No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

mercoledì 3 giugno 2015

Calendario delle audizioni su DDL riorganizzazione PA di oggi (trasmesse in diretta webtv)

Oggi si concluderà il ciclo di audizioni in commissione Affari costituzionali, sul DDL di riorganizzazione della PA, con l'ultima tornata che vedrà protagonisti, tra gli altri, Regioni, Comuni e Province, il presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri, e il Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti. 
Questo il calendario delle audizioni che saranno trasmesse in diretta sulla webtv della Camera:
ore 10 Conferenza delle Regioni, di Anci e di Upi;
ore 10.45 Associazione italiana agenti e ufficiali di Polizia provinciale (Aipp), Associazione italiana Polizia ambientale (Aipa), Comitato XXVII Ottobre vincitori e idonei concorsi pubblici, Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche (FederUtility), Fondo Ambiente italiano (Fai), Forum italiano dei movimenti per l'acqua, Istituto per la promozione dell'etica in sanità (Ispe), Italia Nostra, Petizione nazionale "Salviamo la forestale", di Transparency International Italia, direttore del dipartimento di emergenza presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria della Città della Salute e della Scienza di Torino e Associazione italiana Ingegneri clinici (Aiic);
ore 12.30 Associazione dirigenti della Corte dei conti;
ore 12.45 Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (Unaep);
ore 13.30 Presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri;
ore 14 Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti;
ore 19 Unioncamere;
ore 19.15 esperti;
ore 20 organizzazioni sindacali (tra le quali anche la CONFSAL).

Accesso a delibere comunali risalenti nel tempo (parere del Servizio Consulenza agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia)

Di seguito un parere reso ad un comune, in merito alla richiesta di accesso a delibere risalenti nel tempo, dal Servizio Consulenza agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, riassunto nella seguente massima:
L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 disciplina il nuovo istituto dell'accesso civico, stabilendo che l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. L'accesso civico, ha precisato il Consiglio di Stato, non può intendersi riferito agli atti antecedenti all'emanazione del D.Lgs. n. 33/2013, entrato in vigore il 20 aprile 2013. 
L'accesso a delibere comunali risalenti nel tempo va dunque risolto alla luce della disciplina in materia di accesso, quella specifica per gli atti comunali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, e quella generale per i documenti della p.a. di cui alla L. n. 241/1990. Il coordinamento tra queste due discipline ha dato luogo a diversi orientamenti in seno alla giurisprudenza: a fronte del filone di alcuni TAR nel senso della legittimazione del cittadino dell'ente locale all'accesso agli atti comunali senza dover dimostrare un interesse, si è registrato un ulteriore orientamento nel senso dell'accessibilità a tutta la cittadinanza degli atti delle amministrazioni locali se prevista nei regolamenti dei singoli enti locali, con un'ultima pronuncia del Consiglio di Stato che ha aderito, invece, all'indirizzo che ritiene prevalente la normativa generale di cui alla L. n. 241/1990, in forza della quale è sempre richiesta la dimostrazione dell'interesse e del collegamento tra questo ed il documento richiesto.
Questo il testo del parere:

