Nel corso dell'Assemblea Nazionale tenutasi a Milano si è fatto più volte riferimento all'emendamento 10.74 all DDL 1577 di riorganizzazione della PA.
Ne riportiamo di seguito il testo, ricordando che in un precedente post abbiamo segnalato gli emendamenti relativi alla figura dei Segretari comunali.
10.74
LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, SAGGESE, RICCHIUTI, D'ADDA, MANASSERO, PEZZOPANE, PAGANO, TORRISI
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
«4) dei segretari comunali e provinciali: rivisitazione delle competenze, con particolare riferimento alla funzione di controllo preventivo di legittimità degli atti amministrativi della Giunta e del Consiglio comunale; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruelo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».
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