In data 27 ottobre 2014 il Ministero dell'interno ha reso un parere in merito al quorum strutturale per la validità delle sedute di Consiglio comunale, in caso di impossibilità di surroga di un consigliere comunale.
Di seguito il testo del parere del Ministero.
Con la nota che si allega in copia, i consiglieri della Lista civica Partecipazione e Trasparenza del Comune di …, premesso che non risulta possibile procedere alla surroga di un consigliere dimissionario a causa della rinuncia degli ultimi consiglieri non eletti disponibili in lista, hanno posto un quesito in ordine al numero legale di consiglieri necessario per rendere valida la seduta.
Al riguardo si rileva che l’art. 38, comma 2, del testo unico n. 267/2000 ha delegificato la disciplina del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, demandandola al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e ponendo come unico principio inderogabile la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’Ente, senza computare a tal fine il sindaco.
Il problema prospettato, va pertanto risolto in base alle disposizioni statutarie e regolamentari adottate in materia dal Comune.
L’articolo 46 del regolamento, come enunciato dai consiglieri in oggetto, richiede, per deliberare, l’intervento della metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco.
In merito, premesso che anche in base all’enunciato della sentenza del Consiglio di Stato n. 640/06 del 17.02.2006 il numero di consiglieri assegnati per legge all’Ente si differenzia dal numero di consiglieri effettivamente in carica, occorre, dunque, fare riferimento al numero di 9 consiglieri assegnati anche nell’impossibilità della surroga di uno dei componenti che comporta la presenza effettiva di otto consiglieri oltre al sindaco.
Peraltro, la sopravvivenza dell’organo assembleare è consentita dalla legge (articolo 141, comma 1, lett. b) n. 4) del d. lgs. n. 267/2000), fino alla permanenza di metà dei componenti del consiglio (per impossibilità di surroga). Ciò appare compatibile con il disposto dell’articolo 38, comma 2 dello stesso d. lgs. n. 267/2000 il quale, rinviando alla previsione regolamentare stabilisce la legittimità delle sedute con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
Tuttavia, qualora, come nel caso in specie, il regolamento ponga una soglia più alta, è a tale limite che ci si deve attenere con gli arrotondamenti e gli aggiustamenti consentiti anche in base agli orientamenti giurisprudenziali.
A rigore, la questione avrebbe dovuto essere oggetto di una scelta da farsi in sede regolamentare, che nel caso di specie non viene comunicata.
I consiglieri in oggetto hanno segnalato anche pregressi pareri di questo Ministero con cui, richiamandosi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, si perveniva alla conclusione che “nei collegi dispari la metà dei consiglieri è costituita da quel numero che moltiplicato per due supera di una unità il numero totale dei consiglieri”.
In merito, si osserva che la giurisprudenza più recente (C.d.S. n. 8823 del 22.10.2007, T.A.R. Calabria – RC – n. 709 del 18.12.2013 e T.A.R. Liguria n. 239 del 9.07.2014) afferma più correttamente che il principio elaborato dalla giurisprudenza ai fini del calcolo della maggioranza assoluta nei collegi formati da un numero dispari di membri implica pacificamente che la “metà più uno” sia data dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti almeno per un’unità.
In ogni caso, nelle more di un’opportuna integrazione del regolamento, per il profilo considerato può configurarsi l’applicabilità del criterio aritmetico, in quanto avente una valenza oggettiva ed ancorato a norme di diritto positivo (ad es. nel T.U.E.L. n. 267/2000 v. art. 47 co. 1; art. 71, co. 8 e art. 75, co. 8). Com’è noto, in base al criterio aritmetico, l’arrotondamento della cifra decimale uguale o inferiore a 50 (ipotesi ricorrente nel caso di specie), va effettuato per difetto.
Di conseguenza, nella fattispecie considerata, applicando il criterio aritmetico, il quorum strutturale per le adunanze, considerato che il calcolo deve essere effettuato su 9 consiglieri, escluso il sindaco, costituito dalla metà più uno dei consiglieri è uguale a cinque, senza computare il sindaco.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’Ente interessato.
In argomento si veda anche il precedente post Cons. St. sent. n. 209/2014: modifiche normative del numero dei consiglieri e quorum strutturale per la validità delle sedute.
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