Il Comune pone un quesito in relazione alla trasparenza amministrativa, in particolare sull'accessibilità di delibere comunali risalenti nel tempo (ad esempio del 1980), alla luce della normativa vigente (D.Lgs. n. 267/2000[1]; L. n. 241/1990[2]; D.Lgs. n. 33/2013[3]). 
Si chiarisce sin da subito che l'ambito di applicazione dell'istituto dell'accesso civico è circoscritto agli atti emanati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013[4] o emanati in precedenza ma ancora operativi al momento dell'entrata in vigore del decreto sulla trasparenza[5]. Per cui, la questione dell'accessibilità delle delibere comunali risalenti nel tempo va risolta alla luce della disciplina in materia di accesso, quella specifica per gli atti comunali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e quella generale per i documenti della pubblica amministrazione di cui alla L. n. 241/1990, coordinate nei termini che si andranno ad analizzare nel corso della trattazione. 
Precisato un tanto, si può passare ad un esame più approfondito dell'istituto dell'accesso civico, dell'accesso agli atti delle amministrazioni comunali e di quello ai documenti delle pubbliche amministrazioni. 
Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto hanno ad oggetto una serie di documenti - specificati nei capi II, III, IV e V del medesimo decreto e concernenti l'organizzazione, nonché diversi specifici campi di attività delle predette amministrazioni[6] - che devono essere pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione (art. 8)[7], in un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente (art. 9), cui chiunque può accedere direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione (art. 2). Chiunque ha diritto di conoscere e di fruire gratuitamente di detti atti, in quanto pubblici (art. 3). 
In questo contesto, l'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 disciplina l'innovativo istituto dell'accesso civico, stabilendo che 'l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione' (comma 1). 
La norma viene esplicitata dal Consiglio di Stato[8], il quale chiarisce che, in caso di omessa pubblicazione dei documenti per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria, può essere esercitato, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, il cosiddetto 'accesso civico', consistente in una richiesta - che non deve essere motivata - di effettuare tale adempimento, con possibilità, in caso di conclusiva inadempienza all'obbligo in questione, di ricorrere al giudice amministrativo, secondo le disposizioni contenute nel relativo codice sul processo (D.Lgs. n. 104/2010). 
L'accesso civico non può, però - precisa il Consiglio di Stato - intendersi riferito agli atti antecedenti all'emanazione del D.Lgs. n. 33/2013, entrato in vigore il 20 aprile 2013. 
Posizione, questa, da cui non pare discostarsi il Giudice amministrativo di primo grado, che, in una recente pronuncia, ha sì esteso l'applicabilità del decreto sulla trasparenza anche agli atti emanati prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo, ma purché dispieghino ancora i loro effetti a quella data[9]. 
Alla luce di queste considerazioni della giurisprudenza amministrativa, il quesito dell'Ente istante relativo all'accessibilità di una delibera adottata diversi decenni fa non può dunque essere risolto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 
Si tratta, allora, di verificare in quali termini possa trovare applicazione la normativa specifica sull'accesso agli atti delle amministrazioni comunali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto della normativa generale sull'accessibilità ai documenti amministrativi, di cui alla L. n. 241/1990. 
L'art. 10 del TUEL prevede che tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, per non pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese (comma 1), e demanda alla fonte regolamentare la disciplina delle modalità di esercizio dell'accesso per assicurare ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e più in generale alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, senza prevedere la necessità di una specifica motivazione (comma 2). 
Diverso contenuto rivela, invece, la disciplina generale dell'accesso ai documenti amministrativi, contenuta negli artt. 22 e ss., L. n. 241/1990. In particolare, l'art. 22 prevede il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, intendendosi per interessati tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso'; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata[10]. 
Il coordinamento tra la disciplina specifica di cui all'art.10 del TUEL e quella generale di cui alla L. n. 241/1990 ha dato luogo a diversi orientamenti in seno alla giurisprudenza amministrativa e allo stesso Consiglio di Stato, con un ultimo arresto del Supremo Giudice amministrativo che ha aderito all'indirizzo che ritiene prevalente la normativa generale (L. n. 241/1990), in forza della quale è sempre richiesta la dimostrazione dell'interesse e del collegamento tra questo ed il documento richiesto. 
In questa sede, si illustrano, pertanto, le diverse posizioni assunte dal Consiglio di Stato e dai TAR, nonché, sul piano della prassi, le interpretazioni fornite dal Ministero dell'Interno e dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 
Con la pronuncia n. 1772 del 24 marzo 2011, la sezione V del Consiglio di Stato ha affermato che la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 10 del TUEL sancisce il principio della pubblicità degli atti delle amministrazioni locali (fatte salve le esclusioni ivi contemplate), senza tuttavia con ciò implicare una diversa configurazione del diritto di accesso e una diversa disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso, come delineate dalla L. n. 241/1990. Per quanto riguarda i requisiti di accoglimento della domanda di accesso non sussiste dunque alcuna ragione per discostarsi da quelli contenuti nella disciplina generale di cui agli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990. Ciò vale anche per le norme statutarie e regolamentari che devono conformarsi al principio generale dell'art. 22, L. n. 241/1990[11]. 
A fronte di quest'indirizzo giurisprudenziale che subordina comunque l'esercizio del diritto di accesso nell'ordinamento degli enti locali alla dimostrazione di un interesse concreto ed attuale, si registra una diversa pronuncia in seno alla medesima sezione V del Consiglio di Stato, nel senso dell'accessibilità a tutta la cittadinanza degli atti delle amministrazioni locali, se prevista nei regolamenti dei singoli enti locali. 
Specificamente, sempre la Sezione V del Consiglio di Stato ha affermato che il rapporto tra le discipline recate rispettivamente dall'art. 10 del TUEL e dalle norme sul diritto di accesso contenute nella L. n. 241/1990 va posto in termini di coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni della legge 241 penetrano all'interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvengano appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l'art. 10 del TUEL ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di contenuto generale, di cui all'art. 22, L. n. 241/1990[12]. Pertanto, in caso di mancata emanazione del regolamento previsto dall'art. 10 del TUEL, non si può ritenere operante il principio di generalizzata accessibilità agli atti dell'ente locale[13]. 
