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martedì 21 novembre 2017

Diritti di rogito: dal Tribunale di Busto Arsizio interessanti principi. Commento alla sentenza n. 466 del 13.11.2017

Con la Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 13.11.2017, n. 446 salgono a 17 i Segretari Comunali di Fascia “A” e “B”, che sia pure - dopo la posizione restrittiva assunta, nella materia dei diritti di rogito, dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con la Deliberazione n. 21/2015 - si sono visti riconoscere dal Giudice del lavoro i suddetti diritti, maturati in conseguenza dell’esercizio della delicata funzione rogatoria. 
La citata sentenza n. 446/2017 si è pronunciata sul caso del Segretario Comunale, Dott. Giovanni Curaba, che all’epoca dei fatti prestava servizio in diversi Comuni della provincia di Varese, che ci ha trasmesso la sentenza con una sua nota, che di seguito viene riportata. 
La Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro del 13.11.2017, n. 446, nell’accogliere tutte le richieste del ricorrente, ha condannato l’Ente resistente anche al pagamento delle spese legali. Ad oggi, sono 4 su 17 le Sentenze dei Giudici del Lavoro che hanno condannato i Comuni anche alle spese legali: in tal senso, si richiamano la Sentenza del Tribunale di Potenza n. 411 del 20.04.2017; la Sentenza della Corte di Appello di Brescia, n. 272 del 18.05.2017 e la Sentenza del Tribunale di Parma, n. 250 del 26.10.2017
Il Tribunale di Busto Arsizio si è già espresso nella materia dei diritti di rogito con altre due Sentenze: la n. 307 del 03/10/2016 e la n. 438 del 08/11/2017, con le quali, però, le spese sono state compensate tra le parti. 
Ad oggi, tra tutte le Sentenze pronunciate, in più parti d’Italia, in ordine alla tormentata materia dei diritti di rogito del Segretario Comunale, quella del Tribunale di Busto Arsizio n. 446/2017 è di certo destinata a fare “storia” per l’intera categoria dei Segretari Comunali, per tutta una serie di ragioni, di seguito riassunte. 
Innanzitutto, la richiamata Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie n. 21/2015 è stata sconfessata dal Giudice del Lavoro di Busto, non solo nella parte in cui viene statuita la non spettanza dei diritti di rogito ai Segretari Comunali di Fascia “A” e “B”, che rogano contratti in Enti privi di Dirigenti ma anche - ed è questa una delle peculiarità della Sentenza n. 446/2017 - nella parte in cui il Giudice contabile ha preteso di porre integralmente a carico del Segretario Comunale, Ufficiale rogante, oltre che l’IRAP anche la CPDEL e il TFR
Analogamente a quanto deciso nelle scorse settimane dal Tribunale di Parma con la Sentenza del 26/10/2017, n. 250, anche secondo il Tribunale di Busto Arsizio, l’IRAP sui diritti di rogito del Segretario Comunale deve essere posta integralmente a carico del Comune e non dell’Ufficiale rogante.
Infatti, l’art. 3, comma 1, lett. e-bis) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 individua tra i soggetti passivi dell’IRAP solo la P.A. e non i dipendenti pubblici. Secondo il Giudice del Lavoro di Busto Arsizio, il Segretario Comunale non può essere soggetto passivo dell’IRAP, ossia obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell’erario, per la semplice ragione che : “Il presupposto impositivo a cui è subordinata la tassazione IRAP è l’autonoma organizzazione che manca, invece, al Segretario Comunale, che non è un lavoratore autonomo/libero professionista ma un dipendente pubblico”. Il Segretario Comunale è un dipendente del Ministero dell’Interno. 
Operando in senso contrario – come, purtroppo, è accaduto nel caso in questione, l’IRAP ha finito per essere trasformata da imposta sulle attività produttive, quale è a normativa vigente, in imposta sul reddito del dipendente pubblico.
