La Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Lombardia, con deliberazione del 24 settembre 2015 SRCLOM/315/2015/PAR, si è espressa sulla richiesta di un comune in merito al corretto criterio di contabilizzazione delle spese per il personale impiegato per lo svolgimento associato di funzioni comunali agli effetti del rispetto dei vincoli imposti in materia dalle disposizioni coordinamento della finanza pubblica e, in particolare, dall’art. 1, comma 557, della legge 23 dicembre 2006, n. 296.
Queste le conclusioni cui è giunta la Corte dei Conti Sezione Lombardia:
L’art. 14, commi 27 e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 ha provveduto a dettare una specifica disciplina in materia di esercizio associato di funzioni comunali.
Il comma 28, in particolare, stabilisce per comuni fino a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane) l’obbligo di esercitare le funzioni fondamentali elencate dal precedente comma 27, in forma associata, mediante Unione di comuni o Convenzione.
I successi commi del medesimo art. 14 fissano i termini entro i quali i comuni sono tenuti all’adempimento del predetto obbligo, provvedendo altresì a regolare alcuni aspetti dell’esercizio associato delle funzioni in modo da garantirne una gestione più razionale ed efficace.
Tale disciplina costituisce il risultato di una evoluzione legislativa, più volte modificata negli ultimi anni, diretta a conseguire risparmi di spesa, favorendo forme di aggregazione e cooperazione tra comuni in grado di superare inefficienze e sprechi imputabili anche alle ridotte dimensioni degli enti.
Da ultimo l’art. 1, comma 450, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto nel corpo del citato art. 14 del decreto legge n. 78/2010 il comma 31-quinquies il quale stabilisce che “nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata”.
Quella introdotta dalla legge di stabilità per il 2015 può ritenersi una disposizione di favore che, al fine di incentivare ulteriormente l’esercizio funzioni mediante unione o convenzione, consente al singolo comune di compensare le eventuali maggiori spese sostenute per il personale alle proprie dipendenze (o comunque ad esso riferibili agli effetti della rendicontazione) che svolge le funzioni a vantaggio degli altri comuni, con i risparmi di spesa derivanti dal mancato impiego di personale per l’esercizio di altre funzioni associate assicurate dal personale dell’unione o a carico degli altri enti convenzionati.
Si richiede pertanto, sotto questo profilo, che nella convenzione sia predisposta una regolamentazione delle diverse funzioni associate tale da garantire le predette forme di compensazione, escludendo in ogni caso qualsiasi aumento della spesa per il personale che rimane soggetta ai vincoli stabiliti dalle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica.
Qui il link alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Lombardia, SRCLOM/315/2015/PAR.
In argomento la Corte dei Conti sezione di controllo per la Lombardia, con precedente parere SRCLOM/173/2015/PAR, aveva precisato che "la finalità della disposizione in esame, si deve quindi ritenere che la compensazione possa operare soltanto nell’ipotesi di associazione di più funzioni che la legge impone obbligatoriamente ai comuni con popolazione fino 5.000 abitanti.
L’art. 14, comma 31-quiquies, del decreto legge n. 78/2010 non può, pertanto, essere applicato nel caso in cui, come quello sottoposto all’attenzione della Sezione, il servizio associato sia solamente uno e il personale interessato faccia capo esclusivamente ad un unico comune, il quale dovrà computarne per intero la spesa ai fini del rispetto dei vincoli imposti delle norme di coordinamento della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di spesa per il personale che, sin dal momento dell’avvio della convezione (esercizio 2006), incide sul bilancio di un unico comune, presso cui i dipendenti interessati sono transitati a suo tempo per mobilità".
In argomento si veda anche il precedente post Associazionismo obbligatorio delle funzioni fondamentali... ma quali sono?
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