Su questa linea si è espresso altresì il Ministero dell'Interno, secondo cui la specifica norma sull'accesso agli atti degli enti locali, di cui all'art. 10 del TUEL, non è soggetta alle limitazioni previste dalla L. n. 241/1990 che impongono la dimostrazione di un effettivo interesse alla conoscenza di un provvedimento emesso e detenuto dalla pubblica amministrazione. Di qui il diritto di accesso a tutti i documenti dell'amministrazione non classificati come 'segreti' o contenenti dati sensibili, che possono essere consegnati ai richiedenti sulla base e con le modalità dettate dalle specifiche norme regolamentari di cui gli enti sono tenuti a dotarsi[14]. 
La dottrina[15] osserva come l'orientamento giurisprudenziale, nel senso dell'accessibilità a tutta la cittadinanza degli atti delle amministrazioni locali se prevista nei regolamenti dei singoli enti, sia aderente a quanto consentito dalla normativa generale in materia di accesso agli atti della p.a., circa la possibilità per gli enti locali di prevedere livelli ulteriori di tutela in tema di accesso alla documentazione amministrativa rispetto ai livelli essenziali di tutela garantiti dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 (art. 29, comma 2, L. n. 241/1990; art. 14, comma 2, D.P.R. n. 184/2006[16]). 
Si segnala infine che sull'accesso agli atti delle amministrazioni comunali si è più volte espressa anche la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, secondo la quale ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. n. 267/2000, qualora l'istante risieda nel territorio del Comune, si deve ritenere che possa accedere a tutti i documenti dell'ente locale, 'senza essere condizionato alla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata né alla necessità di motivare la sua istanza con riferimento ad uno specifico interesse all'accesso, atteso che l'esercizio di tale diritto è equiparabile all'attivazione di un'azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa'[17]. 
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[1] D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'. 
[2] L. 7 agosto 1990, n. 241, recante: 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi'. 
[3] D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33, recante: 'Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni'. 
[4] Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515, di cui si dirà nel prosieguo. 
[5] Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VI, 5 novembre 2014, n. 5671, di cui si dirà nel prosieguo. 
[6] In particolare, sul piano degli obblighi di pubblicazione, il decreto distingue tra informazioni che riguardano: l'organizzazione e l'attività della p.a. (capo II), l'uso delle risorse pubbliche (capo III), le prestazioni offerte e i servizi erogati (capo IV), i settori speciali quali i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la pianificazione urbanistica (capo V). 
[7] Un aspetto innovativo della normativa in esame sta nel fatto che l'accessibilità alle informazioni per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria deve essere garantita attraverso l'utilizzo del web: l'amministrazione deve infatti pubblicare le informazioni in questione sul proprio sito internet oppure creare un link apposito al sito sul quale siano presenti le informazioni (cfr. in dottrina, Riccardo Bianchini, L'accesso civico riguarda anche atti vigenti all'entrata in vigore della norma, nota di commento a TAR Campania, Napoli, sez. V, 5 novembre 2014, n. 5671). 
[8] Consiglio di Stato, n. 5515/2013, cit.. 
[9] TAR Campania, n. 5671/2014, cit., il quale precisa che in tal caso, per gli atti compresi negli obblighi di pubblicazione, di cui al D.Lgs. n. 33/2013, potranno operare cumulativamente tanto il diritto di accesso ‘classico' ex L. n. 241/1990, quanto il diritto di accesso civico ex D.Lgs. n. 33/2013, mentre, per gli atti non rientranti in tali obblighi di pubblicazione, opererà esclusivamente il solo diritto di accesso procedimentale ‘classico' di cui alla L. n. 241/1990. 
[10] Consiglio di Stato, n. 5515/2013, cit.. 
[11] La Sezione V del Consiglio di Stato conferma nel 2011 quanto già rilevato dalla medesima Sezione nelle pronunce n. 7773 del 29 novembre 2004, n. 1412 del 18 marzo 2004, e n. 6879 del 20 ottobre 2004.
Di avviso contrario rispetto a questo orientamento del Consiglio di Stato, si pongono alcune pronunce dei Giudici amministrativi di primo grado, le quali riconoscono che al cittadino dell'ente locale è attribuita una posizione più ampia, che non richiede la dimostrazione dell'interesse. Cfr. in questo senso, TAR Lecce, sez. II, 12 aprile 2005, n. 2067, che espressamente afferma di discostarsi dal filone suesposto; TAR Ancona, 12 ottobre 2001, n. 1133; TAR Ancona, sez. I, 3 aprile 2006, n 101; TAR Milano, sez. I, 30 giugno 2004, n. 2708. 
[12] Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2003, n. 5034. 
[13] TAR Milano, sez. II, 22 luglio 2004, n. 3174, che richiama TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 14 giugno 2003, n. 1009. 
[14] Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, parere del 22 luglio 2014. 
[15] Cfr. Alberto Zucchetti, L'accesso ai documenti: limiti, procedimento, responsabilità: aggiornato con il regolamento sull'accesso (d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184), Giuffrè, Milano, 2006, p. 144 e segg.. L'autore muove in tal senso dalla lettura combinata dell'art. 10 del TUEL e dell'art. 22, comma 1, L. n. 241/1990, che nel testo previgente prevedeva che 'Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela'. La previsione sui livelli ulteriori di tutela in materia di diritto di accesso è ora contenuta, a seguito della novella recata dalla L. n. 69/2009, nell'art. 29, comma 2 quater, L. n. 241/1990. La combinazione dell'art. 10 del TUEL richiamato - che nel suo tenore letterale incardina nella sola qualità di cittadino la legittimazione all'accesso agli atti delle amministrazioni comunali, senza dover dimostrare uno specifico interesse, demandando al regolamento comunale la disciplina dell'esercizio di accesso - e della previsione dei livelli ulteriori di tutela, riconoscibili dalle autonomie locali nell'ambito della loro potestà normativa, tende a configurare - rileva l'autore - il regolamento locale in materia di diritto di accesso quale disciplina speciale applicabile al di là (in questo, precisamente, il contenuto del 'livello ulteriore') di quanto statuito in via generale negli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990. 
[16] D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, recante: 'Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi'. 
[17] Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, seduta del 27 settembre 2011. Conformi: seduta del 10 maggio 2011; seduta del 15 marzo 2011; seduta del 7 luglio 2011; seduta del 17 gennaio 2013. 
Si osserva che quella giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha ritenuto che anche per gli atti delle amministrazioni locali valga la norma secondo cui il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanti un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ha nel contempo affermato che non convince la tesi (adombrata in quelle sedi dalle parti appellanti) di un diritto di accesso agli atti degli enti locali libero per i soli residenti, in quanto non sarebbe in linea con la fondamentale direttiva costituzionale sull'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (cfr. Consiglio di Stato, n. 7773/2004, e n. 6879/2004, citt.).
In argomento si vedano su questo blog:

