No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

martedì 28 aprile 2015

Le sanzioni per gli incarichi esterni svolti illegittimamente

Ai dipendenti pubblici, a differenza di quelli privati, si applica il principio della esclusività della prestazione professionale. Per cui essi non possono svolgere altre attività lavorative, anche occasionali, sia per conto di Pubbliche Amministrazioni, sia per conto di privati. Questo divieto ha un carattere assoluto e non superabile per le attività che presentino rischi, anche potenziali, di conflitto di interessi con quelle svolte presso l’ente. Per il resto tale divieto conosce tre eccezioni: alcune attività che lo stesso legislatore consente, con una elencazione che ha carattere tassativo; i dipendenti pubblici in part time fino al 50% ed i dipendenti che sono stati autorizzati da parte della propria amministrazione. La violazione di questi vincoli determina la maturazione tanto di responsabilità disciplinare quanto di responsabilità amministrativa/contabile.
E' questo l'inizio dell'articolo di Arturo Bianco dal titolo Le sanzioni per gli incarichi esterni svolti illegittimamente.

lunedì 27 aprile 2015

La giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale censura lo spoils system: il Governo ne tenga conto! (Odg G9.412)

In un precedente post si sono segnalati due interessanti articoli pubblicati dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA che approfondiscono le problematiche, anche di natura costituzionale, relative all'indipendenza della dirigenza rispetto al disegno di riforma contenuto nell'art. 9 del DDL 1577/A di riorganizzazzione della pubblica amministrazione.
A ricordare al Governo che nella materia del rapporto di lavoro dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni si è consolidata una giurisprudenza della Corte Costituzionale avversa al c.d. spoils system, provvede un ordine del giorno proposto dal Sen. Tocci n. G9.412 (pag. 14 e 15 del documento n. 1 -Annesso VII), che sarà votato dall'Assemblea dopo il voto sull'art. 9 e gli emendamenti che lo riguardano.
Di seguito l'ordine del giorno presentato dal Sen. Tocci.

Il Senato,
In sede di esame dell’Atto Senato n. 1577-A, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», 
premesso che: 
nella materia del rapporto di lavoro dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni si è consolidata una giurisprudenza della Corte Costituzionale avversa al c.d. spoils system, ovvero all’attribuzione al potere politico della facoltà di attribuire e revocare gli incarichi ai dirigenti senz’altra motivazione che l’intuitu personae, ovvero la fiduciarietà del rapporto; 
In particolare, la Consulta ha ripetutamente censurato norme che prevedevano la possibilità di privare il dirigente dell’incarico, o di licenziarlo senza motivazioni attinenti alla responsabilità dirigenziale o disciplinare del medesimo, perchè tale possibilità comporta un potere di influenza della politica sull’amministrazione che viola i precetti di cui agli artt. 97, 1º comma, e 98, 1º comma, della Carta
possono citarsi, al riguardo, le seguenti sentenze: 
16 giugno 2006 n. 233 (limiti dello spoils system nelle regioni);
– 23 marzo 2007, nn. 103 e 104 (illegittimità dello spoils system); 
7-20 maggio 2008, n. 161 (limiti di applicabilità delle norme sullo spoils system ai dirigenti esterni alla p.a.); 
24 ottobre 2008 n. 351 (illegittimità della corresponsione dell’equo indennizzo, in luogo del reintegro, nei confronti dei dirigenti sottoposti illegittimamente a spoils system); 
28 novembre 2008, n. 390 (necessità del rispetto dei principi del giusto procedimento in caso di revoca dei dirigenti); 
5 febbraio 2010, n. 34 (ristretti limiti entro cui può ritenersi legittimo ai sensi dell’art. 97 Cost. lo spoils system e conseguente illegittimità della decadenza automatica dalla carica dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali); 
15 gennaio 2010 n. 9 (illegittimità della riserva dei posti in favore di persone esterne all’amministrazione per il conferimento degli incarichi dirigenziali; senza il ricorso delle specifiche esigenze di interesse pubblico);
5 marzo 2010, n. 81 ( illegittimità della previsione di una cessazione automatica; ex lege e generalizzata, degli incarichi dirigenziali «interni», anche se conferiti al personale non appartenenti ai ruoli di livello generale; 
28 ottobre, 2010, n. 304 (necessità di assicurare una chiara distinzione, tra funzioni politiche e funzioni amministrative di tipo dirigenziale ed illegittimità dei meccanismi di decadenza automatica dei rapporti dirigenziali in corso con eccezione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro; 
11 aprile 2011, n. 124 (illegittimità costituzionale dello spoils system per incarichi dirigenziali che comportano l’esercizio i compiti di gestione); 
25 febbraio 2015, n. 37 (illegittimità dell’attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari delle Agenzie fiscali); 
considerato che: 
il processo di revisione costituzionale attualmente in corso, pervenuto al testo approvato alla Camera (A.C. 2613-A e abb.), non contempla modifiche alle norme del Titolo III, Sezione II (La pubblica amministrazione), se non per l’aggiunta, all’articolo 97, 1º comma, della trasparenza al buon andamento ed all’imparzialità, come finalità assegnate alle leggi in materia di pubblici uffici; che pertanto la giurisprudenza costituzionale in materia debba mantenere intatto il proprio valore; 
considerato inoltre che nel testo della delega di cui all’articolo 9 dell’A.S. 1577-A risultano ambiguità ed omissioni tali da consentire ai decreti delegati di aprire ampi spazi di discrezionalità politica in materia di attribuzione e revoca di incarichi dirigenziali, fino al licenziamento di dirigenti rimasti senza incarico, senza alcun riferimento alla valutazione della proficuita` e della correttezza dell’attività svolta, in palese contrasto con la predetta giurisprudenza, 
impegna il Governo: 
a rispettare rigorosamente, nella redazione dei decreti delegati, i principi ribaditi dalla citata giurisprudenza costituzionale, ad evitare un vasto contenzioso ed una conseguente, grave situazione di incertezza nell’incardinamento degli organigrammi dirigenziali per la generalità delle amministrazioni pubbliche, in particolare, a prevedere espicitamente il diritto del dirigente, alla scadenza dell’incarico o in caso di decadenza dal medesimo per ristrutturazione dell’amministrazione, all’assegnazione di altro incarico dirigenziale nell’ambito della stessa o di altra amministrazione, in assenza di valutazione negativa circa l’esercizio delle responsabilità connesse all’incarico cessato.

