Con una recente sentenza, la n. 2700 del 10 novembre 2014, il Tar Lombardia Sez. di Milano si è occupata della problematica riguardante la possibilità per più comuni in convenzione di nominare diversi Vicesegretari, in luo di un unico vicesegretario per la segreteria convenzionata.
La Prefettura -U.T.G. di Milano, in sede di presa d'atto della costituzione di una convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, aveva invitato gli enti a modificare l’atto costitutivo della convenzione in applicazione della delibera n. 175/2004 del C.d.A. nazionale, la quale dispone: "… la sede di segreteria convenzionata realizza un unico soggetto giuridico, per il quale deve essere previsto un unico preposto all’ufficio e, quindi, un unico sostituto nell’ipotesi di assenza o impedimento del titolare".
I giudici lombardi hanno ritenuto priva di pregio la posizione della Prefettura U.T.G. di Milano, in quanto alla luce del quadro normativo vigente "emerge che:
- non è configurabile, in capo agli Enti che decidano di stipulare una convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di segreteria, alcun obbligo di individuare, accanto al Segretario, anche la figura del vicesegretario;
- la scelta se prevedere o meno un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, è rimessa all’autonomia regolamentare del singolo Ente, ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.
3.5. Orbene, ritiene il Collegio che in virtù di tale autonomia, e in assenza di previsioni normative espresse di segno contrario (tale non potendo considerarsi la deliberazione del Consiglio nazionale di amministrazione dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, richiamata dall’Amministrazione resistente), i Comuni che addivengano, come nel caso di specie, alla stipula di una convenzione per l’esercizio delle funzioni di segreteria, restino liberi di decidere non solo se individuare o meno la figura del vicesegretario, ma anche, in caso affermativo, se attribuirne le funzioni ad un unico soggetto per entrambi, oppure a soggetti diversi, in possesso dei necessari requisiti".
Qui il link alla sentenza integrale del TAR Lombardia n. 2700/2014.
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