Segretari, sì ai diritti di rogito per convenzione fra Comuni senza dirigenti

Nel caso di convenzione di segreteria fra Comuni tutti privi di personale con qualifica dirigenziale è possibile attribuire al segretario quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto: questo il decisum racchiuso nella deliberazione 5 maggio 2015, n. 189/2015/PAR della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

La deliberazione in esame è stata adottata a seguito di istanza di parere formulata da un Ente locale presso il quale presta servizio un segretario comunale, di fascia C, in convezione con altri due Comuni; al medesimo è stato attribuito il c.d. galleggiamento al fine di equiparare la retribuzione di posizione a quella del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa, trattandosi di Ente privo di dirigenti; il Comune chiede se possano essere riconosciuti al segretario i diritti di rogito, rispettando il limite del quinto dello stipendio in godimento.

Inizia così l'articolo di Giovanni G.A. Dato pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA dal titolo Segretari, sì ai diritti di rogito per convenzione fra Comuni senza dirigenti.
Sui diritti di rogito dopo il DL 90/2014, conv. con L. 114/2014 si vedano i precedenti post:

lunedì 1 giugno 2015

Convegno Segretari in Europa: la locandina ed il pieghevole dell'evento

Come scritto in un precedente post, l’Unione Nazionale e l’Unione Regionale del Lazio dei Segretari Comunali e Provinciali, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi di Bologna, organizzano il convegno dal titolo "I Segretari in Europa. Contributo di diritto comparato per la riforma della figura del Segretario comunale".

Il convegno si terrà mercoledì 10 giugno a Roma, presso la sala "Capranichetta" - Centro Congressi dell'Hotel Nazionale - sita in Piazza Montecitorio, dalle ore 14,00 alle ore. 18,00.
In argomento si vedano anche i precedenti post:

Convegno Segretari in Europa: la notizia sui siti dell'ASFEL e dell'Associazione Vighenzi

Nella home page del sito dell'Associazione ASFEL (Associazione Servizi Finanziari Enti Locali) è riportata in evidenza la notizia dell'organizzazione da parte dell’Unione Nazionale e dell’Unione Regionale del Lazio dei Segretari Comunali e Provinciali, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi di Bologna, del convegno dal titolo "I Segretari in Europa. Contributo di diritto comparato per la riforma della figura del Segretario comunale".

Tutti i dettagli dell'iniziativa sono descritti nel precedente post L'UNSCP organizza il 10 giugno a Roma il Convegno "I Segretari in Europa", dove è possibile collegarsi al modulo on line per l'iscrizione al convegno.
Si ricorda che l'iscrizione è gratuita, ma tenuto conto del numero limitato dei posti, è necessario attendere la conferma della disponibilità dei posti da parte dell’organizzazione.

giovedì 28 maggio 2015

A Cassino giornata di formazione sulla normativa anticorruzione

Il Segretario Provinciale UNSCP di Frosinone, Luca Alteri, comunica che il giorno 29.05.2015 dalle ore 9,00 alle 14,00 presso il Comune di Cassino, palazzo comunale, sala Restagno, si terrà la prima giornata (delle due previste) del corso di aggiornamento per il contrasto alla corruzione, tenuta dal docente Dr. Arturo Bianco.

In relazione ai rapporti con UNSCP regionale del Lazio sono invitati a partecipare al seminario tutti gli iscritti all’UNSCP.
Il programma del Corso è il seguente:
Prima giornata (29 maggio 2015)
- Il carattere della legge 190/2012
- Il piano anticorruzione
- Il responsabile anticorruzione
- Le novità sul procedimento amministrativo
- La nuova configurazione dei reati contro la PA
- Gli effetti delle condanne per reati contro la PA
- I vincoli dei dirigenti/responsabili
- L'applicazione delle disposizioni di prevenzione
- La rotazione dei dirigenti e dei dipendenti
Seconda giornata (data da definire)
- Il codice di comportamento
- I regali
- Le comunicazioni
- I vincoli per i dirigenti/responsabili
- Il codice di comportamento integrativo-
- Il piano per la trasparenza
- Il responsabile per la trasparenza
- L'applicazione delle novità per la trasparenza

Riforma Pubblica amministrazione. Ministro Madia: sarà approvata entro l’autunno

Roma – 27 maggio 2015 “Al massimo entro l’autunno verrà approvata definitivamente la riforma della Pubblica amministrazione”. Lo ha detto il ministro della PA, Marianna Madia, in occasione di Forum Pa 2015. Ad inaugurare l’appuntamento annuale col Forum dedicato alla pubblica amministrazione infatti è stata la Madia che ha costruito un dialogo pubblico col suo collega Ministro francese della Riforma dello Stato e della Semplificazione Thierry Mandon sulle riforme della PA nei due Paesi.

A chi sottolineava il primato dei francesi nel campo della pubblica amministrazione, la Madia ha risposto: “Noi non siamo e non saremo da meno. Stiamo facendo in Italia molte cose innovative e continueremo a farlo in modo costante. Siamo molto bravi anche noi”. Il confronto tra i due Ministri è stato molto interessante: “abbiamo parlato soprattutto di modernizzazione, di digitalizzazione, di apertura dei dati pubblici, insomma di come oggi le tecnologie ci possono aiutare a rivoluzionare il rapporto tra amministrazione e cittadini, rendendo la nostra amministrazione più democratica per tutti”, ha dichiarato la Madia.
“Al nostro insediamento, abbiamo trovato un Paese distrutto dalla crisi economica, è il Paese che abbiamo ereditato”, continua il Ministro italiano. “Abbiamo voluto investire per uscire dall’austerità, abbiamo deciso di cambiare via per uscire dalla crisi, e oggi scommettiamo sulle parole ‘crescita’ e ‘riforme’. Non ci sono lavoratori di serie A e di serie B: il bonus di 80 euro per i redditi più bassi lo abbiamo dato a tutti. Noi siamo il governo che riporterà l’Italia ai livelli giusti, auspico che dalla prossima legge di stabilità si possa riprendere il dialogo sui contratti pubblici».
Ai lavoratori dell’Usb che l’hanno contestata la Madia ha dato rassicurazioni: “Io non ho detto bugie, ma ho detto che è con la Legge di Stabilità che si decide e non con il Def. L’impegno è concludere entro il 2015 il ddl e i decreti attuativi: spero che entro giugno finiremo alla Camera e, se ci sbrighiamo, prima dell’estate, anche al Senato”, ha concluso la Madia.
Fonte: Sesto potere.
Qui il link allo speciale su questo blog sul DDL di riorganizzazione della PA.