Diritti di rogito: nuovo parere della Corte dei Conti Lombardia (del. n. 170/2015)

La Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Lombardia, con un nuovo parere, deliberazione n. 170 del 22/04/2015, torna ad occuparsi dei diritti di rogito a seguito del Dl 90/2014, conv. con L. n. 114/2014.
La sezione Lombarda conferma che la nuova disposizione "prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l’erogazione di quota dei proventi. La prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto. La seconda, quella dei segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui riconnette l’attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione".
Quanto ai Segretari in convenzione la sezione poi afferma "che, alla luce della formulazione letterale della norma in esame, si deve ritenere che, nel caso di convenzione di segreteria fra comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, sia possibile attribuire, ai sensi del nuovo art. 10, comma 2-bis, del  D.L. n. 90/2014, quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto".
Sui diritti di rogito dopo il DL 90/2014, conv. con L. 114/2014 si vedano i precedenti post:

Riforma Madia domani al voto del Senato - Prove di «mobilità» per 41mila dirigenti

Una gara pubblica ogni tre anni - oppure ogni sei per i più "fortunati" - per ottenere gli incarichi, valutazioni basate su requisiti, parametri standard e obiettivi e mobilità più semplice fra le diverse amministrazioni e fra la Pa e il mondo privato. Suona così la descrizione della vita futura del dirigente pubblico, prospettata dalla delega sulla riforma della Pubblica amministrazione che dopo una navigazione parlamentare non proprio fulminea arriva domani al primo voto decisivo nell'Aula del Senato. Per rispettare il calendario governativo, che prevederebbe approvazione finale e primi decreti attuativi entro l'estate, bisognerà accelerare parecchio, perché anche la Camera vorrà ovviamente dire la sua e una terza lettura a Palazzo Madama è quasi scontata. In ogni caso, il testo che uscirà in settimana dal Senato indica in modo preciso la direzione che governo e Parlamento vogliono far imboccare alla riforma della Pubblica amministrazione, a partire dal tema più delicato dal punto di vista politico: le nuove regole per 41.500 dirigenti pubblici italiani.
Inizia così l'articolo di Gianni Trovati pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA dal titolo Riforma Madia domani al voto del Senato - Prove di «mobilità» per 41mila dirigenti.
In argomento si veda anche il precedente post Sui dirigenti pubblici il rischio della «discrezionalità» politica: incognita di conformità costituzionale.

