No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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mercoledì 19 novembre 2014

Le società partecipate nella “Legge di Stabilità” 2015: tra esigenze di razionalizzazione e prorogatio (la spending review può attendere)

Pubblicato sulla rivista on line ildirittoamministrativo.it uno studio di Gerardo Guzzo dal titolo Le società partecipate nella “Legge di Stabilità” 2015: tra esigenze di razionalizzazione e prorogatio (la spending review può attendere).
Questo il sommario:
1. Introduzione. 2. L’articolo 34 del d.l. n. 179/2012, come modificato dalla legge n. 15/2014. 3. L’articolo 43 del d.d.l. riguardante la “Legge di Stabilità” per l’anno 2015. 4. Considerazioni finali.

No al risarcimento del danno per l'amministratore rimosso illegittimamente (TAR Campania sent. n. 5842/2014)

Sul sito della Fondazione LogosPa è segnalata la sentenza del TAR della Campania n. 5842 del 12 novembre 2014 n merito alla richiesta di risarcimento da parte di un amministratore locale per per la mancata percezione delle indennità in conseguenza della illegittima rimozione dalla carica di Sindaco, in seguito allo sciogliemento, a del Consiglio comunale. Il TAR della Campania ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto, perchè ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della pubblica amministrazione non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessaria la prova del danno subito e la sussistenza dell'elemento soggettivo. "Il risarcimento del danno, infatti, non costituisce conseguenza automatica dell'accertamento giurisdizionale della illegittimità del provvedimento, imponendo al giudice la verifica di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente avanza la richiesta risarcitoria per le indennità non percepite durante il periodo di sospensione dalla carica chiedendo una reintegrazione patrimoniale che non tiene conto della natura e degli effetti del provvedimento di sospensione. La sospensione dalla carica di Sindaco intervenuta per effetto del decreto di scioglimento del Consiglio comunale, ha determinato, infatti, come conseguenza che il ricorrente non abbia reso la funzione a vantaggio della Amministrazione facendo perciò venir meno il rapporto sinallagmatico con il Comune".
Qui il link alla sentenza integrale del TAR Campania n. 5842/2014.

A quali Segretari spettano i diritti di rogito dopo il DL 90/2014? Breve riflessione a margine del parere della Corte dei Conti della Lombardia (Del. n. 275/2014)

In un precedente post abbiamo dato notizia della deliberazione n. 275 del 29 ottobre 2014 della Corte dei Conti della Lombardia, con la quale la sezione lombarda si è espressa per prima sulla corretta applicazione della nuova disciplina in tema di diritti di rogito, dopo l'approvazione dell'art. 10 del DL 90/2014, convertito in legge con modificazioni dalla L. 114/2014.

martedì 18 novembre 2014

La Segreteria Nazionale U.N.S.C.P. replica all'UNADIS sulla nomina di Ricciardi nel Comitato scientifico dell'Accademia per l'Autonomia

La Segreteria Nazionale dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali ha diramato un comunicato di replica alla posizione assunta dall'UNADIS riguardante la nomina (in realtà avvenuta nel mese di marzo 2014) di Alfredo Ricciardi a componente del Comitato Scientifico dell'Accademia per l'Autonomia.

Per una corretta comprensione delle reciproche posizioni è possibile leggere a questo link il comunicato dell'UNADIS, mentre qui è possibile scaricare il comunicato integrale della Segreteria Nazionale di replica.

Congelati gli aumenti dei segretari comunali: un articolo sul recente parere della Funzione pubblica in merito al trattamento economico a seguito dello SPE.S

In un precedente post abbiamo dato notizia del parere reso dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica - prot. 60480 del 28.10.2014 in merito al trattamento economico spettante ai segretari collocati nella fascia professionale "B" a seguito dei corsi "Spe.S".
In un articolo dal titolo Congelati gli aumenti dei segretari comunali, pubblicato sul quotidiano Italia Oggi di sabato 15 novembre, il parere è commentato da Luigi Oliveri.
Qui il link all'articolo di L. Oliveri Congelati gli aumenti dei segretari comunali.

lunedì 17 novembre 2014

Le modifiche alla L. 241/1990 operate dalla L. 164/2014 di conversione del DL. 133/2014 (cd Sblocca Italia)

In un precedente post abbiamo dato notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014 - S.O. n. 85 è stata pubblicata la Legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto-legge n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia). Nella stessa Gazzetta è pubblicato il testo del DL Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.

Avevamo in precedenza segnalato che in sede di conversione la Camera dei Deputati ha modificato l'art. 25 del DL 133/2014 in materia di attività amministrativa, introducendo nel DDL di conversione del DL Sblocca Italia, norme integralmente mutuate dal disegno di legge A.S. n. 1577 (precisamente nell'art. 5).
Le modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo (n. 241/1990) intervengono sulla Scia, sulla revoca e sull'annullamento d'ufficio.

Nell'articolo di Antonio Ciccia, pubblicato da Italia Oggi, PA niente più ripensamenti sono indicate nel dettaglio le modifiche apportate alla L. 241/90.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul DDL 1577 è intervenuto anche il prof. Agostino Meale che nei seguenti termini si era espresso in merito alla formulazione dell'art. 5 (articolo poi integralmente riportato nell'art. 25 dello Sblocca Italia).
"Per quanto riguarda l’art. 5 del d.d.l., non appare opportuna la limitazione apportata all’esercizio del potere di autotutela da parte della P.A. in materia di segnalazione certificata di inizio attività – SCIA, con l’introduzione all’art. 19, co. 3, della l. n. 241/1990 del periodo <nei casi di cui al comma 4 del presente articolo>.
Il risultato di tale integrazione è, infatti, quello che la P.A. potrà esercitare il potere di revoca e/o annullamento “…solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale…”, rendendo impossibile, in tutti gli altri casi, il controllo successivo e la rimozione di quegli effetti dannosi rinvenienti dal mancato controllo sul possesso dei requisiti o della documentazione necessaria (si ricorda, peraltro, che il controllo sulle dichiarazioni sostitutive è ammesso anche a campione dall’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000). Se poi si considera che il presupposto dell’esercizio del potere di annullamento in autotutela (ex art. 21 nonies l. n. 241/1990) è proprio l’illegittimità del provvedimento amministrativo, non sembra giustificata una tale compressione del potere di controllo successivo.
- Non sembra poi corretta (ed utile) la prescrizione prevista dalla lett. c) dell’art. 5, ossia l’inserimento nel primo comma dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, delle parole “esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21 octies, comma 2”, in quanto, così, si limita ingiustamente l’esercizio del potere di annullamento dei provvedimenti illegittimi. Il co. 2 dell’art. 21 octies prevede, infatti, due distinte fattispecie:
  1. la prima, che “…non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (e ciò è chiaro e dunque appare superfluo ripeterlo nell’art. 21 nonies – al più si potrebbe inserire dopo non è annullabile l’inciso <, neppure dalla P.A. che lo ha adottato,>);
  2. la seconda, che “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Nel primo caso, il provvedimento non può quindi essere annullato; nel secondo caso, invece, l’annullamento può intervenire al termine del giudizio dinanzi al T.A.R..
Pertanto, la deroga all’annullamento che si vorrebbe inserire nell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 potrebbe al più riferirsi solo alla prima ipotesi prevista dal co. 2 dell’art. 21 octies".

