La Commissione Enti pubblici del consiglio nazionale dei dottori commercialisti è intervenuta in merito al DUP e al parere dell'organo di revisione. Nel documento diffuso dalla Commissione, oltre che un richiamo alla normativa che disciplina il Documento Unico di Programmazione, viene espresso un parere circa il ruolo affidato al Consiglio comunale in sede di approvazione del DUP 2016/2018.
Con espresso riferimento all'ultima nota pubblicata da Arconet, dove è stato specificato che con riferimento agli adempimenti relativi al DUP 2016/2018, nel rispetto dell'articolo 170, comma 1 del TUEL, il termine del 31 ottobre 2015 si riferisce alla presentazione del DUP 2016-2018 approvato dalla Giunta al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni, la Commissione si interroga sulla non espressa previsione di approvazione del documento da parte del Consiglio Comunale.
Secondo la Commissione, l'unica interpretazione corretta, non può che essere quella che nasce combinando il comma 1 dell'art.170 con il comma 1 del successivo articolo 174 e quindi di una preventiva presentazione del DUP al Consiglio entro il 31/7 (a regime), di un'eventuale presentazione di una Nota di aggiornamento entro il 31/10 e della presentazione definitiva all'organo consiliare per l'approvazione unitamente allo schema di bilancio di previsione finanziario unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno. Conseguentemente, la Commissione si è espressa in merito al parere dell'organo di revisione, ovvero: ricordando che i pareri obbligatori richiesti all'organo siano su proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio, la Commissione sostiene che il parere sul DUP non è obbligatorio, essendo presentato al Consiglio ma non sottoposto ad approvazione. Pertanto, il DUP 2016/2018, in mancanza delle precisazioni normative prima richieste, l'organo di revisione, si esprimerà in sede di parere sul bilancio di previsione verificando la coerenza esterna con gli obiettivi di finanza pubblica, la coerenza interna tra documento di programmazione e previsioni di bilancio, nonché la loro attendibilità e congruità come richiesto dal citato comma 1bis del citato articolo 239 del D.lgs. 267/2000.
Fonte: LogosPA
In argomento si veda anche il precedente post IFEL pubblica “L'armonizzazione dei sistemi contabili. Verso l'attuazione della riforma”.
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