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lunedì 31 agosto 2015

Nota di lettura del servizio studi del Senato sulla legge di riorganizzazione della PA (L. 124/2015)

Sul testo poi definitivamente approvato della legge in materia di riorganizzazione della PA, il Servizio studi del Senato aveva predisposto una nota di lettura, che può pertanto essere ritenuto utile per un esame veloce del contenuto della L. 124/2015.
Questa la parte della nota di lettura riguardante l'abolizione della figura del segretario comunale:
Nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali (lett. b), n. 3)), da istituire previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilita la confluenza – come si è detto – oltre che degli attuali dirigenti degli enti locali anche dei segretari comunali e provinciali, la cui figura viene conseguentemente superata, ai sensi del n. 4) della medesima lettera. I compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa sono attribuiti alla dirigenza degli enti locali. Nel nuovo quadro di riferimento è previsto l'obbligo – in via generale – per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale (in sostituzione del segretario comunale), con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Secondo una modifica approvata dalla Camera, deve essere mantenuta la funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti è prevista la nomina di un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del TUEL ovvero, in alternativa, di un dirigente apicale: il testo specifica che, qualora sia nominato un direttore generale (cui compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente nonché sovrintendere alla gestione dell'ente), in alternativa al dirigente apicale, la funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e della funzione rogante sono affidate ad un dirigente di ruolo. Nel testo risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame presso la Camera è altresì previsto che, in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a 3 anni, gli enti locali privi di direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del TUEL hanno l'obbligo di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai segretari comunali già iscritti nel relativo albo e confluiti nel ruolo di dirigenti degli enti locali nonché – come specificato in sede referente – ai soggetti già iscritti all'albo in fascia C e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della legge in esame. È stato inoltre specificato che la funzione rogante è mantenuta in capo ai dirigenti apicali aventi i relativi requisiti. Sempre riguardo agli incarichi di funzione dirigenziale apicale è stato previsto, con modifica apportata dalla Camera dei deputati, che questi cessano se non rinnovati entro 90 giorni dall'insediamento degli organi esecutivi. È stato, infine, specificato che per il TrentinoAlto Adige resta ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dalla relativa normativa, in conformità con lo statuto".
Qui il link alla nota di lettura integrale.
Sulla riforma della PA è possibile consultare la sezione dedicata del blog (con oltre 260 post).
Sull'abolizione del Segretario comunale, si vedano, tra gli altri, i precedenti post:
Sulla nascita del Dirigente apicale si vedano, tra gli altri, i precedenti post:

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