Capacità assunzionale: l'opzione del dipendente per il part time non è cessazione parziale del rapporto di lavoro

L'opzione di un dipendente per il part time può esser qualificata come una cessazione (parziale) del rapporto di lavoro e far ritenere di conseguenza realizzato uno dei presupposti per l’assunzione a tempo indeterminato.
La sezione regionale Lombardia della Corte dei Conti risponde con la deliberazione n. 281/2014/PAR del 10 novembre 2014, dove – premesse le diposizioni in tema di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, commi da 557 a 557-quater o comma 562, legge 296/2006 nonché le nuove regole di turn-over ed altri obblighi preliminari all’assunzione, sanciti dall’art. 3 del DL. 90/2014, convertito in legge 114/2014 – rileva "che l’opzione del dipendente per il part time – peraltro sempre reversibile, con cadenza biennale, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie (art. 4, comma 14, CCNL 14/9/2000) – non può esser qualificata come una cessazione (parziale) del rapporto di lavoro (presupposto tuttora vigente, come s’è visto, per l’assunzione a tempo indeterminato), ma costituisce, piuttosto, una rimodulazione delle modalità d’esecuzione dell’originario contratto di lavoro, tuttora in essere, dipendente da una libera scelta del lavoratore (v. ex multis Cassazione civile, sez. I, sentenza 11 marzo 2006, n. 5378; per una ricostruzione delle previsioni pattizie applicabili, v. la delibera di questa Sezione n. 53/2012/PAR).
Di tali enunciati il Comune richiedente terrà dunque conto nella valutazione della fattispecie concreta di applicazione del quadro normativo oggi vigente in materia di contenimento della spesa per il personale, al fine di addivenire, nel caso di specie, al migliore esercizio possibile del proprio potere di autodeterminazione, anche con riferimento all’eventuale decisione di ricorso transitorio a forme diverse d’impiego pubblico (quali quelle a tempo determinato) secondo le previsioni legislative attualmente in essere (su cui v. la deliberazione di questa Sezione n. 264/2014/PAR del 17 ottobre 2014)".
Qui il link alla deliberazione n. 281/2014/PAR del 10 novembre 2014 della sezione regionale Lombardia della Corte dei Conti.
In argomento si vedano anche i precedenti post:


Le interpretazioni applicative dell’articolo 4 del decreto legge n°16/2016 sulla sanatoria delle illegittimità dei contratti decentrati

Ricordiamo che su questo blog, in un precedente post, abbiamo dato notizia della pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" del 5 maggio 2014 n. 102 la legge 2 maggio 2014, n. 68 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche".
In altro post avevamo segnalato l'art. 4 del DL. 16/2014 che prevede forme di sanatoria della contrattazione decentrata illegittima, stabilendo alcune forme di rientro per gli enti locali e le regioni che hanno commesso illegittimità nei contratti collettivi decentrati integrativi e/o nei fondi per le risorse decentrate. Sono dettate sostanzialmente 3 possibilità.
I Ministri Madia, Lanzetta e Padoan hanno firmato la circolare finalizzata ad individuare strumenti destinati a risolvere le criticità che non sono state superate dall’art. 4 del D.L. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014.
In altri post abbiamo poi pubblicato:
  • le “Indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di Regioni ed Enti locali”, emanate dai Ministri dell’Economia e delle Finanze, della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, e degli Affari Regionali, concernenti le modalità applicative dell’art. 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
  • la Deliberazione della Corte dei Conti Sez. Puglia n. 176 del 9 ottobre 2014 con la quale la giurisprudenza contabile entra nel merito delle disposizioni contenute nel d.l. n. 16/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68), c.d. decreto “Salva Roma”, al fine di definire il perimetro della sua concreta applicazione, anche a seguito delle conclusioni del comitato tecnico temporaneo investito del problematica da tre Ministri (Funzione Pubblica, Affari Regionali e Finanze). Queste le conclusioni dei giudici contabili pugliesi "ritiene questa Sezione che la disposizione in esame abbia carattere chiaramente eccezionale, in quanto introduce una sorta di “sanatoria” per le fattispecie di illegittima costituzione dei fondi della contrattazione integrativa. Stante la natura eccezionale della disposizione, la stessa non può che essere interpretata restrittivamente, con conseguente esclusione anche di un eventuale ampliamento in via analogica del campo di applicazione".

L’età massima per la partecipazione ai concorsi

Sono conformi alla normativa comunitaria e nazionale i regolamenti che fissano un'età massima per la partecipazione ai concorsi?
A questa domanda offre risposta l'articolo di Arturo Bianco dal titolo L’età massima per la partecipazione ai concorsi.
Questa l'introduzione dell'articolo.
Sono da considerare illegittimi i regolamenti che fissano una età massima per potere partecipare ai concorsi pubblici, tranne che vi sia una adeguata motivazione. Sono queste le indicazioni che si traggono per i vigili urbani per la fissazione della soglia massima di età nei 30 anni e per gli educatori di asilo nido in presenza della soglia massima di 40 anni. Alla prima conclusione arriva la Corte di Giustizia Europea, seconda sezione, con la sentenza C-416/13 dello scorso 13 novembre, mentre la sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 3703/2014 aveva giudicato legittima tale soglia. Alla seconda conclusione è invece pervenuta la sentenza del Tar Emilia-Romagna, sede di Parma, n. 424 dello scorso 7 novembre.
La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 3, comma 6, L. n. 127/1997, il quale così recita testualmente: “la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione”.
Qui il link all'articolo integrale di A. Bianco L’età massima per la partecipazione ai concorsi.

