Il tetto individuale ai compensi al personale degli uffici tecnici, per come modificato dal DL n. 90/2014, si applica ai pagamenti per attività svolte successivamente al mese di agosto del 2014, cioè dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nella deliberazione n. 11 del 24 marzo della sezione autonomie della Corte dei Conti.
Con questa delibera viene superato il contrasto interpretativo emerso tra gli orientamenti della Sezione regionale di controllo per la Lombardia (cfr. delibera n. 300/2014) e quella adottata dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna (cfr. delibera n. 183/2014). Per la prima, si deve ritenere che “la cesura fra la vecchia e la nuova normativa trovi applicazione solo con riferimento alle attività poste in essere successivamente all’entrata in vigore del d.l n.90/2014”. Per cui il taglio si applica anche alle attività svolte in precedenza e non ancora liquidate. L’altra tesi, fatta propria anche dalla sezione regionale di controllo della Liguria, che ha rimesso il contrasto alla sezione autonomie, sostiene che “l’obbligo di non superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo sia applicabile solo per il pagamento degli incentivi riferiti ad attività tecnico-professionali espletate da dipendenti dopo il 19 agosto 2014”, cioè la data di entrata in vigore della legge di conversione. In questa direzione viene richiamata la deliberazione della sezione autonomie n. 7/2009: “il diritto al compenso nasce nel momento del compimento dell’attività di progettazione e eventuali disposizioni riduttive, successivamente intervenute, non hanno alcuna efficacia retroattiva, poiché la misura dell’incentivo spettante deve calcolarsi in base alla normativa vigente al momento del compimento delle specifiche attività”. Per la sezione della Basilicata, delibera n. 3/2015, le nuove regole si applicano non dal “momento in cui l’attività incentivata viene compiuta e neppure nel momento in cui la prestazione resa viene remunerata, bensì nel momento in cui l’opera o il lavoro sono approvati ed inseriti nei documenti di programmazione vigenti nell’esercizio di riferimento”.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo I compensi per gli uffici tecnici.
Sulla nuova disciplina degli incentivi ai tecnici, già pubblicati su questo blog:
- Incentivi ai progettisti, tetto solo per le attività effettuate dopo il 19 agosto 2015;
- Incentivi ai tecnici dopo il DL 90/2014 e problemi di diritto intertemporale (Corte Conti Basilicata del n. 3/2015);
- Niente incentivi ai tecnici senza regolamento (Corte dei Conti Sez. Lombardia n. 247/2014);
- Un interessante parere sull’incentivo progettazione a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 90/2014 (Corte Conti Piemonte n. 17/2015);
- Non spettano ai dirigenti gli incentivi di progettazione (Deliberazione Corte Conti, sez. Emilia Romagna n. 183/2014);
- La disciplina transitoria dell'incentivo per la progettazione a seguito dell'entrata in vigore del DL 90/2014 (Corte Conti Lombardia del. n. 300/2014);
- Le incentivazione per i dipendenti degli uffici tecnici dopo il DL 90/2014;
- Il fondo per la progettazione e l’innovazione e il relativo regolamento dopo il DL 90/2014 (con 2 schemi di regolamento e schema di delibera di approvazione);
- Il fondo per la progettazione e l’innovazione e il relativo regolamento dopo il DL 90/2014: nuovo schema.
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