Dl enti locali ancora nulla di fatto - A rischio la rinegoziazione dei mutui

Nemmeno questa sembra la settimana buona per il decreto enti locali. Ad oggi la convocazione del consiglio dei ministri, attesa anche per il via alle assunzioni di 2.500 persone nella Polizia e il varo di una serie di provvedimenti attuativi del Jobs Act, non è ancora arrivata, è in ogni caso l'intenzione del Governo sembra quella di rimandare i provvedimenti in programma dopo il voto amministrativo di domenica prossima. Se ne parlerà la prossima settimana, quindi, ma l'ennesimo rinvio del provvedimento non è senza conseguenze per casse e bilanci locali.
E' questo l'inizio dell'articolo di Gianni Trovati pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA dal titolo Dl enti locali ancora nulla di fatto - A rischio la rinegoziazione dei mutui.

Rinegoziazione mutui: richieste possibili anche in mancanza dell'approvazione del bilancio

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha diffuso la circolare del Ministero per gli Affari regionali del 25 maggio 2015 avente ad oggetto la rinegoziazione dei prestiti concessi a Province, Città Metropolitane e Comuni dalla Cassa depositi e Prestiti.
Detti Enti potranno provveddere ad avviare le procedure necessarie per accedere alla procedura di rinegoziazione dei mutui, anche se non hanno provveduto all'approvazione del bilancio, in modo da garantire il successivo rispetto delle scadenze previste, cosi come previsto dalla circolare. Pertanto l'ANCI, rinnova l'invito ai Comuni interessati di effettuare la richiesta di adesione entro il termine del 1 giugno e successivamente a perfezionare la richiesta entro il termine del 5 giugno.
Fonte: LogosPA

Centrali di committenza: il sistema AVCPass (webinar gratuito il 29 maggio)

Il 29 maggio dalle ore 11,00 alle ore 12,30 proseguirà il ciclo di webinar (corsi on line) svolti da ANCI, in collaborazione con l’IFEL, per accompagnare i Comuni verso la riforma della centralizzazione degli acquisti della PA.
Il webinar sarà dedicato all'analisi della struttura e delle funzionalità del sistema AVCPass, in particolare nelle forme di centralizzazione. Durante il webinar saranno illustrate le finalità del sistema informatizzato di controllo dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei concorrenti alle gare di appalto per l’affidamento delle commesse pubbliche nonché le modalità operative per accedere alla Banca Dati.
Il relatore sarà il Dott. Michele Pizziconi dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) 

La nuova legge contro la corruzione in pillole

L'Assemblea della Camera ha approvato definitivamente, il 21 maggio 2015, una proposta di legge (A.C. 3008), già approvata dal Senato, volta a contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall'incremento generalizzato delle sanzioni per i reati contro la pubblica amministrazione, al recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale, alla revisione del reato di falso in bilancio.
La prima parte dell'A.C. 3008 (Capo I, artt. da 1 a 8) riguarda i reati contro la pubblica amministrazione.
La seconda parte dell'A.C. 3008 (artt. 9-12) è dedicata alla riforma della disciplina delle false comunicazioni sociali. La novità principale prevista dal provvedimento è che il falso in bilancio torna ad essere un delitto per tutte le imprese, non solo per quelle quotate in borsa.
Qui lo speciale sulla nuova normativa contro la corruzione, nell'ambito della Rassegna "Temi dell'attività parlamentare", pubblicato sul sito della Camera dei Deputati.
Qui il link ad un articolo di Arturo Bianco dal titolo La nuova legge contro la corruzione in pillole ed uno all'articolo M. Tartaglione di Le novità della nuova legge “anticorruzione” (A. C. 3008) concernenti l’ANAC

Le regole per autorizzare gli incarichi ai dipendenti e la competenza della Corte dei Conti al recupero delle somme irregolarmente erogate

In un precedente post dal titolo Le sanzioni per gli incarichi esterni svolti illegittimamente abbiamo segnalato l'articolo un articolo di approfondimento in merito alle sanzioni per gli incarichi esterni svolti illegittimamente.

Segnaliamo ora l'articolo di Gianluca Bertagna dal titolo Le regole per autorizzare gli incarichi ai dipendenti nel quale si approfondiscono gli elementi da prendere a riferimento per poter autorizzare gli incarichi esterni ai dipendenti.
L'articolo richiama la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Lombardia che, con la sentenza n. 54 depositata in data 16 aprile 2015, ha fornito una specie di check-list per valutare le possibilità di autorizzazione.
Qui il link alla sentenza della Corte dei Conti sezione giurisdizionale Lombardia n. 54 del 16 aprile 2015.
Si segnala, inoltre, che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 90 del 26 maggio 2015, ha chiarito che i giudici ordinari e i Tar non possono occuparsi del recupero delle somme percepite da dipendenti pubblici che hanno svolto una attività ulteriore per conto di altri soggetti pubblici o privati senza preventiva autorizzazione da parte della propria amministrazione. La relativa competenza spetta alla Corte dei conti, in quanto trattasi di responsabilità erariale.
Qui il link alla sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2015.
Qui il link all'articolo di commento alla citata ordinanza di Arturo Bianco dal titolo Niente secondo lavoro non autorizzato nel pubblico impiego, la Consulta non cancella la norma.

lunedì 25 maggio 2015

Nota IFEL sull’esenzione IMU 2015 relativa ai terreni montani e parzialmente montani