Un luogo stupendo da salvare: la Certosa di Trisulti


In questi giorni è in atto una vera e propria mobilitazione per salvare una bellezza inestimabile rappresentata dalla Certosa di Trisulti. 
Alla Certosa, che si trova a Collepardo (Fr), sono fortemente legato per moltissimi motivi.

Lo scorso giugno 2014 il sito del quotidiano La Repubblica ha pubblicato questo servizio fotografico e questo articolo di Giovanni Valentini sulla Certosa di Trisulti. 

A ottobre 2014 anche il sito del Corriere della Sera ha pubblicato questa galleria fotografica

In essi si decanta la bellezza del luogo, ma anche lo stato di pericolo e degrado in cui purtroppo versano alcune sue strutture.
Le bellezze della Certosa di Trisulti ci sono state mostrate sabato 15 novembre dal noto programma di RaiUno "Linea Verde Orizzonti".
Qui il link al servizio trasmesso dalla nota trasmissione (la parte relativa alla Certosa inizia al minuto 16,20).

A questo proposito, si segnala che il FAI (Fondo Ambiente Italiano) sta promuovendo una campagna di sensibilizzazione chiedendo a tutti di scegliere un "luogo del cuore" da salvare.

Ai luoghi che riceveranno più voti saranno destinati dei fondi. I primi 3 classificati, inoltre, entreranno a far parte del Circuito FAI e il bene sarà tutelato per sempre dal FAI.

Ad oggi sono stati superati i 2.400 voti per la Certosa di Trisulti, ma si può fare di più. 
Vi chiedo cortesemente di darmi una mano a sfruttare questa opportunità per aiutare Trisulti. Basta andare sul link: http://iluoghidelcuore.it/luoghi/4680, cliccare e votare. Preciso che il vostro voto alla Certosa di Trisulti lo considero un regalo personale, di cui vi ringrazio sin d'ora.

La Certosa di Trisulti fa parte dei percorsi: 

- della Via Benedicti


Incompatibile il consigliere rappresentante legale di una ditta aggiudicataria anche di gara indetta prima della proclamazione degli eletti

Il Ministero dell'Interno ha reso in data 11 novembre 2014 un parere (Class. n.15900/TU/00/63) in merito all'incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nei confronti di un consigliere comunale, rappresentante legale di una ditta risultata aggiudicataria di una gara di appalto, indetta dall’ente prima della proclamazione dell’elezione alla carica in questione.
Il Ministero dell'Interno ha affermato l'esistenza dell'incompatibilità sulla base delle seguenti motivazioni.

Al riguardo, si evidenzia che, come chiarito in giurisprudenza, le cause di incompatibilità di cui all’art. 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ascrivibili al novero delle c.d. incompatibilità d’interessi, hanno la finalità di impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli dell’istituzione locale o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità (cfr. Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997, n. 44; Id., sentenza 24 giugno 2003, n. 220).
In particolare, l’ipotesi di incompatibilità prevista dal comma 1, n. 2, del menzionato art. 63, è ravvisabile in presenza di un duplice presupposto: il primo di natura soggettiva ed il secondo di natura oggettiva.
Sul piano soggettivo, è necessario che l’interessato rivesta la qualità di “titolare” o di “amministratore” ovvero di “dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento”. L’ampia formulazione usata dal legislatore, per un verso, indica che le predette qualità soggettive devono risolversi in poteri di gestione e/o decisione relativamente all’appalto di che trattasi; per altro verso, legittima il ricorso ad una eventuale interpretazione estensiva della disposizione.
Dal punto di vista oggettivo, l’amministratore locale, rivestito di una delle citate qualità, in tanto può considerarsi incompatibile, in quanto abbia parte in appalti nell’interesse del comune. L’espressione “avere parte” allude ad una situazione di potenziale conflitto del soggetto titolare dell’interesse particolare rispetto all’esercizio imparziale del mandato. Ne discende che la nozione di partecipazione deve assumere un significato il più possibile esteso e flessibile, al fine di potervi ricomprendere forme di partecipazione eterogenee, e che è irrilevante la natura, pubblicistica o privatistica, dello strumento prescelto dall’ente locale per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali. 
In altri termini e a titolo esemplificativo, se un imprenditore ha parte, nel senso sopra indicato, in un appalto, al quale l’ente è interessato, lo stesso non è idoneo, secondo la previsione tipica del legislatore, ad adempiere imparzialmente i doveri connessi all’esercizio del mandato elettorale (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 22 dicembre 2011, n. 28504; Id., sentenza 16 gennaio 2004, n. 550; Id., sentenza 8 agosto 2003, n. 11959; Id., sentenza 17 aprile 1993, n. 4557).
La giurisprudenza ha anche precisato che «la partecipazione all’appalto, quale impedimento all’esercizio della carica elettiva, dura nel tempo fintantoché essa possa dirsi sussistente: vale a dire, dal momento iniziale della partecipazione stessa e sino al suo “esaurimento” e, quindi, all’esaurimento del potenziale conflitto d’interessi; e ciò, restando salva, ovviamente, la facoltà del soggetto incompatibile di rimuovere la relativa causa nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 8 agosto 2003, n. 11959).
Alla luce delle su esposte considerazioni, si ritiene che, nel caso di specie, sia del tutto irrilevante il momento iniziale della procedura ad evidenza pubblica e che sia ravvisabile la prospettata situazione di incompatibilità, fintantoché perdura la partecipazione dell’interessato all’appalto di che trattasi.
Di quanto precede si prega di voler fare comunicazione all’amministrazione comunale interessata.

