La più recente giurisprudenza in materia ha chiarito che le nuove disposizioni sul cd. "accesso civico", contenute nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. – approvato in attuazione dei principi e dei criteri di delega enunciati nell’art. 1, co. 35., L. 6 novembre 2012, n. 190 – in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, disciplinano situazioni non ampliative, né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/90 e ss.mm.ii..
Inizia così l'articolo pubblicato sulla rivista on line Altalex a firma di Pierpaolo Carbone dal titolo Il diritto di accesso alla luce del nuovo t.u. della trasparenza.
Qui il link all'articolo integrale di P. Carbone Il diritto di accesso alla luce del nuovo t.u. della trasparenza.
In argomento su questo blog si veda anche il precedente post L’istituto dell’accesso civico: responsabilità delle pubbliche amministrazioni e opportunità per la società civile.
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