Prosegue il monitoraggio della Segreteria della Conferenza delle Regioni (Settore affari istituzionali) sull’attuazione della Legge 56/2014. E’ stata infatti aggiornata la tabella che ricorda le tappe dell’attuazione della Legge Delrio relativa al riassetto delle Province: dall’invio della mappatura all’osservatorio nazionale, all’approvazione in Giunta del ddl di riordino, dallo stato di avanzamento del processo di riordino fino alla pubblicazione della legge Regione sul Bollettino Ufficiale.
L’ultimo aggiornamento riguarda l’approvazione definitiva della Legge delle Regione Abruzzo, n. 32 del 20 ottobre 2015, “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”.
Sale così a 8 (su 15) il numero delle Regioni a Statuto ordinario che hanno legiferato in materia.
Nel frattempo il governo - con il disegno di legge di stabilità 2016 - imprime una certa accelerazione all’intero processo. L’articolo 38 del provvedimento, ora all’attenzione, del Senato, prevede “alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario” sia “attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alle viabilità e all'edilizia scolastica”. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e il ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città cd autonomie locali, è stabilito n riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi 3 rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo”.
Si prevede poi l’istituzione, per l'anno 2016 (nello stato di previsione del ministero dell'interno) di un “fondo con la dotazione di 100 milioni di euro.ll Fondo è costituito mediante l’utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1 comma 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, il fondo è finalizzato esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, il predetto fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del relativo decreto attuativo del 14 settembre 2015”.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, con decreto del Presidente del Consiglio e sentita la Conferenza Unificata è nominato un Commissario al fine di assicurare - “nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare attuazione all'Accordo tra Stato e Regioni sancito in sede di Conferenza Unificata l'11 settembre 2014” - il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla citata legge n. 56 del 2014.
Al Commissario, si legge nel Ddl di stabilità, “non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato”. Il Commissario potrà però avvalersi “degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali”. Per l'attuazione delle attività commissariali “si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Infine il Commissario, sentite le Regioni interessate, “adotterà gli atti necessari per il trasferimento delle risorse” (di cui al comma 3, come quantificale ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190) intendendosi che, “in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane.
Per quanto riguarda il trasferimento del personale, “il Commissario opera secondo i criteri individuati ai sensi della legge n. 56 del 2014, nei limiti della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione ovvero della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie dei comuni che insistono nel territorio della provincia o città metropolitana interessata” (secondo le procedure previste dal decreto del Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione dcl 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2015).
Nelle Regioni che hanno adottato in via definitiva la legge attuativa dcli' Accordo tra Stato e
regioni (sancito in sede di Conferenza Unificata l'11 settembre 2014), ma non hanno completato il trasferimento delle risorse, il Commissario opera d'intesa con il Presidente della Regione, secondo le modalità previste dalla legge regionale.
Il personale delle città metropolitane e delle province che si è collocalo in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilità (adottalo con ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) è inquadrato, entro il 31 gennaio 2016 nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza.
L'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province (ai sensi dell'articolo 1, comma 425, settimo e ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) è effettuata prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza.
Per supportare poi il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. !90, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 c 21117, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validità, ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma 7 ovvero mediante il portale di cui al decreto del !'residente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2014. Qualora entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di acquisizione del personale per mobilità non sia possibile procedere con le modalità di cui al periodo precedente, l’acquisizione del
personale proveniente dagli enti di arca vasta è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.
Le unità di personale che transitano presso il Ministero della giustizia (ai sensi dei commi 6, 7 e 8) sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta
“E' fatto salvo –recita l’ultimo comma dell’articolo 38 - quanto previsto dall'articolo 7, comma 9-quinquies, dcl decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125".
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