Sui dirigenti pubblici il rischio della «discrezionalità» politica: incognita di conformità costituzionale

Due interessanti articoli pubblicati dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA approfondiscono le problematiche, anche di natura costituzionale, relative all'indipendenza della dirigenza rispetto al disegno di riforma contenuto nell'art. 9 del DDL 1577/A di riorganizzazzione della pubblica amministrazione.
Nel primo di Giuseppe Franco Ferrari dal titolo Sui dirigenti pubblici il rischio della «discrezionalità» politica si sottolineano i rischi derivanti dalla forte precarizzazione della dirigenza: "Qual è, dunque, la portata innovativa del Ddl Madia? Innanzi tutto, l'elemento di fiduciarietà si dilata e si rafforza: il dirigente viene incaricato per un triennio con nomina essenzialmente politica; è revocabile in corso di mandato; è destinato a ruotare; può essere espunto dai ruoli dopo un dato periodo di assenza di incarichi. Se non si è in presenza di un vero spoils system, la direzione è imboccata, benché in modo alquanto strisciante. La posizione del dirigente diventerà decisamente onerosa. Superato il difficile scoglio iniziale della nomina, il dirigente rimarrà in carica per un breve periodo; provenendo da altra carica dovrà mettersi rapidamente in sintonia con le funzioni, perché sarà valutato alla fine del primo anno in base ai risultati; resterà nell'ufficio al massimo per un secondo mandato; potrà essere revocato e parcheggiato in un ruolo in cui attende nuove nomine fino a eventuale decadenza".
Nel secondo di Pasquale Monea e Marco Mordenti dal titolo Incognita costituzionale su spoils system rafforzato e licenziabilità dei dirigenti senza incarichi è possibile leggere, tra l'altro, "per valutare la legittimità costituzionale della riforma occorre soffermarsi, in particolare, sulla disposizione che prevede il collocamento in disponibilità dei dirigenti privi di incarico e, passato un certo periodo (non stabilito nella delega), la decadenza dal ruolo unico (articolo 9, comma 1, lettera h del disegno di legge n. 1577). Il licenziamento, se conseguente a un'incolpevole mancanza di incarichi - anziché all'accertamento di una grave inadempienza -, non sembra compatibile con il combinato disposto dei principi previsti dagli articoli 35 e 97 della Costituzione".
In argomento si veda anche il successivo post La giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale censura lo spoils system: il Governo ne tenga conto! (Odg G9.412).
Sui temi oggetto del presente post, le perplessità sono "superate" leggendo in alcuni precedenti post le dichiarazioni del Ministro Madia:

Segretari, al via i rimborsi per le spese di viaggio legate ai corsi di specializzazione

L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, con decreto dello scorso 16 aprile, riconosce agli iscritti il rimborso delle spese di viaggio sostenute per i due corsi di specializzazione, blended («Spe.S 2014» e «Se.Fa 2014») in parte già iniziati, articolati nell'arco di diversi mesi in moduli settimanali, in parte con docenze frontali tenuti presso la sede didattico - residenziale del ministero dell'Interno.
Il contenuto del Decreto è approfondito in un articolo di Paola Cosmai pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA dal titolo Segretari, al via i rimborsi per le spese di viaggio legate ai corsi di specializzazione.

On line la seconda uscita del 2015 del mensile PUBBLIC@MENTE curato dalla fondazione Logos PA

Uscito il numero di marzo-aprile di PUBBLIC@MENTE, il Mensile on-line di informazione per gli EELL curato dalla Fondazione Logos PA.

In questo numero:
  • DDL anticorruzione... "eppur si muove", di C. Burgio
  • Anticorruzione e società partecipate: l'ANAC fa chiarezza definitivamente con le nuove linee guida, di C.Burgio
  • Disegno di riforma della PA: i punti chiave, di G.Colletti
  • Depenalizzazione reati minori, di M.Fieramonti
  • La fatturazione elettronica verso la PA è realtà, di M. Carpentieri
  • T.A.R. Lazio sulla "repetitio indebiti", di R. Mastrofini
  • Il Fondo delle risorse decentrate dei dirigenti anno 2015: modalità d'incremento della parte variabile, di Fabiano Crovetti.
Qui il link all'integrale seconda uscita della rivista Pubblicamente.
Qui il link al sito della rivista

Politiche regionali di incentivazione all’esercizio associato di funzioni e servizi a confronto: i casi di Veneto ed Emilia-Romagna

Pubblicato sulla rivista Le Istituzioni del federalismo un contributo di Mattia Casula dal titolo Politiche regionali di incentivazione all’esercizio associato di funzioni e servizi a confronto: i casi di Veneto ed Emilia-Romagna.
Questo il sommario:
1. Introduzione - 2. La selezione dei casi - 3. Evoluzione delle politiche regionali di Veneto ed Emilia-Romagna - 3.1. Le forme associative ammesse a contribuzione - 3.2. Criteri di erogazione dei contributi e criteri incentivanti: la leva degli incentivi finanziari - 3.3. L’apposizione/non apposizione di specifici vincoli normativi per l’accesso ai contributi - 3.4. Integrazione tra ambiti di gestione e ambiti di programmazione - 3.5. Gestione della sovrapposizione tra forme associative diverse - 3.6. Ulteriori strumenti di sostegno alla policy: l’uso della persuasione - 4. Conclusioni: verso una (apparente) convergenza di policy?

