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martedì 30 ottobre 2018

La Sezione Veneto della Corte dei conti: IRAP e oneri riflessi sui diritti di rogito a carico degli enti. Chiarimenti anche sul concetto di stipendio in godimento

Riservandomi un successivo approfondimento, segnalo la deliberazione della Corte dei conti, Sez. Veneto, n. 400 del 18 ottobre 2018, con la quale la sezione è intervenuta in modo incisivo su tre questioni di particolare interesse riguardanti i diritti di rogito.
Dopo la deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie, che ha chiarito definitivamente la spettanza dei diritti di rogito per i segretari in servizio presso gli enti privi di dirigenti, a prescindere dalla fascia di appartenenza degli stessi, la deliberazione della Sezione Veneto chiarisce:


  • sulle somme corrisposte l'IRAP è a carico degli enti (questo il passaggio: "È ormai pacifico, infatti, che l’IRAP non possa essere considerata rientrante nella categoria degli “oneri riflessi a carico dell’ente” ma tra gli “oneri diretti”. Ciò è stato evidenziato anche dall’Agenzia delle Entrate quando, in risposta all’interpello sopra menzionato, ha fatto notare come il legislatore ha sempre tenuto distinti gli oneri riflessi (o accessori) dall’IRAP. A titolo esemplificativo, tra l’altro, cita l’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, che prende in considerazione le spese di personale “al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP”, per giungere alla conclusione che il legislatore riconosce implicitamente che la componente IRAP non è riconducibile alla categoria dei predetti oneri". [...] "La natura retributiva dei diritti di rogito, inoltre, trova ulteriore conferma nel fatto che gli stessi sono conglobati nel trattamento complessivo dei Segretari Comunali ai sensi dell’art. 37 del CCNL del 16/05/2001. Al fine di calcolarne il netto, sarà necessario dunque applicare le norme che disciplinano in via generale gli oneri contributivi e fiscali, dopo aver determinato il lordo degli stessi come parte della retribuzione");
  • gli oneri previdenziali sono ripartiti in base ai criteri ordinari (si legge "dalle argomentazioni sopra riportate, ne consegue l’impossibilità di applicare detto onere ai diritti di rogito facendo ricorso all’applicazione del criterio interpretativo analogico al fine di estendere le summenzionate disposizioni in materia di oneri riflessi, in quanto non esistono per questi fattispecie derogatorie: la logica conseguenza non potrà che essere l’applicazione delle norme generali che regolano la fattispecie la cui interpretazione appare chiara (in claris non fit interpretatio)" [...] "gli oneri riflessi sulle somme da erogare a titolo di diritti di rogito devono essere ripartiti tra comune e Segretario secondo le regole ordinarie, non sussistendo alcuna previsione normativa espressa che consenta di derogare a tali regole");
  • la locuzione "stipendio in godimento va inteso nel senso che stipendio tabellare annuo debba essere rapportato al periodo di effettivo servizio svolto (si legge "A tal proposito, si evidenzia il contrasto interpretativo vertente sulla seguente alternativa: se con tale termine si debba fare riferimento allo stipendio annuo tabellare teorico, riferito alla posizione maturata dal segretario, a prescindere dall’effettivo servizio da questi svolto nell’ente, ovvero se, al contrario tale stipendio tabellare annuo debba essere rapportato al periodo di effettivo servizio svolto". "Questa Sezione ritiene di pienamente condividere il primo orientamento, del resto sostenuto anche dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti sebbene in vigenza dell’art. 41 L. 312/1980 che, con deliberazione 15/AUT/2008, ha sottolineato che “è proprio la necessità di tenere conto dei principi generali dell’ordinamento che esclude di poter accedere ad una interpretazione della norma di cui trattasi nel senso di darne una lettura secondo cui i diritti di rogito possano essere commisurati allo stipendio teorico annuo anche in assenza di effettivo servizio svolto").
Le suddette conclusioni in ordine all'IRAP ed agli oneri riflessi erano state anticipate dallo scrivente nell'articolo pubblicato sulla Gazzetta degli enti locali dal titolo IRAP e oneri riflessi sui compensi per diritti di rogito ai segretari e nel volume Diritti di rogito per i Segretari degli enti locali (Guida operativa all’applicazione della disciplina dopo la Deliberazione Corte dei conti Sez. Autonomie n. 18/2018). Nel volume sono illustrate le posizioni della giurisprudenza in ordine al concetto di "stipendio in godimento".

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