Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 209 del 17 gennaio 2014, si è pronunciato in merito:
1) alla legittimazione dei Consiglieri comunali ad impugnare una deliberazioni consiliare per mancanza del quorum strutturale;
2) all'impatto che le modifiche normative sulla composizione dei Consigli comunali producono sul numero dei consiglieri necessari a rendere valida la seduta.
Queste le conclusioni del supremo giudice amministrativo:
1) Il vizio della mancanza del quorum strutturale per la validità della riunione del consiglio comunale incide direttamente sullo jus ad officium dei consiglieri comunali, essendo loro precluso il corretto e regolare esercizio della loro funzione. Sussiste quindi la legittimazione dei consiglieri comunali a ricorrere avverso le deliberazioni collegiali assunte in carenza del numero minimo di Consiglieri necessari a rendere valida la seduta. Un consolidato indirizzo giurisprudenziale riconosce la legittimazione dei consiglieri comunali a ricorrere avverso le deliberazioni collegiali quando esse investono direttamente la propria sfera giuridica ovvero quando siano violate norme che attengono all’iter formativo dell’atto collegiale, precludendo ai consiglieri il regolare svolgimento del proprio ufficio (C.d.S., sez. V, 21 marzo 2012, n. 1610; 2 ottobre 2012, n. 5184; 9 ottobre 2007, n. 5280).
2) L’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000, stabilisce che il regolamento per il funzionamento del Consiglio determini il numero dei consiglieri necessari a rendere valida la seduta, fissando a tal fine soltanto un limite minimo (il regolamento deve prevedere in ogni caso la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare il sindaco). Quando disposizioni statutarie e regolamentari determinano in modo fisso e predeterminato il numero dei consiglieri che devono essere presenti ai fini della validità della riunione consiliare in prima convocazione, senza alcun riferimento, neppure implicito, al fatto che tale numero corrisponda alla metà dei consiglieri effettivamente spettanti all’ente (al momento dell’approvazione dello statuto e del regolamento per il funzionamento del consiglio), la circostanza che il numero dei consiglieri spettanti all’ente sia stato ridotto dalla legge non incide direttamente ed automaticamente sullo statuto e sul regolamento, non incide sul numero dei consiglieri che devono essere presenti per la validità delle riunioni consiliari in prima convocazione, essendo a tal fine necessario una puntuale modifica o un adeguamento dello Statuto e del regolamento.
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