Nel 2015 e 2016 gli enti locali potranno continuare a fare ricorso all'istituto della mobilità, nonostante quanto previsto dall'articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, che prevede l'obbligo di vincolare la capacità assunzionale per il riassorbimento dei dipendenti in soprannumero delle amministrazioni provinciali. Alla stessa conclusione, in apparente contrasto con quanto affermato dalla Funzione Pubblica con la circolare 1/2015, sono giunte, in questi giorni, la sezione della Lombardia (del. n. 85/2015) e della Sicilia (del. n. 119/2015) della Corte dei conti.
La problematica è oggetto di approfondimento sul Quotidiano del Sole24Ore Enti Locali e PA in un articolo di Gianluca Bertagna dal titolo Sì alla mobilità volontaria: la Corte dei conti «smentisce» la Funzione pubblica.
In argomento su questo blog:
- Mobilità del personale delle province: la risposta del Governo all'interpellanza urgente sulla legge Delrio;
- Legge n. 190/2014 - art. 1, commi 421 e seguenti: linee guida per le assunzioni 2015/2016 a cura della provincia di Bergamo;
- Le assunzioni ed i tagli di organico: commento alla circolare della Funzione pubblica n. 1/2015;
- Legge di stabilità 2015: la nota di lettura dell'UPI.
- Personale province e città metropolitane nella Legge di stabilità: la rideterminazione delle dotazioni organiche e le procedure di mobilità.
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