Il diritto all’elezione diretta negli Enti locali tra Carta europea dell’autonomia locale e convenzione europea dei diritti dell’uomo dopo la c.d. legge Delrio

Pubblicato sulla rivista Le Istituzioni del federalismo un contributo di Giovanni Boggero dal titolo Il diritto all’elezione diretta negli Enti locali tra Carta europea dell’autonomia locale e convenzione europea dei diritti dell’uomo dopo la c.d. legge Delrio.
Questo l'abstract dell'articolo:
In questo contributo, riprendendo le tesi esposte di recente da Carlo Padula sulla compatibilità con le norme della Carta europea dell’autonomia locale (Ceal) dell’elezione indiretta degli organi politici delle Province e delle Città metropolitane, così come disciplinate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio), occorrerà, da un lato, illustrare il contenuto della garanzia elettorale stabilita dall’art. 3, par. 2, per. 1, Ceal, anche alla luce della prassi del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa e, dall’altro, verificare se i cittadini interessati possano difendere un diritto individuale all’elezione diretta di fronte alla Corte di Strasburgo.
.

domenica 26 aprile 2015

Il 24 a Sezze grande abbuffata di carciofi: alcune immagini

Come previsto nella giornata di venerdì 24 aprile un gruppo di Segretari si è ritrovato a Sezze al ristorante Santuccio per assaporare la specialità del posto: il carciofo.



Primo piatto servito un carciofone da mangiare, foglia dopo foglia, rigorosamente con le mani. 
La foto in alto riprende l'arrivo dei carciofi in sala, mentre quella a destra, scattata con un fichissimo iPhone 6, un carciofo servito al tavolo, pronto per essere "spogliato".






Secondo piatto insalata di carciofi crudi, con fettine di parmigiano ed olio d'oliva







Questi non lo so come sono stati cucinati, ma secondo molti dei presenti sono stati i più buoni











Classici carciofi fritti dorati







Sformatino patate e carciofi




La Bazzoffia: zuppa dell'amore, è un piatto della tradizione contadina di Sezze e Priverno, realizzata con pane raffermo, rigorosamente di Sezze, inzuppato con una minestra di verdure di stagione del periodo di aprile-maggio durante il quale si trovano gli ultimi carciofi, le prime fave e i piselli novelli, nonché lattuga e bieta.




Il pranzo si è concluso con carne alla brace e dolci locali.
Durante l'incontro non si è fatto il minimo cenno e nemmeno il minimo pensiero alle problematiche che toccano la categoria, salvo il brindisi iniziale dedicato "alla faccia di chi ci vuole male".
Al termine i partecipanti, tutti dichiaratisi ampiamente soddisfatti, hanno posato per una foto ricordo.

In argomento si vedano anche i precedenti post:

venerdì 24 aprile 2015

ANPCI: quale possa essere l’impatto positivo, innovativo e rivoluzionario dell’abolizione del Segretario comunale è difficile da comprendere

Il collega Ciro Mennella ha trasmetto il documento ANPCI consegnato dai sindaci della provincia di Cuneo al Prefetto dott. Giovani Russo, in un incontro svolto mercoledì 22 aprile.
Nel documento si parla anche della proposta di abolizione dei Segretari comunali, nei seguenti termini:
"Quale possa essere l’impatto positivo, innovativo e rivoluzionario dell’abolizione del segretario comunale è difficile da comprendere. E’ evidente che il “partito dei sindaci dei grandi comuni ”, considera che ogni forma di controllo, anche ormai blando e indiretto, sulla legittimità dell’azione amministrativa sia un peso. Per noi i segretari comunali per la loro professionalità, competenza, esperienza e senso della legalità e delle istituzioni sono una risorsa insostituibile."
In argomento si vedano anche i precedenti post:

Il ponte triennale sia tale e riguardi anche i vincitori delle procedure concorsuali (Odg Torrisi n. G9.377)