L'IFEL ha diffuso la nota di approfondimento elaborata in materia di IMU agricola. 
La nota, diffusa il 20 maggio, tratta l'esenzione dell'imposta relativa ai terreni montani e parzialmente montani, in particolare fornisce chiarimenti in merito alle esenzioni previste a decorrere dal 2015, alla nuova detrazione di 200 euro e alla dichiarazione.

domenica 24 maggio 2015

I Segretari del Lazio: un pomeriggio tra cibo, lago, natura e papere

Non male. Con queste due semplici parole potrebbe descriversi, cercando forse di raggiungere troppo la
perfezione,  l'incontro di venerdì 22 maggio dei Segretari del Lazio. Per raggiungere la perfezione mancavano alcuni colleghi che hanno dovuto, con molto dispiacere, rinunciare a partecipare, alcuni per motivi di lavoro, qualcuno per motivi di salute ed altri per motivi familiari.
Come anticipato in altro post era previsto per venerdì 22 maggio un incontro a Posta Fibreno (Fr) per un pranzo ed una successiva visita ai sentieri natura della riserva del lago. 
Il pranzo è iniziato ovviamente senza il collega Luca Alteri, che comunque stranamente è riuscito ad arrivare al momento dell'antipasto e non, come normalmente avviene, mentre prendevamo il caffè.
Le tre Daniele
Nella scelta dei posti si è verificata una strana coincidenza: tre Daniele si sono ritrovate sedute vicine e la scena ha meritato di essere immortalata.
I partecipanti hanno apprezzato la cucina dell'Agriturismo il Casale ed al termine hanno posato per una foto ricordo, in cui mancano però le colleghe pontine Gloria Di Rini e Daniela Ventriglia, andate via qualche minuto prima.


Al termine del pranzo molti dei colleghi presenti si sono trasferiti presso la riserva naturale ed hanno apprezzato le bellezze naturali di Posta Fibreno. Durante la visita alla
riserva naturale, considerata la presenza di un "esercito di papere" (Cit. Angelo Grasso), le Segretarie comunali presenti hanno dimostrato il loro buon cuore, provvedendo ad alimentare le papere.
Angelo Grasso che ammira l'esercito di papere
Ovviamente non si è parlato minimamente di riforma PA, tema che mi è venuto in mente soltanto ora, dopo aver letto invece il resoconto di Luca Costantini sull'incontro decisamente più serio  tra i colleghi piemontesi.
Alcune foto scattate da Daniela Urtesi nel pomeriggio.
Il Fiume Fibreno
Il Lago di Posta Fibreno
In argomento si vedano anche i precedenti post:

Il resoconto dell'Assemblea Regionale dell'UNSCP Piemonte del 22 maggio

Come largamente annunciato, venerdì 22 maggio, presso la sala Marmi della città metropolitana di Torino, si è tenuta un'Assemblea dell'UNSCP Regione Piemonte.

L'assemblea ha visto una buona partecipazione di colleghi, si è illustrato il testo del DDL di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione cercando di metterne in evidenza punti di pregio e gli aspetti migliorabili. 
Dopo gli interventi del "padrone di casa" il collega Giuseppe Formichella, del Segretario Regionale UNSCP Gianfranco Cotugno e della Provincia di Torino Luca Costantini, hanno preso la parola altri quattro colleghi e ha concluso Andrea Matarazzo che si è anche meritato un lungo e sentito applauso.
Fra i tanti temi trattati ha destato particolare attenzione fra i colleghi la notizia che l'Anci ha costituito un gruppo di lavoro, formato da Segretari Comunali, per essere supportata nella lettura e
nell'analisi dei testi normativi. Il primo incontro è servito per mettere in risalto alcuni aspetti critici del DDL di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione e per ipotizzare soluzioni efficaci. 
Sostanzialmente, fatta eccezione per Ciro Mennella, storico e tenace oppositore, i colleghi hanno espresso apprezzamento per la linea di "dialogo responsabile" dell'Unione.
La mattinata si è poi conclusa al ristorante l'Arcadia di Torino.
Resoconto e foto a cura di Luca Costantini

giovedì 21 maggio 2015

La registrazione dell'audizione dell'Unione e di altre associazioni di Segretari comunali in Commissione Affari Costituzionali della Camera

Come previsto si è svolta oggi l'audizione in Commissione Affari Costituzionali della Camera dei rappresentanti dell’Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP), dell’Associazione nazionale professionale dei segretari comunali e provinciali G.B. Vighenzi, della Libera associazione segretari comunali (LASEC) e del Movimento anticorruzione legalità (MAL).
Qui il link alla registrazione dell'evento, con la precisazione che l'intervento del Segretario Nazionale UNSCP Alfredo Ricciardi inizia dal minuto 37,50.
In merito alla posizione dell'UNSCP rispetto all'art. 9 del DDL di riorganizzazione della PA si veda il precedente post Commento e lettura della Segreteria Nazionale UNSCP al DDL 1577 approvato dal Senato.

Oggi alle 14,00 in diretta Web le audizioni dell'Unione e di altre associazioni di Segretari comunali

Saranno trasmesse in diretta web le audizioni che si svolgeranno oggi alle ore 14,00 in Commissione Affari Costituzionali della Camera dei rappresentanti dell’Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP), dell’Associazione nazionale professionale dei segretari comunali e provinciali G.B. Vighenzi, della Libera associazione segretari comunali (LASEC) e del Movimento anticorruzione legalità (MAL).