Cumulabili i permessi di Sindaco ed Assessore di Unione di Comuni


Il Ministero dell'Interno ha reso in data 13 novembre 2014 un parere (Class. n.15900/TU/00/79) in merito alla possibilità di cumulare i permessi riconosciuti dall'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000 per un soggetto che ricopre contemporaneamente la carica di Sindaco e di Assessore di un'Unione di comuni.
Questo il testo del parere:

Si fa riferimento alla nota trasmessa dal comune di …….. che ad ogni buon fine si allega in copia per la prefettura di ………., con la quale si chiedono chiarimenti in merito a quali permessi, previsti dall’art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui possa usufruire il sindaco che, al contempo, riveste la carica di componente della giunta dell’Unione Comuni …………., ente di cui il comune di ……….. fa parte. 
La normativa in esame, introdotta dal legislatore del 1999 con la legge n. 265 e poi recepita nel testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è volta a rimuovere e/o impedire l’insorgere di ostacoli che limitino il libero accesso del cittadino alle cariche elettive e politico amministrative (Vandelli - Commento al T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali p. 379) e a tal fine è prevista la possibilità per il dipendente pubblico o privato destinatario della normativa di optare per la richiesta dell’aspettativa o di disporre, attraverso i permessi, del tempo necessario per lo svolgimento della funzione amministrativa. 
Sulla base di tali premesse, all’amministratore in argomento deve essere riconosciuto il diritto di fruire dei suddetti permessi sia per la carica di sindaco che per quella di componente della giunta dell’Unione di Comuni ………….. 
Si soggiunge poi, che ai sensi del comma 5 del citato articolo, i lavoratori dipendenti hanno diritto ad ulteriori permessi “non retribuiti”, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato. 
Risulta fondamentale che le attività svolte dall’amministratore in questione siano correlate esclusivamente alle funzioni amministrative ricoperte, proprio in forza delle cariche rivestite.
Per quanto attiene poi alle modalità di attestazione dei permessi usufruiti, di cui al comma 6 del citato art. 79 T.U.O.E.L., devono essere prontamente e puntualmente documentate e rilasciate dal dirigente competente ai sensi dell’art. 107, comma terzo, lett. h) del d.lgs. n. 267/2000. 
Per completezza si richiamano le disposizioni dell’art. 5, commi 7 e 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione del costo degli apparati politici e amministrativi

Non delegabile il diritto di accesso spettante ai Consiglieri comunali ex art. 43 del D.lgs. 267/2000


Di seguito un parere reso ad un comune dal Servizio Consulenza agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, riassunto nella seguente massima:
Il diritto di accesso riconosciuto dall'art. 43 TUEL ai consiglieri comunali è strumentale all'espletamento del mandato elettivo. Pertanto, così come non è possibile delegare l'esercizio del munus pubblico, allo stesso modo non può essere oggetto di delega l'esercizio di un diritto che è espressione di tale carica pubblica.
Il testo integrale del parere:
Il Comune chiede di conoscere un parere in merito alla possibilità per un consigliere comunale di delegare un terzo all'esercizio del diritto di accesso allo stesso riconosciuto dall'articolo 43 del TUEL. 
Sentito il servizio elettorale si formulano le seguenti considerazioni. 
L'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recita: 'I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge'. 
Come rilevato, in diverse occasioni dalla giurisprudenza, si tratta di un diritto che «ha in realtà una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini (ex articolo 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ovvero a chiunque sia portatore di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (ex art. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241): infatti, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale (Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855) ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 1994, n. 976)»[1]. 
Si tratta, dunque, di un diritto riconosciuto all'amministratore locale, strumentale all'espletamento del mandato elettivo. Per il suo tramite, infatti, il consigliere può 'valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché [per] esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e [per] promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale [...]. Il diritto in argomento non opera unicamente in relazione alle competenze amministrative del consiglio comunale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, investe l'esercizio del munus in tutte le sue potenziali implicazioni per consentire la valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale[...]'.[2] 
Alla luce delle considerazioni che precedono segue che, così come non è possibile delegare l'esercizio del munus pubblico, allo stesso modo non può essere oggetto di delega l'esercizio di un diritto che è espressione di tale carica pubblica. 
Tale conclusione si ritiene non venga contraddetta dall'esistenza, nel regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, della norma ai sensi della quale 'ciascun gruppo, prima dell'inizio della prima seduta del neo eletto Consiglio comunale, comunica per iscritto al Segretario Comunale il nome del Consigliere che assume le funzioni di Capogruppo, nonché i suoi componenti e il nominativo del Consigliere al quale affidare, in caso di assenza o impedimento del Capo gruppo medesimo, l'esercizio delle funzioni attribuite dal Regolamento'. 
Trattasi, infatti, di disposizione volta a disciplinare il funzionamento dei gruppi consiliari prevedendo che, in caso di mancanza del soggetto designato quale Capogruppo ve ne sia un altro, anch'esso consigliere comunale, legittimato ad esercitare le 'funzioni attribuite dal Regolamento'. Senza addentrarsi sulla interpretazione della norma regolamentare, attività per la quale questo Ufficio non è competente,[3] si rileva che, comunque, l'esercizio del diritto di accesso degli amministratori locali non può essere annoverato tra le 'funzioni attribuite dal Regolamento' ai Capigruppo consiliari trattandosi di un diritto personale il cui fondamento risiede nella legge. 
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[2] T.R.G.A., Trentino Alto Adige, sentenza del 12 febbraio 2008, n. 29. 
[3] L'interpretazione della norme del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale spetta, infatti, all'organo che lo ha approvato. 
In tema si vedano anche su questo blog i precedenti post:

domenica 16 novembre 2014

La doppia forma di ristoro conseguibile dal privato per l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo

Pubblicato sulla rivista Gazzetta Amministrativa un articolo di Cristina Zaccheo dal titolo Le conseguenze derivanti dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo: la doppia forma di ristoro conseguibile dal privato
Queste le conclusioni dell'articolo.
In definitiva può concludersi nel senso che l'inosservanza del termine di conclusione procedimentale comporta: a) in via generale, il risarcimento del danno ingiusto, qualora - con dimostrazione del nesso di causalità - questo consegua alla predetta inosservanza colposa o dolosa della pubblica amministrazione; b) nei casi espressamente previsti, il riconoscimento di un indennizzo, il cui titolo sorge (nelle condizioni previste dalla legge) per il solo fatto del superamento del termine e che - ove concorra con la distinta obbligazione risarcitoria - è detratto dalla somme complessivamente riconosciute a titolo di risarcimento.

venerdì 14 novembre 2014

Legittima l'autotutela su procedure concorsuali avviate in violazione dell'art. 34bis del D.lgs. 165/2001 (T.A.R. Campania, n. 5789/2014)

Sulla rivista on line ricerca-amministrativa.it è segnalata la sentenza del T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 11 novembre 2014, n. 5789. La sentenza prende in esame un caso in cui è stata sospesa una procedura concorsuale a causa dell'omissione della comunicazione al personale in mobilità prevista dall'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.
Ai sensi dell’art. 34 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare al personale in mobilità “l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste”. E, ai sensi del quinto comma dell’art. 34 bis citato, le assunzioni effettuate in violazione del medesimo articolo sono nulle di diritto. 
L’attività delle pubbliche amministrazioni è rigorosamente vincolata al rispetto delle procedure preventive di monitoraggio previste dall’art. 34 bis citato. Il mancato rispetto della citata normativa legittima dunque la p.a. a intervenire in autotutela, revocando la procedura concorsuale indetta, di fronte all’esigenza non rimediabile di operare per una migliore utilizzazione delle risorse umane ed, in definitiva, per un doveroso contenimento della spesa pubblica.
Qui il link alla sentenza integrale del T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 11 novembre 2014, n. 5789.

