L'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014 è intervenuto in merito al limite di spesa di personale per gli enti locali, prevedendo l'introduzione, dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
In precedente post avevamo segnalato l'articolo di Bertagna dal titolo Il nuovo limite per le spese di personale, nel quale si affermava che, dopo il Dl 90/2014, il legislatore ha individuato un periodo di riferimento su cui fare il confronto, una base di spesa da prendere come riferimento. Si tratta, nello specifico del valore medio del “triennio precedente alla data di entrata in vigore delle presente disposizione”, ovvero il triennio 2011-2013, Tale spesa spesa di riferimento, rimanere stabile e fissa nei prossimi anni, anche se non si escludeva un'interpretazione diversa.
E' ora giunta l'interpretazione dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 da parte della Sezione Autonomie che con deliberazione n. 25/2014 afferma che il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un'annualità e l'altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall'ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell'ampliamento della base temporale di riferimento.
Quindi, in luogo del menzionato parametro temporale “dinamico”, il legislatore introduce – anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno – un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell’art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013.
Qui un breve commento di G. Bertagna dal titolo Il comma 557, il d.l. 90/2014 e la Sezione Autonomie
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