Palinsesto WebTV

I lavori dell'Assemblea vengono sempre trasmessi in diretta

GIOVEDI' 21 MAGGIO 2015

Ore 8,30
Commissione Anagrafe tributaria - Audizione Fassino, Presidente Anci, su razionalizzazione banche dati
Ore 14
Commissione Affari costituzionali - Audizioni su riorganizzazione amministrazioni pubbliche
Commissione Agricoltura - Audizioni su sostegno all'agricoltura
Ore 14,30
Commissioni Finanze e Attività produttive - Audizioni su mercato e concorrenza
Qui il link al canale WebTV della Camera
In argomento vedi anche il successivo post La registrazione dell'audizione dell'Unione e di altre associazioni di Segretari comunali in Commissione Affari Costituzionali.

mercoledì 20 maggio 2015

Venerdì 22 maggio appuntamento a Posta Fibreno (Fr). I dettagli organizzativi

Come scritto in un precedente post, il giorno venerdì 22 maggio presso l'Agriturismo il Casale, immerso nell'area della riserva naturale del Lago di Posta Fibreno, è previsto un pranzo tra colleghi.
L'appuntamento è alle ore 14,00.
Per i colleghi che vogliono incontrarsi a Frosinone l'appuntamento è alle ore 13,30 presso il Centro Commerciale "Le Pigne" (uscita per Fiuggi  della Superstrada Ferentino-Sora).
Dopo il pranzo è prevista una visita guidata, organizzata da Mauro Andreone, ai sentieri natura della riserva del lago di Posta Fibreno.
Per la parte conviviale della giornata è previsto un gemellaggio con l'iniziativa organizzata dai Segretari piemontesi, che invece si ritroveranno a Torino. I gruppi saranno collegati, grazie ai ciociari-piemontesi Luca Costantini e Federica Sementilli, in diretta whatsapp.
Per l'occasione ho modificato l'immagine di copertina del blog con una foto del Lago di Posta Fibreno. La bella foto meriterebbe un "semplice" commento, ma mi fermo qui, in modo che ognuno possa autonomamente apprezzarla.

A Torino venerdì 22 maggio Assemblea dell'Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali

Venerdì 22 maggio, alle ore 10,30, l’Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali terrà un’assemblea presso la Sala Marmi della città metropolitana di Torino, (ex Provincia), in Via Maria di Vittoria 12.

Durante l’Assemblea si commenterà il testo attuale del DDL di riorganizzazione della PA, analizzando i possibili ulteriori sviluppi della riforma.

Sarà un'occasione di confronto utile per ascoltare le opinioni dei colleghi.

Al termine della mattinata tutti i colleghi si ritroveranno al ristorante l’Arcadia in Piazza Castello presso la Galleria subalpina.

Per la parte conviviale della giornata è previsto un gemellaggio con l'iniziativa organizzata dai Segretari del Lazio, che invece si ritroveranno a Posta Fibreno (Fr). Durante il pranzo i due gruppi saranno collegati, grazie ai ciociari-piemontesi Luca Costantini e Federica Sementilli, in diretta whatsapp.
Sarà un confronto  ... all'ultimo piatto.

Legittima la previsione di un numero massimo di partecipanti ai corsi di progressione dei Segretari comunali (Cons. St. sent. n. 2383/2015)

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2383 del 13 maggio 2015, si è pronunciato sull'appello proposto avverso la sentenza 22 luglio 2014 n. 7963 del TAR per il Lazio, sede di Roma, sezione prima ter, con la quale è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il loro ricorso avverso il decreto prefettizio 23 settembre 2013 prot. gascp_aa. n. 0031195 (P), di approvazione della graduatoria degli ammessi e degli idonei al corso di specializzazione Se.F.A. 2013.

Questi alcuni passaggi della sentenza che ha ritenuto legittimo il citato decreto prefettizio.
"In ordine alla fissazione nel numero di 200 dei partecipanti al corso di cui trattasi, si osserva che l’art. 10, co. 7, lett. a), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174 (conv., con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213) assegna al Ministero dell’interno, su proposta del Consiglio direttivo dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, la definizione del “fabbisogno dei segretari comunali e provinciali”; pertanto correttamente, con “Linee di indirizzo per la programmazione dell’attività didattica – formazione” di cui alla direttiva emanata con d.m. del 16 aprile 2013 è stato fissato il predetto numero di partecipanti, su proposta del Consiglio direttivo del 14 marzo 2013 ed acquisito il 21 seguente il positivo assenso della Conferenza Città ed Autonomie Locali.
D’altra parte, da un lato l’invocato art. 14, co. 6, del d.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465 (regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) richiede che il numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi sia determinato annualmente “al fine di favorire un funzionale ed equilibrato assetto dell'albo e delle fasce professionali”, sicché non ne prescrive la coincidenza con le sedi vacanti; dall’altro lato, dalla stessa direttiva risulta evidente che l’individuazione di tale numero sia stata preceduta da adeguata istruttoria tenendo conto, si, delle più numerose sedi vacanti, ma anche delle risorse disponibili. Non a caso, infatti, nella direttiva si indica la necessità dell’elaborazione di una nuova disciplina dell’istituto dello “scavalco”, che ha permesso in passato di garantire il funzionamento degli organi dei comuni con sede vacante, avuto riguardo anche alle recenti disposizioni in materia di unioni di comuni e delle esigenze di convenzionamento delle segreterie comunali".
"Per quanto riguarda l’omissione della contrattazione collettiva decentrata a livello nazionale, già prevista dall’art. 33 del CCNL del 16 maggio 2001 e, in particolare, dal precedente art. 4, co. 1, lett. f), nella materia dei “criteri per la definizione delle modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi per l’accesso e la progressione in carriera, l’aggiornamento e la specializzazione”, va notato come la citata normativa contrattuale sia restata superata per effetto delle modifiche dell’art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 introdotte dall’art. 34, co. 1, lett. a), del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150. Il co. 2 del detto art. 5, nel nuovo testo, stabilisce infatti che “le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti” collettivi nazionali. In altri termini, poiché la materia della “programmazione dell’attività didattica – formazione” rientra nelle misure concernenti la gestione delle risorse umane a prescindere dalla qualificazione e tipologia dei corsi (vedasi in tal senso la nota in data 27 gennaio 2011 del Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio relazioni sindacali, servizio contrattazione decentrata), deve ritenersi che la novella abbia sostituito le forme di partecipazione sindacale, se già previste dai contratti nazionali, con l’informazione (cfr. al riguardo la circolare 13 maggio 2010 n. 7 del predetto Dipartimento della funzione pubblica, in tema di indirizzi applicativi del menzionato d.lgs. n. 150 del 2009)".