Non è incompatibile il dirigente medico che non ricopre incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario (Cons. St. 5583/2014)

Sul sito della Fondazione Logos PA è segnalata la sentenza emessa dal Consiglio di Stato del 12 novembre 2014, n. 5583, con la quale il supremo giudice amministrativo si è espresso in merito alla incompatibilità della carica di consigliere comunale di un soggetto che assumeva nel contempo la qualifica di dirigente medico
Nel caso di specie al ricorrente veniva contestata l'incompatibilità dell'incarico dirigenziale con la carica politica a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 39/13, a detta ipotesi nel primo grado di giudizio, il ricorrente risponde deducendo che la normativa richiamata non si applica ai dirigenti medici di qualsiasi livello ma solo ai titolari degli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario. I giudici di Palazzo Spada, citando la norma interessata ovvero che l'art. 12 del d.lgs. sopra richiamato, "dispone, fra l'altro, l'incompatibilità con determinate cariche elettive negli enti locali degli «incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico»." Aggiungono che è necessario considerare anche il successivo art. 14, il quale prevede che "l'incompatibilità in questione solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.", per cui ribadisce che il Legislatore ha "inteso dettare per il personale delle aziende sanitarie una disposizione speciale che, nel momento stesso in cui assoggetta al regime delle incompatibilità i tre incarichi di vertice, implicitamente ma inequivocamente esclude da quel regime il personale ad essi subordinato, pur se rivestito di funzioni denominate"dirigenziali". La Corte, non riconosce, nel caso specifico, l'incompatibilità tra le due cariche. Rileva ai fini del giudizio di incompatibilità il significato proprio che viene attribuito a dette cariche dirigenziali, dovendosi considerare che ciò che caratterizza la funzione dirigenziale è l'autonomia, la discrezionalità, la potestà provvedi mentale e gestionale, e la responsabilità.
Qui il link alla sentenza integrale Cons. St. sent. n. 5583 del 12 novembre 2014.

Parere del Ministero dell'interno sul quorum strutturale per la validità delle sedute di Consiglio comunale

In data 27 ottobre 2014 il Ministero dell'interno ha reso un parere in merito al quorum strutturale per la validità delle sedute di Consiglio comunale, in caso di impossibilità di surroga di un consigliere comunale.
Con la nota che si allega in copia, i consiglieri della Lista civica Partecipazione e Trasparenza del Comune di …, premesso che non risulta possibile procedere alla surroga di un consigliere dimissionario a causa della rinuncia degli ultimi consiglieri non eletti disponibili in lista, hanno posto un quesito in ordine al numero legale di consiglieri necessario per rendere valida la seduta.

Al riguardo si rileva che l’art. 38, comma 2, del testo unico n. 267/2000 ha delegificato la disciplina del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, demandandola al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e ponendo come unico principio inderogabile la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’Ente, senza computare a tal fine il sindaco.
Il problema prospettato, va pertanto risolto in base alle disposizioni statutarie e regolamentari adottate in materia dal Comune.
L’articolo 46 del regolamento, come enunciato dai consiglieri in oggetto, richiede, per deliberare, l’intervento della metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco.
In merito, premesso che anche in base all’enunciato della sentenza del Consiglio di Stato n. 640/06 del 17.02.2006 il numero di consiglieri assegnati per legge all’Ente si differenzia dal numero di consiglieri effettivamente in carica, occorre, dunque, fare riferimento al numero di 9 consiglieri assegnati anche nell’impossibilità della surroga di uno dei componenti che comporta la presenza effettiva di otto consiglieri oltre al sindaco.
Peraltro, la sopravvivenza dell’organo assembleare è consentita dalla legge (articolo 141, comma 1, lett. b) n. 4) del d. lgs. n. 267/2000), fino alla permanenza di metà dei componenti del consiglio (per impossibilità di surroga). Ciò appare compatibile con il disposto dell’articolo 38, comma 2 dello stesso d. lgs. n. 267/2000 il quale, rinviando alla previsione regolamentare stabilisce la legittimità delle sedute con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
Tuttavia, qualora, come nel caso in specie, il regolamento ponga una soglia più alta, è a tale limite che ci si deve attenere con gli arrotondamenti e gli aggiustamenti consentiti anche in base agli orientamenti giurisprudenziali.
A rigore, la questione avrebbe dovuto essere oggetto di una scelta da farsi in sede regolamentare, che nel caso di specie non viene comunicata.
I consiglieri in oggetto hanno segnalato anche pregressi pareri di questo Ministero con cui, richiamandosi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, si perveniva alla conclusione che “nei collegi dispari la metà dei consiglieri è costituita da quel numero che moltiplicato per due supera di una unità il numero totale dei consiglieri”.
In merito, si osserva che la giurisprudenza più recente (C.d.S. n. 8823 del 22.10.2007, T.A.R. Calabria – RC – n. 709 del 18.12.2013 e T.A.R. Liguria n. 239 del 9.07.2014) afferma più correttamente che il principio elaborato dalla giurisprudenza ai fini del calcolo della maggioranza assoluta nei collegi formati da un numero dispari di membri implica pacificamente che la “metà più uno” sia data dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti almeno per un’unità.
In ogni caso, nelle more di un’opportuna integrazione del regolamento, per il profilo considerato può configurarsi l’applicabilità del criterio aritmetico, in quanto avente una valenza oggettiva ed ancorato a norme di diritto positivo (ad es. nel T.U.E.L. n. 267/2000 v. art. 47 co. 1; art. 71, co. 8 e art. 75, co. 8). Com’è noto, in base al criterio aritmetico, l’arrotondamento della cifra decimale uguale o inferiore a 50 (ipotesi ricorrente nel caso di specie), va effettuato per difetto.
Di conseguenza, nella fattispecie considerata, applicando il criterio aritmetico, il quorum strutturale per le adunanze, considerato che il calcolo deve essere effettuato su 9 consiglieri, escluso il sindaco, costituito dalla metà più uno dei consiglieri è uguale a cinque, senza computare il sindaco
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’Ente interessato.

