La riscossione dopo Equitalia; 
  • L’armonizzazione dei sistemi contabili e la nuova disciplina.
L’incontro è il 7° corso del percorso formativo, promosso da Anci Lazio e IFEL in collaborazione con il Comune di Sant’Elia Fiumerapido, che prevede occasioni di formazione complementare gratuite per gli operatori degli uffici comunali che si occupano di fiscalità. Il corso mira ad accrescere le conoscenze e la preparazione dei partecipanti per renderli pronti alle sfide introdotte dalle normative in itinere.
Questo il programma completo:
Ore 9.00 registrazione partecipanti 
Ore 9.15 Saluti: 
Fabio Fiorillo, Presidente Anci Lazio 
Fernando Cuozzo, Sindaco di Sant’Elia Fiumerapido 
1° PARTE: 
LA IUC E LE SUE DIVERSE COMPONENTI (UN ANNO DI APPLICAZIONE E PROSPETTIVE FUTURE) 
1) Lineamenti generali della IUC: la struttura, la ripartizione in 
tre distinti tributi, il grado di autonomia di ciascun tributo 
2) La TARI, la TASI: soggetti passivi, l’oggetto dell’imposizione, 
la manovra sulle aliquote e i rapporti con l’IMU 
3) I principali interventi giurisprudenziali e i chiarimenti ministeriali 
LA RISCOSSIONE DOPO EQUITALIA 
1) Impianto normativo e sviluppi 
2) Best practice 
Ore 11.30 Coffee Break 
2° PARTE: 
L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E LA NUOVA DISCIPLINA 
1) La riforma della contabilità pubblica 
2) I principi contabili 
3) Gli schemi di bilancio: la nuova classificazione 
4) Il principio della competenza finanziaria “rafforzata” 
5) Il fondo pluriennale vincolato 
6) Le spese di investimento 
7) Il riaccertamento ordinario e straordinario dei residui attivi 
8) La riclassificazione del bilancio 
9) La nuova contabilità economico-patrimoniale 
Relatori: 
Dott. Massimo Fieramonti 
Dott. Patrizio Belli 
Avv. Roberto Mastrofini 
Ore 14.30 Buffet

La mobilità volontaria e obbligatoria dopo il DL 90/2014

Introduzione della mobilità obbligatoria e manutenzione delle disposizioni sulla mobilità volontaria: sono queste le disposizioni dettate dall’articolo 4 del DL n. 90/2014. Queste norme sono state introdotte nella forma di modifica all’articolo 30 del DLgs n. 165/2001. Siamo in presenza di disposizioni che hanno un rilevante valore innovativo, soprattutto per la introduzione dell’istituto della mobilità obbligatoria.
Questi istituti sono oggetto di approfondimento da parte di Arturo Bianco nell'articolo La mobilità volontaria e obbligatoria.
In argomento si vedano anche i precedenti post:

Approvato dal Governo il Decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive al Codice delle leggi antimafia

Approvato in via definitiva nella riunione del 6 ottobre dal Consiglio dei Ministri lo Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (n. 103).
Il Consiglio dei Ministri n. 32 si è riunito dalle 18.40 alle 19.40 sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio. Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti:
MODIFICHE AL CODICE ANTIMAFIA
Decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive al Codice delle leggi antimafia (esame definitivo)
Su proposta dei Ministri dell’Interno, Angelino Alfano, della Giustizia, Andrea Orlando e per la Semplificazione e Pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, è stato approvato in via definitiva, il decreto legislativo contenente ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 136 del 2010.
Il nuovo correttivo che modifica il Codice Antimafia nella parte concernente i controlli amministrativi sugli appalti e su concessioni, erogazioni e finanziamenti pubblici, tiene alto il livello di vigilanza su tale settore e, anzi, ne rafforza l’incisività consentendo di emettere una documentazione interdittiva in tutti i casi in cui siano interessate imprese border-line, che oggi eludono gli accertamenti antimafia più rigorosi, operando sotto soglia.
Il provvedimento semplifica alcuni passaggi della procedura, eliminando oneri amministrativi superflui, come ad esempio gli accertamenti a carico dei figli minori e semplificando alcuni termini procedimentali per il rilascio della documentazione antimafia, specie nei casi di urgenza.
Viene, inoltre, semplificata la norma sulla competenza territoriale. Con l’approvazione del decreto legislativo sarà esclusivamente competente al rilascio della documentazione antimafia il prefetto del luogo ove ha sede l’operatore economico, a tutto vantaggio della completezza, dell’efficacia e dell’approfondimento dei riscontri informativi. 
L’intervento normativo approvato oggi dal Consiglio dei Ministri troverà il suo completamento con la prossima pubblicazione del regolamento sul funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, che ha recentemente concluso il suo iter formativo.

