No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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mercoledì 15 ottobre 2014

La Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Puglia, sui limiti alle spese per "lavoro flessibile" (delibera n. 174/2014/PAR)

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, con delibera n. 174/2014/PAR, risponde al Comune di Martina Franca (TA): in merito all'interpretazione dell'art. 9, comma 28 del D. L. n. 78/2010 alla luce della modifica apportata dalla L. 11/08/2014 n. 144 di conversione del D. L. n. 90/2014.
Questa la conclusione cui è giunta la Sez. di Controllo della Puglia:

Ad avviso della Sezione, quindi, deve ritenersi che il ricorso a prestazioni lavorative di natura accessoria mediante voucher rientra nell’aggregato delle spese di personale ed in particolare delle spese per “lavoro flessibile” di cui all’art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010; tuttavia, alla luce del nuovo disposto normativo introdotto dalla recente L. n. 144/2014, le limitazioni dettate dal citato art. 9, comma 28, non troveranno applicazione per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 ed in ogni caso la spesa complessiva non potrà essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.


In argomento su questo blog si vedano anche i precedenti post:

Si veda anche il successivo post Le assunzioni a tempo determinato.

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