In un precedente post Le assunzioni a tempo determinato si è dato conto delle interpretazioni in merito alla normativa sulla spesa delle assunzioni a tempo determinato, contenuta nell'art. 9, comma 28 del D. L. n. 78/2010, alla luce della modifica apportata dalla L. 11/08/2014 n. 144 di conversione del D.L. n. 90/2014.
In particolare si è evidenziato che dopo le modifiche apportate dal D.L. 90/2014 all’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010, sussistono interpretazioni contrastanti sul limite attualmente vigente, a seguito di pronunce delle Sezioni Regionali della Corte dei conti:
- la Corte della Puglia (Del. 174/2014) e la Corte della Campania (Del. 232/2014) ritengono che comunque va rispettato il 100% di quanto speso nel 2009;
- la Corte della Lombardia (Del. 264/2014), ritiene invece che non vi è più alcun limite per lavoro flessibile".
Con deliberazione n. 327 del 27/11/2014 la Sezione di Controllo Regione Lombardia ha sospeso la decisione in merito ad un quesito in argomento formulato da un comune, sottoponendo alla valutazione del Presidente per l’eventuale deferimento alla Sezione delle Autonomie della seguente questione di massima: “se gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, debbano osservare, alla luce della novella apportata dall’art. 11, comma 4 bis del d.l. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, le limitazioni poste alla spesa per rapporti di lavoro c.d. flessibili dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010”.
La deliberazione prende atto dell'esistenza sul punto di un contrasto tra Sezioni regionali ed auspica un intervento dirimente della Sezione Autonomie.
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