DDL 1577 di riorganizzazione della PA: fissato a venerdì 17 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti

Nella seduta del 2 ottobre la Presidente della 1ª Commissione del Senato, Anna Finocchiaro, ha comunicato le decisioni assunte nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella quale si è concordato di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 1577 (riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche) alle ore 12 di venerdì 17 ottobre. 

Nella stessa sede si è, inoltre, convenuto che la questa settimana avranno luogo la discussione generale, nonché le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.
Vedi anche il successivo post DDL 1577 di riorganizzazione della PA: spostato a martedì 21 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Corte dei Conti Sez. Autonomie sui vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato (Sent. n. 21/2014)

La Corte dei Conti Sez. Autonomie con la deliberazione n. 21/2014/SEZAUT/QMIG interviene a chiarire l'esatta portata dei vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato, in particolare con riferimento alle spese escluse dal computo del rispetto dei limiti normativi. 
La Corte dei Conti rammenta preliminarmente, per quanto attiene ai limiti imposti alle assunzioni a tempo determinato ex art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., che le norme in commento sono state più volte modificate dal legislatore, da ultimo, intervenuto con alcune disposizioni contenute nel d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
Alla luce delle modifiche introdotte in sede di conversione, l’attuale formulazione del comma 28, pur mantenendo fermo il limite della spesa sostenuta nel 2009 per la stessa finalità, esclude dall’applicazione, a decorrere dal 2013, le spese sostenute dagli enti locali per assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nonché le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
Inoltre, le citate disposizioni stabiliscono che gli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono effettuare assunzioni a tempo determinato oltre il limite previsto del 50% della spesa utilizzata per le stesse finalità nell’anno 2009.
Passando poi alla soluzione della questione di massima riguardante le spese di personale da escludere dal computo del rispetto del vincolo, la Sez. Autonomie ricorda le differenze interpretative insorte tra la Sez. Liguria e la Sez. Lombardia.
Nella delibera n. 22/2014/PAR la Sezione Liguria ha sostenuto che nel calcolo della spesa di personale a tempo determinato, anche ai fini del rispetto del limite fissato dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, non debbano rientrare gli importi derivanti da contratti di assunzione, il cui costo sia finanziato interamente da fondi europei o da altri enti pubblici o privati. 
In tal modo, la Sezione Liguria, accomunando nella dizione enti pubblici o privati tutte le fonti per così dire “altre” rispetto al bilancio comunale, ha sostanzialmente esteso anche alle spese sostenute con il ricorso a finanziamenti pubblici (compresi eventualmente quelli statali o regionali) l’ambito di applicazione delle argomentazioni utilizzate dalle anzidette Sezioni, per motivare la soluzione adottata con riferimento specifico a spese di personale integralmente coperte da fondi comunitari o privati
La Sezione di controllo per la Lombardia, nella delibera n. 281 del 2013, diversamente argomentando, ha affermato che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, la provenienza dalla Regione delle risorse per il finanziamento delle spese di personale, non esclude il loro computo nei tetti fissati per la riduzione ex art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006
Questa la conclusione della Sez. Autonomie:
In assenza di una specifica previsione normativa, l’esclusione dal computo della spesa di personale ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati dall’art.1, comma 557, della legge n.296/2006 deve considerarsi limitata, in ragione della specifica fonte di finanziamento, agli importi derivanti da contratti di assunzione, il cui costo sia totalmente finanziato a valere su fondi dell’Unione Europea o privati”.
Per la disciplina dei limiti di spesa successiva al DL 90/2014 si veda il precedente post Il lavoro flessibile dopo la conversione del DL. 90/2014.

