Con parere n. 105/2015 la la Corte dei conti dell'Emilia Romagna con la deliberazione n. 105/2015 ha affermato che a seguito dell'innovazione normativa introdotta dal DL. 90/2014 l'unica possibilità di erogare diritti di rogito ai segretari comunali è quella, volta a tutelare i Segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale (ovvero siano inquadrati in fascia C) e non operino in comuni con presenza di dirigenti e quindi non siano destinatari di retribuzione economica a questi equiparata.
Tale lettura, difficilmente conciliabile con la testuale disposizione normativa, nonchè con la chiara volontà del legislatore risultante dagli atti preparatori, è stata anche proposta dalla Corte dei Conti del Lazio. Diverse, invece, le interpretazioni delle Sezioni della Lombardia e della Sicilia.
Qui il link all'integrale parere della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per l'Emilia Romagna, n. 105/2015.
Per i richiami ai precedenti post in argomento su questo blog, si veda il successivo post Segretari, sì ai diritti di rogito per convenzione fra Comuni senza dirigenti.
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