Ai dipendenti pubblici, a differenza di quelli privati, si applica il principio della esclusività della prestazione professionale. Per cui essi non possono svolgere altre attività lavorative, anche occasionali, sia per conto di Pubbliche Amministrazioni, sia per conto di privati. Questo divieto ha un carattere assoluto e non superabile per le attività che presentino rischi, anche potenziali, di conflitto di interessi con quelle svolte presso l’ente. Per il resto tale divieto conosce tre eccezioni: alcune attività che lo stesso legislatore consente, con una elencazione che ha carattere tassativo; i dipendenti pubblici in part time fino al 50% ed i dipendenti che sono stati autorizzati da parte della propria amministrazione. La violazione di questi vincoli determina la maturazione tanto di responsabilità disciplinare quanto di responsabilità amministrativa/contabile.
E' questo l'inizio dell'articolo di Arturo Bianco dal titolo Le sanzioni per gli incarichi esterni svolti illegittimamente.
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