Il ponte triennale riguardi anche i vincitori delle procedure concorsuali e non soltanto i Segretari comunali già in servizio. E' questo il contenuto dell'ordine del giorno proposto dal Sen. Torrisi n. G9.377 (già em. 9.377) (pag. 13 e 14 del documento n. 1 -Annesso), che sarà votato dall'Assemblea dopo il voto sull'art. 9  e gli emendamenti che lo riguardano (presumibilmente la prossima settimana).
Qui il testo dell'ordine del giorno integrale
Il Senato,

in sede di esame dell’Atto Senato 1577, recante disposizioni in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, premesso che:
l’articolo 9 prevede l’abolizione della figura dei segretari comunali e provinciali e la relativa confluenza nel ruolo unico dei dirigenti locali prevista al numero 3) della lettera b) dell’articolo 9, comma 1;
il successivo punto n. 4) prevede un regime transitorio in sede di prima applicazione della normativa; in particolare prevede che, per i primi tre anni dall’entrata in vigore del decreto attuativo della delega vi sia l’obbligo per i comuni di conferire l’incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, di coordinamento dell’attività amministrativa e di controllo della legalità dell’azione amministrativa a tutti gli attuali segretari comunali iscritti all’albo e confluiti nel ruolo unico della dirigenza locale;
comporta qualche problema di diritto e di equità la mancata inclusione tra i soggetti della disciplina transitoria di cui al punto n. 4) dei vincitori delle procedure concorsuali, già bandite per l’accesso alla carriera di segretario comunale alla data di entrata in vigore della legge, che sono ancora in attesa della procedura di iscrizione all’albo;
è infatti evidente che l’obbligo previsto dal disegno di legge di affidare la funzione di direzione apicale ai soggetti già iscritti all’abolendo albo dei segretari comunali e provinciali, debba tenere conto sia degli attuali segretari di fascia C per i quali non siano decorsi due anni di effettivo servizio per l’ingresso nel ruolo unico della dirigenza locale di cui al punto 3), sia dei vincitori delle procedure concorsuali per l’accesso alla carriera che sono ancora in attesa della formale iscrizione all’albo;
ciò, oltre che necessario per garantire un’applicazione uniforme e non discriminatoria della disciplina transitoria, trova fondamento nell’obbligo di assicurare l’effettivo svolgimento di funzioni segretariali ai giovani vincitori di procedure concorsuali concluse o in fase di conclusione sul cui reclutamento e la cui formazione lo Stato abbia già investito risorse pubbliche che non possono andare disperse; 
in fine si ritiene necessario garantire un arco temporale certo e congruo, nella misura di 3 anni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi, onde garantire il graduale passaggio dall’attuale sistema di reclutamento e gestione dei segretari comunali a quello della dirigenza unica, al fine di non compromettere l’ordinario svolgimento delle attività amministrative locali nonchè per scongiurare il rischio di un immediato aumento di casi di collocamento in disponibilità degli attuali segretari privi di incarico, con conseguente aggravio di spesa pubblica, 
impegna il Governo: 
a valutare l’opportunità di includere tra le categorie a cui i comuni dovranno conferire l’incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa anche i vincitori delle procedure concorsuali, già bandite per l’accesso alla carriera di segretario comunale, ancora in attesa di perfezionamento della relativa procedura di iscrizione.

A due anni dal decreto 33, il difficile cammino della trasparenza

Lo scorso 14 marzo il decreto trasparenza, Dlgs 33/2013, ha compiuto due anni. Può essere opportuno, mentre il processo di adempimento della legge è in molti casi ancora fermo alle interpretazioni, interrogarsi sugli effetti che essa ha prodotto in termini di aumento dell’accountability, quindi del legame di fiducia fra la Pa e i cittadini. 

La trasparenza non è una procedura fra le altre, ma un modo totalmente nuovo di proporsi dell’amministrazione nella vita collettiva. Con la trasparenza intesa come regola e non più come eccezione limitata (legge 241/1990), finisce l’era dello Stato incontrollabile e insindacabile; anzi, l’obiettivo della legislazione diventa proprio quello di favorire il “controllo diffuso” da parte dei cittadini-utenti. Almeno due gli obiettivi strategici per la Pubblica amministrazione: 1) rendersi conoscibile per rendersi «credibile»; 2) rendersi conoscibile per rendersi “utile”.
Inizia così l'articolo di Sergio Talamo pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA dal titolo A due anni dal decreto 33, il difficile cammino della trasparenza.
Qui il link all'articolo integrale.

