No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

venerdì 14 novembre 2014

Non è incompatibile il dirigente medico che non ricopre incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario (Cons. St. 5583/2014)

Sul sito della Fondazione Logos PA è segnalata la sentenza emessa dal Consiglio di Stato del 12 novembre 2014, n. 5583, con la quale il supremo giudice amministrativo si è espresso in merito alla incompatibilità della carica di consigliere comunale di un soggetto che assumeva nel contempo la qualifica di dirigente medico
Nel caso di specie al ricorrente veniva contestata l'incompatibilità dell'incarico dirigenziale con la carica politica a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 39/13, a detta ipotesi nel primo grado di giudizio, il ricorrente risponde deducendo che la normativa richiamata non si applica ai dirigenti medici di qualsiasi livello ma solo ai titolari degli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario. I giudici di Palazzo Spada, citando la norma interessata ovvero che l'art. 12 del d.lgs. sopra richiamato, "dispone, fra l'altro, l'incompatibilità con determinate cariche elettive negli enti locali degli «incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico»." Aggiungono che è necessario considerare anche il successivo art. 14, il quale prevede che "l'incompatibilità in questione solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.", per cui ribadisce che il Legislatore ha "inteso dettare per il personale delle aziende sanitarie una disposizione speciale che, nel momento stesso in cui assoggetta al regime delle incompatibilità i tre incarichi di vertice, implicitamente ma inequivocamente esclude da quel regime il personale ad essi subordinato, pur se rivestito di funzioni denominate"dirigenziali". La Corte, non riconosce, nel caso specifico, l'incompatibilità tra le due cariche. Rileva ai fini del giudizio di incompatibilità il significato proprio che viene attribuito a dette cariche dirigenziali, dovendosi considerare che ciò che caratterizza la funzione dirigenziale è l'autonomia, la discrezionalità, la potestà provvedi mentale e gestionale, e la responsabilità.
Qui il link alla sentenza integrale Cons. St. sent. n. 5583 del 12 novembre 2014.

Nessun commento:

Posta un commento