giovedì 13 novembre 2014

Parere della Funzione Pubblica in merito al trattamento economico per i segretari collocati nella fascia professionale "B" a seguito dei corsi "Spe.S"

Il collega Francesco Nazzaro ci ha trasmesso il testo del parere reso dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica - prot. 60480 del 28.10.2014 in merito al trattamento economico spettante ai segretari collocati nella fascia professionale "B" a seguito dei corsi "Spe.S".
Il Ministero dell'Interno con nota del 22 ottobre 2014 prot. n. 3391 ha infatti comunicato alle Prefetture di aver sospeso ogni attribuzione relativa al trattamento tabellare dei Segretari che hanno conseguito l'abilitazione a seguito dei corsi "SPE.S" in attesa delle determinazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica.
L'Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali ha trasmesso tramite mail il provvedimento del Ministero dell'Interno alla Funzione Pubblica che ha reso il parere citato.
In base al predetto parere, ad avviso del Dipartimento della Funzione Pubblica, al termine del percorso formativo del concorso "Spe.S" ed al conseguente (mero) inquadramento nella fascia professionale B non può essere corrisposto l'incremento relativo al trattamento tabellare per i Segretari che continueranno ad essere titolari di enti afferenti alla fascia professionale C. Ciò in quanto in base all'art. 9, comma 21, del DL. 78/2010 si evince che ogni variazione del (solo) inquadramento del dipendente produrrà, per l'arco temporale stabilito dal legislatore, effetti solo giuridici e non economici. 
Diversamente, per i segretari comunali iscritti in fascia B che conseguono la titolarità di comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, la differenza stipendiale è dovuta in quanto correlata al mutamento di funzione del segretario comunale, che assume effettivamente la titolarità di un comune di dimensioni maggiori.

Segreterie convenzionate: liberi i comuni di nominare più vicesegretari (TAR Lombardia sent. n. 2700/2014)

Con una recente sentenza, la n. 2700 del 10 novembre 2014, il Tar Lombardia Sez. di Milano si è occupata della problematica riguardante la possibilità per più comuni in convenzione di nominare diversi Vicesegretari, in luo di un unico vicesegretario per la segreteria convenzionata.
La Prefettura -U.T.G. di Milano, in sede di presa d'atto della costituzione di una convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, aveva invitato gli enti a modificare l’atto costitutivo della convenzione  in applicazione della delibera n. 175/2004 del C.d.A. nazionale, la quale dispone: "… la sede di segreteria convenzionata realizza un unico soggetto giuridico, per il quale deve essere previsto un unico preposto all’ufficio e, quindi, un unico sostituto nell’ipotesi di assenza o impedimento del titolare".
I giudici lombardi hanno ritenuto priva di pregio la posizione della Prefettura U.T.G. di Milano, in quanto alla luce del quadro normativo vigente "emerge che:
- non è configurabile, in capo agli Enti che decidano di stipulare una convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di segreteria, alcun obbligo di individuare, accanto al Segretario, anche la figura del vicesegretario;
- la scelta se prevedere o meno un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, è rimessa all’autonomia regolamentare del singolo Ente, ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.
3.5. Orbene, ritiene il Collegio che in virtù di tale autonomia, e in assenza di previsioni normative espresse di segno contrario (tale non potendo considerarsi la deliberazione del Consiglio nazionale di amministrazione dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, richiamata dall’Amministrazione resistente), i Comuni che addivengano, come nel caso di specie, alla stipula di una convenzione per l’esercizio delle funzioni di segreteria, restino liberi di decidere non solo se individuare o meno la figura del vicesegretario, ma anche, in caso affermativo, se attribuirne le funzioni ad un unico soggetto per entrambi, oppure a soggetti diversi, in possesso dei necessari requisiti".
Qui il link alla sentenza integrale del TAR Lombardia n. 2700/2014.

Rimodulazione finalistica del lavoro pubblico a termine

Pubblicato sulla rivista on line dirittoamministrativo.it un articolo di Sergio Salvatore Manca dal titolo Rimodulazione finalistica del lavoro pubblico a termine.
L'articolo analizza il cambiamento del contratto a tempo determinato presso la P.A.: da mero lavoro precario a possibile password per contemperare anche nel pubblico l’esigenza di un impiego stabile con quella dell’efficienza del sistema.

Pubblicati la legge di conversione del decreto "Sblocca Italia" ed il D.L. 165/2014

Nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014 - S.O. n. 85 è stata pubblicata la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto-legge n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia).
Per una analisi delle disposizioni contenute nel decreto e delle modifiche apportate in sede di conversione si vedano i precedenti post:
Nella medesima Gazzetta è stato pubblicato il D.L. 165/2014 che apporta alcune correzioni al decreto sblocca Italia, nonché una modifica all'art. 23-ter del D.L. 90/2014.
Le correzioni al decreto sblocca Italia riguardano:
- il comma 7 dell'articolo 34, in materia di opere e interventi nei siti inquinati;
- il comma 8-quater dell'articolo 4, relativo alla copertura degli oneri delle disposizioni relative al sisma in Abruzzo dettate dal medesimo decreto. 

mercoledì 12 novembre 2014

Lavoro flessibile: altra interpretazione restrittiva da parte della Corte dei Conti sez. Campania (Del. n. 232/2014)

In un precedente post pubblicato ieri Le assunzioni a tempo determinato si è dato conto delle interpretazioni in merito alla normativa sulla spesa delle assunzioni a tempo determinato, contenuta nell'art. 9, comma 28 del D. L. n. 78/2010, alla luce della modifica apportata dalla L. 11/08/2014 n. 144 di conversione del D.L. n. 90/2014.