La trasparenza livello essenziale delle prestazioni nei procedimenti amministrativi, come strumento di lotta contro la corruzione

Pubblicato sulla rivista on line Diritto e Diritti un articolo di Martire Giovanna dal titolo La trasparenza livello essenziale delle prestazioni nei procedimenti amministrativi, come strumento di lotta contro la corruzione – Legge n. 190/2012.
Qui il link all'articolo integrale.
Su questo blog per approfondimenti sul tema possono visualizzarsi i post nelle seguenti sezioni:

mercoledì 22 aprile 2015

Superamento SPES 2013 e trattamento economico (Corte dei Conti, Sez. Liguria, del n. 29/2015)

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, con delibera n. 29 del 31 marzo 2015, ha espresso parere in merito al trattamento economico per i segretari che hanno superato il corso-concorso «Spes» 2013.
Questa la massima del parere ad opera del quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA:
"Le limitazioni al trattamento economico individuale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, aventi fonte nei commi 1 e 21 dell'articolo 9 del Dlgs 122/2010, hanno esaurito la propria efficacia precettiva il 31 dicembre del 2014. Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 190/2014 la protrazione delle dinamiche di contenimento retributivo del personale delle pubbliche amministrazioni ha interessato: i) la procedura di contrattazione collettiva (articolo 9, comma 17, del Dl n. 78 del 2010); ii) i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato (articolo 9, comma 21, primo periodo); iii) le progressioni di carriera economiche per il personale in regime di diritto pubblico, con le eccezioni individuate all'epoca dal legislatore (articolo 9, comma 21, secondo periodo). Tale conclusione risulta avvalorata dalla circolare del ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 8/2015. Ne consegue che la misura degli emolumenti retributivi spettanti ai segretari comunali collocati nella fascia professionale B, di cui all'articolo 31, comma 1, del Ccnl di categoria sottoscritto il 16 maggio 2001, a seguito dell'idoneità conseguita al termine del corso di specializzazione ex articolo 14, comma 1 del Dpr 465/1997, denominato "Spe.S" edizione 2013, trova disciplina nella contratto collettivo nazionale attualmente vigente, sull'interpretazione del quale le Sezioni regionali non hanno competenza consultiva".
Qui il link alla delibera n. 29 del 31 marzo 2015 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria.
In argomento su questo blog si vedano i precedenti post:


Regolamento del rimborso delle spese di viaggio sostenute dai corsisti “Spe.S 2014” e “Se.F.A 2014”

E' stato pubblicato il decreto del Prefetto dott. Umberto Cimmino, prot. emerg. n. 01317 – (P) del 16 aprile 2015 avente ad oggetto: "Corsi di specializzazione ex art. 14, commi 1 e 2, dpr n. 465/97 denominati “Spe.S 2014” e “Se.F.A 2014”. Regolamento del rimborso delle spese di viaggio sostenute dai corsisti per la partecipazione ai moduli didattici residenziali."

DEF 2015, audizioni presso le commissioni riunite bilancio

Presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, si sono svolte le previste audizioni sul Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3).
Il 20 aprile sono stati auditi: CGIL, CISL, UIL e UGL; Confindustria; R.ETE. Imprese Italia; Confapi e dell’Alleanza delle Cooperative italiane; ANCIUPI e UNCEM; Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; ABI; ANCE e Confedilizia.
Il Def è stato inviato alle Camere perché si esprimano sugli obiettivi programmatici in tempo utile per la trasmissione del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile.

martedì 21 aprile 2015

Riforma PA sarà conclusa entro luglio?

Il Servizio Studi del Senato, nel corso dell'esame del Documento di Economia e Finanza ha pubblicato la documentazione di finanza pubblica. Nel documento si evidenzia l'azione di riforma generale della pubblica amministrazione, in riferimento alle novità contenute nel Disegno di legge Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (AS 1577/A) il cui esame parlamentare "sarà concluso entro luglio 2015 e i successivi decreti attuativi saranno emanati dall'esecutivo entro dicembre 2015".
Qui il link alla Documentazione di Finanza pubblica, Servizio Studi del Senato (si occupa della riforma della PA da pag. 152 a pag. 156).

Riforma Madia, rischio boomerang se mancano i limiti preventivi ai dirigenti esterni

Nonostante i (faticosi) passi avanti nell'iter parlamentare, il disegno di legge delega sulla Pubblica amministrazione continua a essere circondato da numerose incertezze. Da più parti si evidenziano alcuni eccessi che potrebbero rendere l'intervento complessivo controproducente, e che meritano quindi un ulteriore approfondimento. La proposta mira a superare una volta per tutte la situazione di tendenziale inamovibilità dei dirigenti pubblici; la sfida, in astratto condivisibile, è quella di costruire una «dirigenza della Repubblica» in grado di guidare il processo di modernizzazione della Pa. Tuttavia, è palese il rischio di passare all'estremo opposto della precarizzazione della dirigenza, che all'interno del nuovo ruolo unico potrebbe perdere quella autonomia su cui si basa il principio fondamentale di separazione tra politica e gestione - in un momento storico nel quale la fiducia nelle istituzioni è sostanzialmente pari a zero.
Inizia così l'articolo di Pasquale Monea e Marco Mordenti dal titolo Riforma Madia, rischio boomerang se mancano i limiti preventivi ai dirigenti esterni pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.

