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mercoledì 20 maggio 2015

Legittima la previsione di un numero massimo di partecipanti ai corsi di progressione dei Segretari comunali (Cons. St. sent. n. 2383/2015)

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2383 del 13 maggio 2015, si è pronunciato sull'appello proposto avverso la sentenza 22 luglio 2014 n. 7963 del TAR per il Lazio, sede di Roma, sezione prima ter, con la quale è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il loro ricorso avverso il decreto prefettizio 23 settembre 2013 prot. gascp_aa. n. 0031195 (P), di approvazione della graduatoria degli ammessi e degli idonei al corso di specializzazione Se.F.A. 2013.

Questi alcuni passaggi della sentenza che ha ritenuto legittimo il citato decreto prefettizio.
"In ordine alla fissazione nel numero di 200 dei partecipanti al corso di cui trattasi, si osserva che l’art. 10, co. 7, lett. a), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174 (conv., con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213) assegna al Ministero dell’interno, su proposta del Consiglio direttivo dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, la definizione del “fabbisogno dei segretari comunali e provinciali”; pertanto correttamente, con “Linee di indirizzo per la programmazione dell’attività didattica – formazione” di cui alla direttiva emanata con d.m. del 16 aprile 2013 è stato fissato il predetto numero di partecipanti, su proposta del Consiglio direttivo del 14 marzo 2013 ed acquisito il 21 seguente il positivo assenso della Conferenza Città ed Autonomie Locali.
D’altra parte, da un lato l’invocato art. 14, co. 6, del d.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465 (regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) richiede che il numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi sia determinato annualmente “al fine di favorire un funzionale ed equilibrato assetto dell'albo e delle fasce professionali”, sicché non ne prescrive la coincidenza con le sedi vacanti; dall’altro lato, dalla stessa direttiva risulta evidente che l’individuazione di tale numero sia stata preceduta da adeguata istruttoria tenendo conto, si, delle più numerose sedi vacanti, ma anche delle risorse disponibili. Non a caso, infatti, nella direttiva si indica la necessità dell’elaborazione di una nuova disciplina dell’istituto dello “scavalco”, che ha permesso in passato di garantire il funzionamento degli organi dei comuni con sede vacante, avuto riguardo anche alle recenti disposizioni in materia di unioni di comuni e delle esigenze di convenzionamento delle segreterie comunali".
"Per quanto riguarda l’omissione della contrattazione collettiva decentrata a livello nazionale, già prevista dall’art. 33 del CCNL del 16 maggio 2001 e, in particolare, dal precedente art. 4, co. 1, lett. f), nella materia dei “criteri per la definizione delle modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi per l’accesso e la progressione in carriera, l’aggiornamento e la specializzazione”, va notato come la citata normativa contrattuale sia restata superata per effetto delle modifiche dell’art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 introdotte dall’art. 34, co. 1, lett. a), del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150. Il co. 2 del detto art. 5, nel nuovo testo, stabilisce infatti che “le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti” collettivi nazionali. In altri termini, poiché la materia della “programmazione dell’attività didattica – formazione” rientra nelle misure concernenti la gestione delle risorse umane a prescindere dalla qualificazione e tipologia dei corsi (vedasi in tal senso la nota in data 27 gennaio 2011 del Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio relazioni sindacali, servizio contrattazione decentrata), deve ritenersi che la novella abbia sostituito le forme di partecipazione sindacale, se già previste dai contratti nazionali, con l’informazione (cfr. al riguardo la circolare 13 maggio 2010 n. 7 del predetto Dipartimento della funzione pubblica, in tema di indirizzi applicativi del menzionato d.lgs. n. 150 del 2009)".

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