In particolare si è evidenziato che dopo le modifiche apportate dal D.L. 90/2014 all’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010, sussistono interpretazioni contrastanti sul limite attualmente vigente, a seguito di pronunce delle Sezioni Regionali della Corte dei conti:
- la Corte della Puglia (Del. 174/2014), dice che comunque va rispettato il 100% di quanto speso nel 2009;
- la Corte della Lombardia (Del. 264/2014), dice che non vi è più alcun limite per lavoro flessibile".
Abbiamo segnalato nel citato post che in un articolo di G. Bertagna si affermava che il punteggio tra le due interpretazioni era di uno a uno.
Segnaliamo ora che il punteggio è cambiato due a uno per l'interpretazione più restrittiva.
Infatti la Corte dei Conti, Sez di Controllo per la Campania, con deliberazione n. 232/2014, ha aderito all'interpretazione in base alla quale va comunque rispettato il limite del 100% della spesa sostenuta per il personale flessibile nell'anno 2009.
Qui il link all'articolo di Matteo Barbero pubblicato su Italia Oggi del 10.11.2014 dal titolo P.A., caos sulla spesa per i lavori flessibili.
Vedi anche il successivo post La Sezione Regionale della Lombardia solleva questione di massima in merito alle spese per il lavoro flessibile dopo il Dl 90/2014 (Del. 327/2014).

martedì 11 novembre 2014

La nota unitaria delle Organizzazioni Sindacali sulla retribuzione di posizione per i segretari in convenzione

Come preannunciato dal segretario Nazionale dell'U.N.S.C.P. Alfredo Ricciardi nel corso dell'Assemblea Nazionale di Milano, è stata inviata una nota al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a seguito del parere rilasciato dalla Ragioneria dello Stato, sottoscritta da tutti i Sindacati a difesa della retribuzione di posizione nelle convenzioni e che la lettera sarà inviata anche a tutti i Comuni.
Questo il testo della nota:
Le scriventi Organizzazioni Sindacali segnalano con grave allarme che vi sarebbe, da parte di alcuni comuni, un inammissibile tentativo di modificare il trattamento economico dei segretari titolari di sedi convenzionate.
Tale situazione discenderebbe da interpretazioni, evidentemente completamente malintese, di un recente parere della Ragioneria Generale dello Stato in materia.
Si rammenta che in materia di sedi convenzionate sussiste un ordinamento, peraltro prevalentemente normativo e solo in seconda battuta contrattuale, che è univocamente e pacificamente applicato da decenni, sia prima che dopo la cosiddetta riforma Bassanini, dal Ministero dell’Interno (prima della riforma del 1997), poi dalla Agenzia Nazionale dei Segretari e poi di nuovo dal Ministero dell’Interno dopo la intervenuta soppressione dell’Ages nel 2010, nonché da tutti i Comuni d’Italia che abbiano stipulato convenzioni fra loro.
Tale ordinamento, immutato, in materia prevede alcuni semplici e chiarissimi principi:
  1. il segretario può essere titolare di una unica sede di servizio (altri incarichi possono essere solo in regime di “scavalco” o “reggenza”, e hanno una remunerazione a parte);
  2. la seda di titolarità del segretario può essere costituita, oltre che da un unico comune, anche da più comuni uniti a tal fine fra loro in convenzione;
  3. anche in tale ultimo caso la sede è, ovviamente, unica (tanto è vero che vi è un capo convenzione, un solo sindaco che procede alla nomina, una sola retribuzione, ivi inclusa, ovviamente, una sola retribuzione di posizione);
  4. in tutti i casi in cui rileva la popolazione della sede, essendo ovviamente la popolazione di riferimento quella dell’intera sede (e non potrebbe essere diversamente), in caso di convenzione la popolazione è quella complessiva di tutti i comuni convenzionati.
E tale criterio vale naturalmente anche ai fini della retribuzione di posizione, esattamente in applicazione della generale disposizione contrattuale di riferimento, ovvero l’art. 41 del CCNL 16/5/2001. Conseguentemente per le sedi in convenzione il valore della retribuzione di posizione da attribuire è quello derivante dalla popolazione complessiva dell’unica sede.
Vale la pena di evidenziare che la specifica disposizione del citato CCNL del 16.05.2001 relativa alla retribuzione aggiuntiva di convenzione, prevista all’art. 45, non assume affatto alcun valore ostativo a quanto innanzi evidenziato. Al contrario, ne è semmai una riprova.
Infatti, nell’identificare la retribuzione spettante ad un Segretario, prima va individuata la retribuzione di posizione collegata alla sede, disciplinata dal - non a caso precedente - art. 41 e correlata, come detto, alla dimensione demografica dell’ente, e solo poi, se quell’ente è costituito da più comuni convenzione, allora si applica l’art. 45. E per espressa previsione dell’art. 45 la relativa indennità, e cioè la maggiorazione del 25%, si applica anche proprio al valore di retribuzione di posizione che deve essere determinato a monte. Quindi l’una ovviamente non esclude l’altra, anzi “presuppone” l’altra.
A ciò si aggiunge che le disposizioni contrattuali innanzi richiamate non hanno affatto sostituito il sistema di classificazione delle sedi, che non è abrogato dal Contratto Collettivo ma che semmai è pedissequamente seguito dal Contratto stesso, e che è tuttora quello definito dalle tabelle A e B di cui al D.P.R. n. 749/1972, espressamente fatte salve dal D.P.R. n. 465/1997.
E la classificazione delle sedi non è atto contrattuale ma amministrativo, disposto dall’Amministrazione, e cioè dall’Agenzia dei Segretari fino al 2010 e dal Ministero dell’Interno dopo la sua soppressione. E l’Agenzia prima, con tutte le proprie deliberazioni, a partire dalla deliberazione n. 18/9 del 9 ottobre 1998 e poi con tutte le altre che sono seguite sul punto, ha sempre fin da subito, in coerenza col sistema di classificazione ereditato dal preesistente ordinamento, precisato che, relativamente alla soglia demografica delle sedi convenzionate la classificazione si riferisce alla segreteria convenzionata e non ai singoli comuni.
Infine, la vigenza di tale ordinamento, cioè del sistema di classificazione delle sedi e quindi anche di quello delle sedi convenzionate è stata perfino esplicitamente riconfermata nella disciplina contrattuale!
E proprio perché il CCNL non aveva potere di intervento in materia tale conferma è avvenuta con un apposito CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 31DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16/5/2001, sottoscrittoil 13 febbraio 2007, avente ad oggetto l'interpretazione in forma autentica dell’art. 31 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.5.2001, “per accertare se, ai fini della determinazione delle fasce professionali, alle quali viene collegata la definizione del trattamento economico del segretario, tale clausola contrattuale attribuisca rilievo esclusivamente alla mera consistenza anagrafica della popolazione, a prescindere dall’adozione di un formale provvedimento di riclassificazione del comune, oppure se sia necessario, a tal fine, la preventiva adozione da parte dell’Agenzia per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di tale provvedimento che prende atto del potere in merito dell’Agenzia”. In tale CCNL esplicitamente si conferma la piena valenza del sistema di classificazione degli enti e dei relativi poteri dell’Agenzia, e si prende esplicitamente atto che il suddetto potere regolamentare dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali è stato esercitato dal Consiglio di Amministrazione Nazionale, con la delibera n. 90 del 12.4.2000 e che pertanto “continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni in materia di classificazione delle segreterie comunali e provinciali contenute nel DPR 465/1997 e negli atti regolamentari adottati, nell’ambito della propria competenza istituzionale, dall’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali”.
E la delibera dell’Agenzia n. 90 del 12.04.2000, di cui il CCCL di interpretazione autentica prende atto confermandone esplicitamente la totale coerenza con la rimanente disciplina contrattuale, statuisce proprio che per le convenzioni di segreteria “la classificazione si riferisce alla segreteria convenzionata e non ai singoli comuni”.
Che l’impianto contrattuale e l’ordinamento complessivo siano, in piena armonia fra loro, quelli innanzi evidenziati è talmente certo che in passato se ne è perfino ipotizzata una sua esplicita modifica. In particolare nell’atto di indirizzo relativo al CCNL relativo al quadriennio2006 – 2009 si contemplava “la rimodulazione, in attuazione del predetto principio di omnicomprensività della maggiorazione prevista per il segretario titolare di segretaria convenzionata, fra l'altro prevedendo che la convenzione non produca effetti ai fini della progressione in carriera”. Poiché a tale indirizzo non si è dato seguito (e per inciso non si è dato seguito perché sono state reperite direttamente dalla retribuzione di posizione le risorse per conseguire il pieno allineamento dello stipendio tabellare dei Segretari a quello degli altri dirigenti, obiettivo a cui era strumentale l’ipotizzata rimodulazione), anche qui esplicitamente si conferma che l’ordinamento era ed è rimasto questo, altrimenti non si sarebbe ipotizzato di cambiarlo.
Perfino in un recente Decreto del Ministro dell’Interno del20 febbraio 2013 - adottato peraltro di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze e col Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione - in materia di soppressione del fondo di mobilità e correlata riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni, in materia di trattamento economico dei Segretari titolari di sedi convenzionate (valore al quale era collegato il contributo degli enti al fondo di mobilità medesimo, e quindi la correlata riduzione dei trasferimenti) si statuisce esplicitamente “per le sedi di segreteria convenzionata, di tenere conto della somma delle popolazioni residenti nei diversi comuni facenti parte della convenzione”; sicché il Decreto, al suo art. 2 comma 1, dispone esattamente che le percentuali di riduzione “…sono applicate al trattamento economico spettante al segretario comunale di fascia corrispondente alla classe demografica dell’ente. Nel caso di segreterie convenzionate la classe demografica da considerare è quella derivante dalla somma delle popolazioni di tutti gli enti facenti parte della convenzione stessa”.
Conclusivamente, il significato delle considerazioni svolte nel parere della Ragioneria Generale dello Stato, che peraltro essendo in risposta al quesito di un singolo comune può essere stata investita delle più disparate questioni, non può che essere letto alla luce ed in piena coerenza con tali principi, e non può in nessun caso essere addotto a motivazione per violare l’ordinamento, normativo e contrattuale da sempre e tuttora vigente in materia.
Diversamente opinando si dovrebbe intendere che da più di quindici anni si è applicata erroneamente la immutata disciplina normativa e contrattuale di riferimento, si è stipulato un CCNL di interpretazione autentica illegittimo, sono stati adottati centinaia di atti di classificazione errati, attribuiti trattamenti economici errati per anni a centinaia di Segretari, ammessi a svolgere Corsi di Specializzazione soggetti che non ne avevano diritto, ridotti i trasferimenti erariali ai Comuni in modo errato.. insomma un intero sistema ordinamentale risulterebbe completamente sovvertito! Il tutto con evidentissimi profili di enorme responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, a partire dall’Agenzia già soppressa fino al Ministero dell’Interno, sia nella sua funzione di vigilanza sull’Agenzia sia direttamente esso stesso quando ne ha preso ogni funzione dopo la sua soppressione, senza dimenticare tutti gli innumerevoli comuni che in tutti questi anni hanno pacificamente e in piena intesa sia con l’Agenzia che col Ministero dell’Interno applicato l’istituto.

