I Comuni non possono assumere vigili stagionali, ma devono fare ricorso esclusivamente al personale della polizia provinciale: la violazione di tale principio è sanzionata con la nullità del rapporto. È questa, senza dubbio, la conseguenza di maggiore rilievo determinata in materia di personale dalla entrata in vigore del Dl 78/2015.
Siamo in presenza di una conclusione inequivoca: l'articolo 5 del provvedimento ci dice, infatti, espressamente al comma 3 che il divieto di assunzione di personale per le attività di polizia locale si estende a «qualsivoglia tipologia contrattuale» fino al completamento del passaggio del personale delle polizie provinciali alle polizie municipali.
Siamo in presenza di una conclusione inequivoca: l'articolo 5 del provvedimento ci dice, infatti, espressamente al comma 3 che il divieto di assunzione di personale per le attività di polizia locale si estende a «qualsivoglia tipologia contrattuale» fino al completamento del passaggio del personale delle polizie provinciali alle polizie municipali.
Iniziava così l'articolo di Arturo Bianco pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA, subito dopo la pubblicazione del DL 78/2015, dal titolo Niente vigili stagionali se non è stato assorbito il personale della polizia provinciale.
La norma ha creato subito notevoli difficoltà applicative, tanto da portare il Ministro Madia, in modo del tutto irrituale, a preannunciare una soluzione al problema (creato proprio dal Decreto Legge) in sede di conversione.
L'art. 5 del Dl 78/2015, è stato interamente riscritto nel testo del DDL di conversione approvato dal Senato.
Questo il comma 6 dell'art. 5 del DDL di conversione:
"6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili".
ma se oggi è vigente il D.L. 78 , che tali assunzioni non consente e se l'art. 7 bis non è ancora in vigore e non lo sarà prima della conversione in legge e la promulgazione sulla G.U., come è possibile oggi assumere vigili stagionali ? se non adottando atti oggi privi di provvista legislativa.
RispondiEliminaIntende alla data dell'entrata in vigore del DL non della legge di conversione
RispondiEliminacosa si intende per 5 mesi solari?Cioè questi 5 mesi decorrono dall'entrata in vigore della legge oppure vengono considerati anche i periodi di lavoro prestati nella stessa amministrazione prima dell'entrata in vigore del decreto nello stesso anno?
RispondiEliminaPossibile assumere due agenti stagionali, se si rispetta la spesa del 2009 per assunzioni flessibili.
RispondiEliminaQuindi potremmo assumere un agente da gennaio a maggio e un altro da giugno ad ottobre?
quindi si possoo assumere vigili stagionali anche dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del dl? cioe dopo il 19 agosto 2015? qualcuno informato mi risponda, è urgente
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