No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

martedì 17 febbraio 2015

Un interessante parere sull’incentivo progettazione a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 90/2014 (Corte Conti Piemonte n. 17/2015)

Sul sito Logos PA si segnala che la Corte dei Conti per il Piemonte con Deliberazione 17 del 20 gennaio ha risposto ad una richiesta di chiarimenti posta da un ente che dopo aver predisposto un nuovo regolamento per la disciplina del Fondo per la progettazione e l'innovazione, ai sensi dell'art. 93 commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i, chiede:

1) se sia possibile dare corso alla liquidazione di quote del fondo a favore del R.U.P. e dei progettisti dipendenti dell'Ente antecedentemente alla completa realizzazione e collaudo dell'opera pubblica;

2) se sia possibile dare corso alla liquidazione di quote del fondo a favore del R.U.P. e dei progettisti dipendenti dell'Ente nel caso di progettazione parzialmente affidata all'esterno. La fattispecie cui si fa riferimento è esemplificata come segue:

a) progetto preliminare redatto da professionista esterno all'Ente;
b) progetto definitivo redatto da professionista esterno all'Ente;
c) progetto esecutivo redatto da tecnici dipendenti dell'Ente.
3) se sia possibile dare corso alla liquidazione di quote del fondo a favore del R.U.P. e dei progettisti dipendenti dell'Ente nel caso di progettazione parzialmente affidata all'esterno. La fattispecie cui si fa riferimento è esemplificata come segue:
a) progetto preliminare redatto da tecnici dipendenti dell'Ente;
b) progetto definitivo redatto da professionista esterno all'Ente;
c) progetto esecutivo redatto da professionista esterno all'Ente.
La Corte chiarisce che:
1) In seguito alla modifica dell'art. 93 commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del d.lgs. 12.04.2006 n. 163, introdotte dal d.l. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, il regolamento dell'ente locale dovrà prevedere la liquidazione distinguendo tra le varie figure che partecipano alla ripartizione del fondo, al termine di ciascuna fase di realizzazione dell'opera in relazione alle singole prestazioni effettuate dai dipendenti, sino alla completa realizzazione dell'opera, previa valutazione delle specifiche attività svolte dai dipendenti.
È rimessa all'autonomia regolamentare dell'amministrazione la previsione dei criteri e delle modalità richiamati dalla legge, anche mediante un ponderato sistema di acconti proporzionali, per garantire comunque all'ente la possibilità di ridurre le risorse finanziarie erogabili a fronte di incrementi dei tempi o dei costi inizialmente previsti.
2 e 3) Ai fini della legittima erogazione della quota del fondo, la normativa vigente non richiede il necessario espletamento interno di tutta l'attività progettuale, purché il regolamento ripartisca gli incentivi in maniera conforme alle responsabilità attribuite e devolva in economia la quota relativa agli incarichi conferiti a professionisti esterni.
La gradazione proporzionale dell'entità degli incentivi, entro il limite generale posto dal Legislatore, è rimessa all'autonomia regolamentare del singolo ente, che dovrà essere conforme ai criteri di logicità, congruenza e ragionevolezza.
La decisione di suddividere le singole fasi della progettazione tra dipendenti dell'ente e professionisti esterni non può prescindere dall'ulteriore valutazione sia della continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione sia dell'effettiva convenienza economica.
Qui il link all'integrale deliberazione della Corte dei Conti Sez. di controllo per il Piemonte n.17/2015.
In argomento su questo blog si vedano anche i precedenti post:
Si veda anche il successivo post Le incentivazioni dei tecnici per la realizzazione di opere pubbliche (21.03.2016).

Nessun commento:

Posta un commento