Quindi, nella ferma convinzione che il parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato non osti a quanto sopra ed anzi abbia inteso ovviare a situazioni specifiche che evidentemente si discostavano dal sistema ordinamentale innazi esposto:
-          si invita codesto spett.le Ministero ad adottare ogni iniziativa, con la necessaria urgenza, per evitare qualsivoglia illegittima modifica del trattamento economico, ordinamentale e di carriera connesso alle sedi di segreteria convenzionate, e a confermare in via diretta, ove opportuno anche con apposita circolare, a tutti gli enti la piena valenza dell’ordinamento come finora applicato, confermando che a tutti i fini, economici, giuridici e di carriera, la popolazione delle sedi di segreteria convenzionate si calcola sempre con riferimento all’intera ed unica sede convenzionata stessa.
-          si invitano altresì tutti i Comuni uniti in convenzione ad astenersi da qualunque illegittima e inaccettabile modifica del trattamento economico del Segretario titolare della sede convenzionata medesima che si discosti da quanto sopra, e ad attenersi rigorosamente agli istituti economici vigenti così come sopra riepilogati.

     U.N.S.C.P.               F.P. CGIL                 CISL F.P.                UIL F.P.L.                DICCAP

Alfredo Ricciardi  Federico Bozzanca   Daniela Volpato  Giovanni Torluccio   Domenico De Grandis

Prospetto di raffronto degli emendamenti al DDL 1577 di riorganizzazione della PA

In un precedente post avevamo dato notizia della pubblicazione sul sito del Senato degli emendamenti al DDL 1577 di riorganizzazione della PA.
Segnaliamo ora che l'Associazione Vighenzi sul proprio sito ha pubblicato un prospetto di raffronto degli emendamenti all'art. 10 del DDL 1577 di riorganizzazione della PA predisposto dal collega Pedersini.
In argomento su questo blog si vedano anche i precedenti post: