Il collega Adriano Marini, segnala che con la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - 9 gennaio 2014 pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 59 del 12 marzo, recante linee guida sull'applicazione dell’art. 28 del D.L. n. 69/2013, entra in funzione un nuovo strumento di contrasto ai ritardi della P.A.
Con il provvedimento è introdotta una forma di responsabilità economica della pubblica amministrazione (pari a trenta euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000,00 euro), in caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine di 30 giorni o del diverso termine previsto dai regolamenti esistenti.
Di seguito anche la segnalazione di un articolo di dottrina di R. Gai, L’inerzia della pubblica amministrazione: dal “danno da ritardo” (art. 2-bis l. 241/1990) all’”indennizzo da ritardo” (art. 28 del d.l. 21.06.2013, n. 69, convertito dalla l. 9.8.2013, n. 98), nel quale si approfondisce lo sviluppo della tutela del privato nei confronti dell’inerzia della pubblica amministrazione: accanto al “danno da ritardo” (art. 2-bis l. 241/1990) il legislatore introduce l’”indennizzo da ritardo” (art. 28 del d.l. 21.06.2013, n. 69, conv. dalla l. 09.08.2013, n. 98) (Gazzetta Amministrativa n. 2/2013).
Sulla direttiva si vedano anche il seguente articolo di stampa:
- La P.a. lumaca paga sempre di A.G. Paladino.
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