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venerdì 16 ottobre 2015

Centrali Uniche di committenza: tra interventi regolatori dell'ANAC e richieste di proroga ANCI

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e del successivo art. 23-bis della legge 11 agosto 2014, n.114, con la Determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015, l’ANAC ha fornito le prime indicazioni interpretative relativamente all’applicazione del novellato art. 33, comma 3-bis del Codice dei contratti.

Nonostante questo primo intervento regolatorio, l’applicazione della disposizione de qua ha portato all’attenzione dell’Autorità ulteriori dubbi interpretativi su una serie di tematiche concernenti i diversi aspetti di seguito trattati, tenendo conto, naturalmente, del quadro normativo vigente, che potrebbe, verosimilmente subire mutamenti in forza delle previsioni contenute nel disegno di legge recante la delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (approvato al Senato con atto n. S1678) attualmente, in seconda lettura, alla Camera (atto n. C 3194).
Il citato disegno di legge, infatti, nella formulazione attualmente approvata dal Senato, prevede, all’art. 1, comma 1 lett. v), «…l’obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze prevedendo, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, un livello di aggregazione almeno regionale o di provincia autonoma e, per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria, aggiudicati da comuni non capoluogo di provincia, livelli di aggregazione subprovinciali definendo a tal fine ambiti ottimali territorialmente omogenei e garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti».
E' questo l'incipit della Determinazione dell'ANAC n. 11 del 23 settembre 2015 avente ad oggetto "Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii".
Attualmente l'obbligo del ricorso alle centrali uniche di committenza è fissato al 1 novembre 2015 in base all’art. 1 comma 169 della legge “Buona Scuola - legge n. 107 del 2015. 
L'ANCI tra le proposte emendative al DDL di conversione del DL 154/2015 (proposta n. 8) ha richiesto una proroga del termine per il ricorso obbligatorio alle centrali uniche di committenza così motivata: in previsione dell’emanazione del nuovo decreto legislativo sui contratti pubblici (Codice appalti) è preferibile disporre una proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo per i comuni sotto i 10.000 abitanti di ricorrere ad una delle modalità di aggregazione/ centralizzazione degli acquisti di beni e servizi e lavori previste dal riformulato art. 33 comma 3 bis del Codice Appalti (d.lgs. 163/2006 e s.m.i.). Il predetto obbligo, attualmente, è fissato al 1 novembre 2015 in base all’art. 1 comma 169 della legge “Buona Scuola - legge n. 107 del 2015. La richiesta di proroga è motivata dal fatto che: 
a) entro aprile 2016 verranno recepite le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici; entro luglio 2016 verrà emanato il nuovo codice appalti e quindi è fondamentale attendere la seconda di tali scadenze per ragioni di coerenza legislativa. Diversamente il rischio è di confondere ulteriormente i comuni e creare situazioni di paralisi dell’attività dei comuni per le acquisizioni di beni e servizi e lavori, con gravi ripercussioni sul mercato nazionale; 

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