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mercoledì 18 novembre 2015

Accesso civico ai dati ed alle informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, n. 1671/2015)

Con la sentenza n. 1671 del 12 novembre 2015, il TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, si pronuncia sul ricorso proposto a seguito di una istanza di accesso civico, rimasta senza riscontro, riguardante i dati e le informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, soggetti ad obbligo di pubblicazione (art. 14, d.lgs. n. 33 del 2013).

I giudici condannano il Comune a pubblicare sul sito i dati e le informazioni richieste, ad eccezione della dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (salvo che non sussista autorizzazione in proposito).
Nella sentenza si confermano principi consolidati:


  • le disposizioni del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (c.d. accesso civico), disciplinano “situazioni non ampliative, né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli art. 22 e ss. legge 7 agosto 1990 n. 241”;
  • la differente finalità delle norme contenute nella L. 241/1990 rispetto all’accesso civico, istituto quest'ultimo che ha la finalità di consentire il controllo democratico.

Qui il link alla sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, n. 1671 del 12 novembre 2015.
In argomento si veda anche il paragrafo La trasparenza intesa come accessibilità totale sulla Guida per Amministratori locali (pag. 311 e seguenti).
Si vedano, inoltre, su questo blog:

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