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lunedì 7 dicembre 2015

Il servizio del segretario per una parte dell'anno «taglia» anche i diritti di rogito

L'ammontare dei diritti di rogito che un Comune o una Provincia deve liquidare al segretario va fissato in relazione al trattamento economico percepito per il periodo in cui è stato in servizio e non si deve fare riferimento al compenso che gli spetta su base annua.
È questo il principio stabilito dalla sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 5183/2015 (su cui si veda anche Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 18 novembre). (...)

Di conseguenza, rigettando il ricorso presentato da un segretario, il giudice amministrativo di secondo grado ha stabilito che se un segretario è stato in servizio presso un Comune per una parte limitata dell'anno, il compenso deve essere calcolato con riferimento a quel periodo e non all'intero anno.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Il servizio del segretario per una parte dell'anno «taglia» anche i diritti di rogito pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.
La sentenza era stata già segnalata su questo blog nel precedente post Segretari comunali: la determinazione del quantum dei diritti di rogito.

Sui diritti di rogito dopo il DL 90/2014, conv. con L. 114/2014 si vedano i precedenti post:

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