La #legalità “a la carte” che non serve a nessuno #corruzione #segretaricomunali

"L’abolizione dei segretari comunali, la precarizzazione della dirigenza di ruolo, l’esaltazione dello spoil system, sono tutti strumenti che vanno nella direzione esattamente opposta a quella necessaria per razionalizzare spese, fini ed attività della pubblica amministrazione. Non ci vorrebbe poi molto a prenderne atto".
Sono queste le conclusioni cui giunge Luigi Oliveri nel suo post La #legalità “a la carte” che non serve a nessuno #corruzione #segretaricomunali, segnalatoci dal collega Mauro Andreone.

Riorganizzazione amministrazioni pubbliche: l'audizione di esperti anticipata alle 8,30 di oggi (trasmessa in diretta webtv)

In un precedente post avevamo dato notizia che oggi, mercoledì 20 maggio, alle ore 14,45, la Commissione Affari costituzionali avrebbe svolto l'audizione di esperti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'esame del disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (AC 3098). 

L'audizione è stata anticipata alle ore 8,30 e sarà trasmessa sempre in diretta webtv.
Ricordiamo che domani alle 14,00 ci sarà l'audizione dei rappresentanti dell'Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali. Inoltre, sempre domani alle ore 14,00, è prevista l'audizione dell’Associazione nazionale professionale dei segretari comunali e provinciali G.B. Vighenzi, della Libera associazione segretari comunali (LASEC) e del Movimento anticorruzione legalità (MAL)


lunedì 18 maggio 2015

Riorganizzazione amministrazioni pubbliche, audizione dell'Unione prevista per giovedì alle 14 diretta webtv

La I Commissione della Camera dei Deputati (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), nell’ambito dell’esame del disegno di legge (C. 3098 Governo), approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, inizia questa settimana un ciclo di audizioni informali.
Il primo appuntamento mercoledì 20 maggio con l'audizione di esperti.
Giovedì 21 maggio 2015, invece nella convocazione di seduta figura il presente ordine dei lavori:
Ore 14: Audizione di rappresentanti dell’Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP), dell’Associazione nazionale professionale dei segretari comunali e provinciali G.B. Vighenzi, della Libera associazione segretari comunali (LASEC) e del Movimento anticorruzione legalità (MAL).
Ore 14.30: Audizione di rappresentanti dell’Associazione sindacale dei funzionari prefettizi (SINPREF), dell’Associazione prefettizi (AP), del Sindacato nazionale autonomo dirigenti prefettizi (SNADIP CISAL), della Cisl prefetti (CISL FP).

Riorganizzazione amministrazioni pubbliche, audizione esperti - Mercoledì alle 14 diretta webtv

Mercoledì 20 maggio, alle ore 14,45, la Commissione Affari costituzionali svolgerà l'audizione di esperti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'esame del disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (AC 3098). 
L'appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv.
Fonte: Camera.it

L'ANAC sulle centrali di committenza

L’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle centrali uniche di committenza, il divieto di partecipazione dei privati alla loro gestione, le forme di gestione associata che si possono realizzare. Sono queste le più importanti indicazioni dettate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) in una proposta di determinazione che è stata sottoposta a pubblica consultazione e nella deliberazione n. 32, con cui ha stabilito la illegittimità della partecipazione di privati alle centrali di committenza. Tali provvedimenti, unitamente agli altri adottati dalla stessa Autorità nel corso del 2015, sono stati commentati dall’Anci in uno specifico documento.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo L'ANAC sulle centrali di committenza.

La spesa del personale dei comuni (commento a Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 16/2015)

Contenimento del numero dei dipendenti e dei dirigenti, in modo particolare per i rapporti a tempo determinato; riduzione della spesa per il personale; permanenza di significative differenziazioni nella quantità di personale in servizio, ivi comprese le assunzioni flessibili; diminuzione della spesa; permanenza di significative differenze nel trattamento economico ed incidenza ancora complessivamente ridotta delle indennità di risultato sul trattamento economico dei dirigenti. Possono essere così riassunti i principali elementi contenuti nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 16 dello 11 maggio “La spesa del personale degli enti territoriali”. Questo documento si basa sulle indicazioni contenuti nei dati del conto annuale del 2013 e di quelli del triennio 2011/2013. Questo documento viene trasmesso, per come espressamente richiesto dal legislatore, al Parlamento.
Vediamo i dati relativi al personale ed alla spesa dei comuni. Sottolineiamo, con riferimento alle regioni ed alle province, che anche in queste amministrazioni abbiamo registrato nel triennio 2011/2013 la diminuzione sia della spesa che del personale in servizio. La diminuzione ha interessato soprattutto il personale ed i dirigenti assunti con contratti flessibili. Da sottolineare la marcata diminuzione del numero dei direttori generali nelle province.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo La spesa del personale dei comuni di commento alla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 16 dello 11 maggio “La spesa del personale degli enti territoriali”.
Qui il link all'articolo integrale ed alla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 16 del 11.05.2015 “La spesa del personale degli enti territoriali”.