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giovedì 5 marzo 2015

Inaugurazione dell'anno giudiziario 2015 del Procuratore regionale del Veneto: abolizione dei segretari lesiva dell'interesse della collettività

"Anche le disposizioni del DDL 1577 (emendamenti vari all’art. 10) che riguardano l’abolizione della figura del segretario comunale e provinciale, da un lato, e la nomina o il mantenimento dei direttori generali, dall’altro, appaiono contrastare con quei principi di imparzialità e buona amministrazione che prevede l’art. 97 della Costituzione.

Infatti la figura del segretario sia pure incisa negativamente dalla legge Bassanini n. 127/1997 (poi trasfusa nel Testo Unico degli Enti Locali) aveva una funzione di garanzia, di imparzialità e garantiva una adeguata preparazione giuridica.

Il Segretario comunale è una figura che ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L. “svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”.

All’indomani dell’abolizione dei controlli di legittimità sugli atti dei CORECO, la figura del segretario, nonostante la riforma predetta fortemente peggiorativa, è rimasta l’unica figura di riferimento per garantire un minimo di controllo sul piano della legalità ed una figura unificante per il mondo eterogeneo degli enti locali.
E’ significativo che anche per l’incarico di responsabile anticorruzione, previsto dalla legge n. 190/2012 e norme attuative, è stato individuato il Segretario comunale, che costituisce dunque
l’interlocutore naturale dell’Autorità anticorruzione. 
Soprattutto per quanto concerne i numerosi comuni medio piccoli, il segretario rappresenta spesso l’unico interlocutore professionale.


Se è vero che gli emendamenti del DDL prevedono la sua sostituzione con una nuova figura di direttore generale, questo rappresenta un ulteriore grave rischio, sia sul piano della professionalità, sia su quello della spesa.

E’ evidente che la scelta del direttore generale si baserà esclusivamente sull’intuitu personae e non sarà frutto di un concorso pubblico cui possono accedere soggetti in possesso di precisi titoli di studio, come accade per i Segretari comunali.

Inoltre, in un contesto di risorse assai limitate per gli enti locali, in previsione di una maggior spesa per i direttori generali non ancorati a contratti collettivi nazionali, è intervenuta la legge 23 dicembre 2009, n. 191 che ha elevato da 15.000 a 100.000 abitanti il limite di popolazione dei Comuni che possono nominare i direttori generali.
In conclusione, andando oltre gli annunci che accompagnano alcune riforme della P.A., l’avvicendamento dei Segretari comunali con i direttori generali, ove avvenisse in concreto, andrebbe in contrasto con il principio improntato alla trasparenza della divisione di competenze tra un corpo amministrativo professionale ed imparziale e l’area dell’indirizzo politico e controllo riservata agli amministratori.
Una simile soluzione si potrebbe, dunque, rivelare potenzialmente lesiva dell’interesse della collettività ad avere un’amministrazione imparziale, efficiente e rispettosa della legalità".
Dr. Carmine Scarato - Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale Veneto della Corte dei Conti - Relazione tenuta all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015 (pag. 28 e 29).

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