IFEL pubblica il volume “La tassa sui rifiuti 2015. Disciplina, gestione e indicazioni operative”

Ifel, in collaborazione con Anutel, ha pubblicato il volume “La tassa sui rifiuti 2015. Disciplina, gestione e indicazioni operative”.
Fra le diverse e interessanti pubblicazioni di IFEL, va segnalato questo volume dedicato alla tassa sui rifiuti, meglio nota come Tari. Con questo volume, "La tassa sui rifiuti 2015. Disciplina, gestione e indicazioni operative", IFEL, in collaborazione con ANUTEL, ha voluto approfondire il tema del prelievo per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti, tentando di fare il punto sulla disciplina normativa ed evidenziando anche alcuni aspetti operativi e le principali difficoltà interpretative manifestatesi nel corso del primo anno di vita della tassa.
Il volume, inoltre, mira a esaminare le norme che regolano il tributo, illustrando utili soluzioni operative al fine di fornire agli addetti ai lavori un valido strumento operativo. Particolare attenzione è rivolta alle questioni riguardanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e all'applicazione del tributo nei confronti delle attività economiche, nonché alla disciplina regolamentare del prelievo.

Assemblea annuale ANCI - Online ebook degli atti

ANCI ha pubblicato sul proprio sito il volume degli atti della XXXI Assemblea annuale Anci, "NEL SEGNO DELL'ITALIA - I Comuni disegnano il cambiamento", tenutasi a Milano dal 6 all'8 ottobre 2014. A partire da quest'anno gli amministratori locali potranno scaricare gratuitamente, dal sito dell'Anci il testo completo del volume in versione ebook, consultabile su tablet e smartphone. Sono stati inseriti formati compatibili con i dispositivi più comuni: .epub (per dispositivi iPad, iphone, android) .mobi (per dispositivi Kindle amazon) e .pdf (formato tradizionale). 
Per installare l'ebook si dovrà scaricare dal sito il formato corrispondente al dispositivo in uso e successivamente aprire il file con le App (e-reader) dei lettori di libri elettronici (ibooks per apple, play books per android e Kindle). 

lunedì 20 aprile 2015

Le indicazioni dell’ANAC sull’applicazione delle norme anticorruzione

La incompatibilità tra l’essere responsabile anticorruzione e dell’ufficio disciplinare sussiste solamente nel caso in cui occorra avviare un procedimento disciplinare nei confronti di tale soggetto. Gli enti locali devono procedere alla irrogazione delle sanzioni a carico degli amministratori, compresi quelli delle società, che non comunicano le informazioni sui propri redditi. Le amministrazioni pubbliche possono inserire nei bandi di gara delle clausole con cui impongono alle società di dichiarare se hanno rapporti con i dipendenti dell’ente che adottano atti che li riguardano e se utilizzano con contratti di lavoro subordinato o autonomo ex dipendenti dell’ente che nei 3 anni precedenti la cessazione hanno esercitato nei confronti delle stesse società poteri autoritativi o negoziali. Sono queste alcune delle più recenti indicazioni formulate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sull’applicazione delle disposizioni dettate dalla legge n. 190/2012 e dai suoi provvedimenti attuativi, in particolare i DLgs n. 33 e 39/2013, in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di inconferibilità ed incompatibilità degli amministratori e dei dirigenti. Siamo in presenza di indicazioni assai utili sul terreno operativo, perché consentono di dare risposta ad alcuni dei tanti problemi applicativi posti da tale disposizioni.
E' questo l'inizio dell'articolo di Arturo Bianco dal titolo Le indicazioni dell’ANAC sull’applicazione delle norme anticorruzione.

Lo scorrimento delle graduatorie

Il legislatore ha indicato una chiara preferenza per lo scorrimento delle graduatorie e le amministrazioni ne devono tenere adeguatamente conto. In questa direzione va la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato, che fissa gli ambiti entro cui questo istituto deve essere utilizzato. Non siamo in presenza di un diritto soggettivo e le amministrazioni possono non dare corso, ma devono motivare adeguatamente tale scelta.
Tra i tanti segnali si devono ricordare l’allungamento del periodo di validità delle graduatorie e la possibilità offerta espressamente dal DL n. 101/2013 di utilizzare le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato per quelle flessibili.
Occorre ricordare che la preferenza legislativa per lo scorrimento delle graduatorie cede il passo negli anni 2015 e 2016 alla esigenza di trovare una soluzione per il personale che le province e le città metropolitane dovranno collocare in sovrannumero.
E' questo l'inizio dell'articolo di Arturo Bianco dal titolo Lo scorrimento delle graduatorie.