Assenza dell'indicazione del luogo dell'autentica e ricusazione delle candidature (TAR Emilia Romagna, Sez. Parma, sent. n. 364/2014)

I giudici emiliani con sentenza n. 364 del 30 settembre 2014 si sono pronunciati sulla legittimità della decisione dell'Ufficio Elettorale Provinciale che, per le imminenti elezioni provinciali, ha ricusato la candidatura a Presidente sul presupposto della nullità delle autenticazioni di firma relative a “n. 18 sottoscrizioni di presentazione della candidatura, stante la mancata indicazione, nei due moduli separati che le contengono, del luogo della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente all’autenticazione”.
Con la sentenza n. 364/2014 il TAR Emilia Romagna, Sez. Parma, ha ritenuto corretta la decisione dell'Ufficio Elettorale sulla base delle seguenti argomentazioni.

L’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/200 prevede che “l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.
Sul punto la giurisprudenza ha da sempre adottato un orientamento restrittivo affermando che “le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21, t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione” con l’ulteriore precisazione che “sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione … l'indicazione del luogo … della sottoscrizione” (Cons. stato, Sez. V, 22 gennaio 2014, n. 3017. Negli stessi sensi, Cons. Stato, Sez. V, 1 marzo 2011, n. 1272; TAR Molise, 24 giugno 2013, n. 432).
Con specifico riferimento al luogo è stato ritenuto, con orientamento dal quale la Sezione non ha motivo di discostarsi, che “sia la firma del soggetto che procede all'autenticazione sia la data ed il luogo in cui la stessa è effettuata non costituiscono mere irregolarità ma elementi essenziali dell'attività certificativa svolta dal pubblico ufficiale, risultando richiesti ad substantiam per il raggiungimento dello scopo al quale è preordinato l'atto accertativo, consistente nel provare la verità dei fatti dichiarati” (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 29 maggio 2009, n. 3017).

lunedì 6 ottobre 2014

Non spettano ai dirigenti gli incentivi di progettazione (Deliberazione Corte Conti, sez. Emilia Romagna n. 183/2014)

Il collega Adriano Marini segnala che con la deliberazione n. 183/2014, anche la sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti si è espressa sulla nuova disciplina degli incentivi di progettazione.

In particolare, per quanto concerne l’applicabilità al personale di qualifica dirigenziale, la sezione di controllo rileva che: 
a) l’ambito applicativo degli incentivi per la progettazione di cui agli artt. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006 riguarda non un'attività di semplice pianificazione territoriale (come sembra avvenire nel caso all’esame), ma esclusivamente progettazione collegata direttamente con la realizzazione di un'opera pubblica; 
b) fino all’entrata in vigore della legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, anche il dirigente di ruolo di un ufficio tecnico del Comune potrebbe beneficiare degli incentivi, in quanto il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area II prevede espressamente quale deroga al principio dell’onnicomprensività la spettanza di incentivi per la progettazione (come detto, strettamente riferibile alla realizzazione di un’opera pubblica);
c) in base al principio dell’alterità, il beneficiario dell’incentivo non può coincidere con il soggetto (ad esempio, il capo dell’Ufficio tecnico) che provvederà all’accertamento del buon esito del progetto; 
d) l’art. 93, comma 7-ter, ultimo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come inserito dall’art. 13-bis “Fondi per la progettazione e l'innovazione” della legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 – disposizione non applicabile retroattivamente, non essendo norma di interpretazione autentica – ha espunto dall’ordinamento il comma 5 (al quale il CCNL dell’Area II faceva 
richiamo) e il comma 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; in base a tale nuova disciplina il riparto del fondo per la progettazione non trova più applicazione per il personale con qualifica dirigenziale”.
Qui il link alla deliberazione integrale.
Qui il link ad un articolo di commento apparso su Italia Oggi del 3.10 2014 di M. Barbero dal titolo Non retroattivi i nuovi incentivi ai progettisti.