Con riferimento alla CPDEL e al TFR, il Giudice del lavoro di Busto Arsizio - per la prima volta in Italia dal 2015 - ha chiarito che : "Nel caso dei diritti di rogito, gli oneri contributivi vanno ripartiti tra Ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel Nostro Ordinamento giuridico - alcuna norma che deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi. Gli "oneri riflessi" devono essere ripartiti tra il Comune di .... e il Ricorrente, e non posti integralmente a carico del Segretario Comunale”. 
Il Giudice adito ha posto a fondamento della propria posizione il combinato disposto degli artt. 2115 del Codice civile e 2, comma 2 della Legge n. 335/1995 e ss.mm.ii., al quale si è appellata con forza la difesa del Segretario Comunale ricorrente. 
Con la sentenza n. 446/2017, il Giudice del Lavoro di Busto Arsizio ha, altresì, statuito che ai fini dell’individuazione della base di calcolo da cui partire per quantificare in concreto i diritti di rogito da liquidare al Segretario Comunale rogante non può essere utilizzato il criterio meramente interpretativo del “c.d. stipendio percepito” ma occorre applicare il criterio dello “stipendio teorico annuo”.
A questo ultimo riguardo, giova evidenziare che l’art. 37 del C.C.N.L. del 16/05/2001 nel definire i criteri di calcolo dei diritti di rogito non contempla affatto la “temporalizzazione del compenso spettante al Segretario rogante” ma rinvia semplicemente al comma 1 dello stesso art. 37, che descrive la struttura della “retribuzione” del Segretario Comunale e Provinciale. 
La “temporalizzazione del compenso” in materia di diritti di rogito è prevista dall’art. 11, comma 3 del CCNL 09.05.2006 del personale non dirigente, solo per il Vice Segretario Comunale e non anche per il Segretario Comunale. 
Infatti, della c.d. “temporalizzazione del compenso spettante al Segretario Comunale rogante” non si ritrova traccia nel C.C.N.L. del 16/05/2001. Di conseguenza, il Segretario Comunale ricorrente si è appellato al noto brocardo “ubi lex voluit, dixit”. In sostanza, è stato evidenziato che in occasione della recente riforma che ha investito la materia dei diritti di rogito e di fatto, formalizzata con il citato art. 10, comma 2 bis del D.L. n. 94/2014, il Legislatore italiano se avesse effettivamente voluto riferirsi allo stipendio su base mensile per la determinazione del limite di 1/5, lo avrebbe previsto espressamente. 
Pertanto, in sede di quantificazione dei diritti di rogito si applica il criterio dello “stipendio teorico annuo” del Segretario Comunale e non il criterio dello “stipendio percepito”, che è e rimane – come espressamente evidenziato dal Giudice del Lavoro di Busto Arsizio con la Sentenza n. 446/2017, “disancorato” sia dalla legge sia dalla normativa contrattuale vigenti.
E’di tutta evidenza che per effetto dell’applicazione del criterio squisitamente interpretativo dello “stipendio percepito”, il diritto del Segretario Comunale a vedersi liquidare il provento di cui trattasi viene ad essere inciso dalla durata della sua permanenza in servizio presso l’Ente e dall’importo delle rate stipendiali effettivamente ricevute fino al momento del rogito, con delle conseguenze davvero paradossali nell’ipotesi in cui il Segretario Comunale rogasse uno o più contratti in un periodo di permanenza presso l’Ente, durato solo qualche settimana. 
Per ultimo, la Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 13/11/2017, n. 446 si è occupata anche della questione della scomputabilità o meno della 13^ mensilità dalla base di calcolo da tenere in considerazione, ai fini della quantificazione in concreto dei diritti di rogito del Segretario Comunale. 