domenica 19 aprile 2015

Segretari comunali presidio di legalità. Ma si vorrebbe abolirli

La collega Sabrina Urbano ha segnalato la pubblicazione sul sito contabilita-pubblica.eu di un articolo di Salvatore Sfrecola dal titolo Segretari comunali presidio di legalità. Ma si vorrebbe abolirli.
Sull'abolizione dei Segretari comunali contenuta nell'art. 9 si vedano, tra gli altri, i precedenti post:

Riforma PA: approfondimento a cura di Logos PA sul testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali

Come anticipato in altro post, la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha chiuso l'esame, in sede referente, del DDL 1577 di riorganizzazione della pubblica amministrazione.

Il testo è passato quindi nel pomeriggio del 1 aprile all'esame dell'Aula, con la relazione orale del Sen. Giorgio Pagliari.
Segnaliamo ora l'approfondimento curato dalla Fondazione Logos PA sul DDL riorganizzazione della p.a. "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali).

Il regime costituzionale delle autonomie locali tra processi di trasformazione e prospettive di riforma

Pubblicato sulla rivista on line AIC (Associazione Italiana Costituzionalisti) uno studio di Eugenio De Marco dal titolo Il regime costituzionale delle autonomie locali tra processi di trasformazione e prospettive di riforma.

Questo l'abstract:
Lo studio si propone di delineare un quadro del regime costituzionale degli enti locali nei processi di trasformazione che lo hanno caratterizzato nel corso degli anni fino alle attuali prospettive di riforma. Ad una breve premessa storica sulla disciplina normativa di Comuni e Province in epoca prerepubblicana segue pertanto un esame del sistema delle autonomie comunali e provinciali nel testo costituzionale del 1948, nei suoi aspetti innovativi come nei suoi limiti, e quindi alla luce delle trasformazioni avviate negli anni novanta a livello di legislazione ordinaria e di seguito realizzate con la riforma del 2001 del Titolo V della Costituzione. L’attenzione è rivolta, con argomentazioni anche critiche, a profili salienti ma spesso anche problematici del nuovo regime costituzionale degli enti locali: in tema di autonomia normativa come di autonomia amministrativa, di raccordi tra funzioni amministrative e funzioni regolamentari, di sussidiarietà quale principio dinamico nel contesto di un assetto mobile di competenze; in tema di autonomia finanziaria anche alla luce della recente costituzionalizzazione del principio del pareggio di bilancio; nel regime dei controlli con abolizione dei controlli sugli atti e costituzionalizzazione invece di un potere di controllo sostitutivo del Governo nei confronti degli organi degli enti locali. Tutto ciò tenendo in debito conto la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha finito per “riscrivere” per diversi aspetti il regime costituzionale degli enti locali. Una particolare attenzione viene infine prestata ai più recenti processi di riforma del sistema delle autonomie locali. Da una parte, de iure condito, alla c.d. “riforma Delrio”, dell’aprile 2014, anticipatrice per diversi aspetti, a livello di legislazione ordinaria, di una più incisiva riforma costituzionale delle autonomie locali, ed i cui punti salienti sono costituiti dalla effettiva istituzione e disciplina delle Città metropolitane e da un ridimensionamento del ruolo delle Province, delle quali si evidenzia la “transitorietà”, si riducono sensibilmente le attribuzioni e si ridefiniscono le modalità di investitura dei relativi organi di governo introducendo per l’elezione sia del Presidente della Provincia sia del Consiglio provinciale un sistema di rappresentatività di secondo grado; nonché una riforma, sempre la “Delrio”, che ha da ultimo superato il vaglio di costituzionalità avendo la Corte respinto le questioni di legittimità sollevate da alcune Regioni. Da un’altra parte, l’attenzione viene rivolta alla ridefinizione del sistema delle autonomie locali nel progetto di revisione della II Parte della Costituzione di iniziativa del “Governo Renzi” e attualmente al vaglio del Parlamento: una ridefinizione che comporta, nella specie, la soppressione dell’ente Provincia, nonché l’estensione delle competenze legislative statali e regionali in ambiti concernenti gli altri enti locali, ma anche, nel quadro del superamento del bicameralismo paritario, l’elezione di una quota dei 100 componenti il futuro Senato, da parte dei consigli regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nella misura di uno per ciascuno dei sindaci dei comuni dei rispettivi territori.