La Corte dei Conti Sez. Autonomie sul limite massimo delle anticipazioni di tesoreria concedibili (Sent. n. 23/2014)

La Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - con delibera n. 23/2014/SEZAUT/QMIG, depositata il 3 ottobre, risolve la questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per la Campania, con delibera n. 176/2014, in ordine all’applicazione del limite massimo delle anticipazioni di tesoreria ex art. 222 TUEL.
Il quesito posto dalla Sezione remittente era il seguente: 
"Se il limite cumulativo dell’art. 222 TUEL (avente ad oggetto tanto le anticipazioni di tesoreria che le entrate a specifica destinazione di cui all’art. 195 TUEL) si traduca in un limite al “fido” accordabile dal Tesoriere, ovvero, se costituisca un limite sul totale delle somme complessivamente anticipabili dallo Stesso, senza tenere conto delle restituzioni medio tempore intervenute". 
Alla questione interpretativo-applicativa riassunta, concernente il limite alla anticipazione di cassa previsto dall’art. 222 del TUEL, è stata data dalla Sezione Autonomie soluzione nel senso che: 
il limite massimo delle anticipazioni di tesoreria concedibili (avente ad oggetto tanto le anticipazioni di tesoreria che le entrate a specifica destinazione di cui all’art. 195 TUEL), fissato dall’art. 222 TUEL nella misura dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente è da intendersi rapportato, in modo costante, al saldo tra anticipazioni e restituzioni medio tempore intervenute


La partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale

Il Servizio studi della Camera dei Deputati ha pubblicato il 2 ottobre la seconda edizione del Dossier n° 116 riguardante La partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale.
Il dossier esamina, tra l'altro, anche in prospettiva comparata, l'applicazione del principio di uguaglianza di genere nelle istituzioni italiane.
Dopo un esame dei principi costituzionali e della giurisprudenza costituzionale, il Dossier passa all'esame del quadro normativo a livello nazionale, regionale, comunale, provinciale e metropolitano.
Qui il link al Dossier integrale n° 116 del Servizio Studi della Camera, riguardante La partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale.
In argomento si segnala anche lo studio del CISE dell'Università LUISS dal titolo Doppia preferenza: raddoppiano le donne nei consigli comunali.
Su questo blog si vedano anche i precedenti post:

Incandidabilità e decadenza degli amministratori locali: la riforma nel più ampio quadro della normativa anticorruzione

La rivista on line Osservatorio AIC (Associazione costituzionalisti italiani) ha pubblicato uno studio di Matteo Trapani, Dottorando di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali presso l’Università di Pisa, dal titolo Incandidabilità e decadenza degli amministratori locali: la riforma nel più ampio quadro della normativa anticorruzione.
Questo il sommario
1- Profili generali 2- Inquadramento normativo 3- La natura dell'incandidabilià 4- La ratio della disciplina 5- Questioni costituzionali 6- Note finali: luci o ombre?

domenica 5 ottobre 2014

La semplificazione complicante

Sulla rivista Federalismi.it pubblicato un articolo di Michele Ainis, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico Università degli Studi di Roma Tre, dal titolo La semplificazione complicante.
Si tratta di un articolo che consiglio a tutti vivamente di leggere: vi assicuro che alla fine non ve ne pentirete.
Qui il link all'articolo completo La semplificazione complicante.