Il Giudice del Lavoro di Busto Arsizio – prendendo le distanze dall’Orientamento ARAN del 05/12/2011, Seg 024 - ha statuito che la tredicesima mensilità non vada scorporata dalla base di calcolo dei diritti di rogito per la semplice ragione che: “La tredicesima mensilità è un emolumento avente carattere fisso, certo nell’an e nel quantum, ricorrente e continuativo, in quanto non legato a fattori accidentali”. Pertanto, la 13^ mensilità essendo parte integrante della retribuzione del Segretario Comunale “… è da considerare come base di calcolo su cui definire i diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale”. 
Nel caso di specie, il Segretario Comunale ricorrente ha prestato servizio senza soluzione alcuna di continuità presso l’Ente resistente, privo di Dirigenti, da Gennaio a Novembre 2016, dapprima come “Reggente” per il periodo Gennaio/Luglio e successivamente come “Titolare” per il periodo Agosto/Novembre 2016. 
Nell’anno 2016, il Segretario Comunale ricorrente – che non ha raggiunto il limite legale di 1/5 dello stipendio in godimento – è stato l’unico Ufficiale rogante, presso l’Ente resistente. In particolare, il Segretario Comunale era stato chiamato, ex art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, a rogare nell’interesse del Comune, sette contratti di appalto, tra lavori e servizi.
Dei 7 contratti in questione, 5 erano stati rogati in qualità di “Reggente” dell’Ente, quando l’Ufficiale rogante godeva ancora dello status giuridico ed economico, connesso alla Fascia professionale “C” mentre i restanti 2 contratti erano stati rogati dal medesimo, in qualità di “Titolare” dell’Ente, quando, ormai, era stato promosso in fascia “B” e aveva iniziato a godere del relativo status. 
Rispetto a questi ultimi 2 contratti, i diritti di rogito venivano, di fatto, negati dall’Ente, appellandosi alla Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie n. 21/2015 e rinviando sine die ad una interpretazione autentica dell’art. 10, comma 2 bis del D.L. n. 90/2014, semplicemente auspicata dall’Ente, senza preoccuparsi della circostanza che il diritto dell’Ufficiale rogante, così operando, avrebbe finito per rimanere nell’oblio. 
Rispetto, invece, ai primi 5 contratti rogati dal ricorrente, quando era ancora iscritto in fascia “C”, i diritti di rogito venivano incisi dall’Ente, ai danni del Segretario Comunale ricorrente:
1) scorporando dalla base di calcolo la 13^ mensilità;
2) caricando integralmente sull’Ufficiale rogante non solo l’IRAP ma anche la CPDEL e il TFR;
3) ponendo a base del calcolo dei diritti da liquidare in concreto il criterio interpretativo del c.d. “stipendio percepito”.
In conseguenza della recentissima Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro del 13.11.2017 n. 446 risulta ormai doveroso nella materia de qua un intervento attento del Legislatore nazionale, che non possa non tenere conto del dettato dell’art. 36 della Costituzione italiana, per cui la retribuzione deve essere proporzionata alla “quantità” e alla “qualità” del lavoro prestato dal lavoratore. 
Inoltre, se è ormai pacifico che i diritti di rogito spettano sia ai Segretari di Fascia “C” sia ai Segretari di fascia “A” e “B” che rogano in Enti, privi di Dirigenti – essendo chiaro il tenore letterale dell’art.10, comma 2 bis del D.L. n. 90/2014 - non si comprende perché mai a parità di responsabilità e di lavoro, i medesimi diritti non debbano essere riconosciuti, ex combinato disposto degli artt. 3 e 36 della Carta costituzionale, anche ai Segretari di fascia “A” e “B” che rogano in Enti, con Dirigenti.
                                                       Giovanni Curaba

1 commento:

  1. Quanta fatica per vedersi riconoscere un sacrosanto diritto...volevo solo far sapere ai colleghi che, purtroppo, la "civile" Toscana e' incivile anche in questo...vedo che le azioni innanzi al Giudice del Lavoro si concludono nel giro di qualche mese...beh l'azione intrapresa dal sottoscritto nella "civile" Toscana ha avuto una prima udienza ad ottobre scorso ed un successivo rinvio a...febbraio 2019!!! Lascio i commenti a tutti voi....

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