Su questo blog sono stati pubblicati alcuni post in merito all'interpretazione della normativa sulla spesa delle assunzioni a tempo determinato, contenuta nell'art. 9, comma 28 del D. L. n. 78/2010, alla luce della modifica apportata dalla L. 11/08/2014 n. 144 di conversione del D. L. n. 90/2014.
Si rimanda in particolare ai seguenti post:
- La Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Puglia, sui limiti alle spese per "lavoro flessibile" (delibera n. 174/2014/PAR);
- La Corte dei Conti Sez. Autonomie sui vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato (Sent. n. 21/2014);
- Le spese per le assunzioni dopo le deliberazioni n. 21 e 25/2014 della Corte dei Conti Sez. Autonomie.
Si segnalano ora due articoli pubblicati on line.
Il primo di Arturo Bianco dal titolo Le assunzioni a tempo determinato in cui si approfondiscono alcune delle indicazioni che emergono da pronunciamenti resi di recente da sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e da una ordinanza della Corte di Giustizia Europea. In particolare, nell'articolo si trattano tre aspetti "Non vi è più il tetto del 50% della spesa per le assunzioni flessibili sostenute nel 2009, ma non è chiaro se sussista il tetto del 100% di tali spese. I dipendenti assunti negli uffici di staff possono avere un rapporto di durata superiore a 36 mesi. Nel caso di stabilizzazioni di precari la normativa nazionale deve consentire di calcolare il periodo prestato precedentemente ai fini della anzianità".
Il secondo di Gianluca Bertagna Limiti al lavoro flessibile: per ora siamo uno a uno! che approfondisce in particolare il primo degli aspetti trattati dall'articolo di Bianco. Dopo le modifiche apportate dal d.l. 90/2014 all’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010, gli enti locali che rispettano la riduzione delle spese di personale devono anche contenere la spesa per lavoro flessibile nel limite di quanto sostenuto nel 2009, oppure non hanno più limitazioni per queste finalità?
Queste le indicazioni contrastanti emerse dalle pronunce delle Sezioni Regionali della Corte dei conti:
- la Corte della Puglia (Del. 174/2014), dice che comunque va rispettato il 100% di quanto speso nel 2009;
- la Corte della Lombardia (Del. 264/2014), dice che non vi è più alcun limite per lavoro flessibile".
Si vedano anche i successivi post Lavoro flessibile: altra interpretazione restrittiva da parte della Corte dei Conti sez. Campania (Del. n. 232/2014) e La Sezione Regionale della Lombardia solleva questione di massima in merito alle spese per il lavoro flessibile dopo il Dl 90/2014 (Del. 327/2014).
Si vedano anche i successivi post Lavoro flessibile: altra interpretazione restrittiva da parte della Corte dei Conti sez. Campania (Del. n. 232/2014) e La Sezione Regionale della Lombardia solleva questione di massima in merito alle spese per il lavoro flessibile dopo il Dl 90/2014 (Del. 327/2014).
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