In caso di scioglimento della convenzione, il segretario rimane in servizio presso l'ente capofila fino al rinnovo degli organi di governo. Il taglio del trattamento economico per l'utilizzazione in una amministrazione di fascia più bassa non si applica alle convenzioni stipulate nei mesi e negli anni precedenti, ma si applica alle nuove, ivi comprese le proroghe e i rinnovi. Nel caso di convenzioni non è necessario che vi sia un unico vicesegretario. Sono queste le indicazioni più importanti contenute nella circolare del ministero dell'Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, n. 3782 del 18 giugno, avente ad oggetto «Convenzioni per l'ufficio di segreteria e criteri direttivi per l'assegnazione del segretario».
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA dal titolo Scioglimento della convenzione: segretari in servizio fino al rinnovo degli organi di governo.
Sugli argomenti trattati nella nota, si vedano su questo blog:
- Convenzioni per ufficio segreteria e criteri direttivi assegnazione segretario (nota del Ministero dell'interno n. 3782 P del 18.06.2015);
- Circolare del Ministero dell'interno del 24.03.2015. Revisionato (in peius) il criterio di classificazione delle sedi di Segreteria;
- Tagli ai segretari in convenzione - Lo stipendio va misurato sull'ente capofila;
- Nota della Segreteria Nazionale UNSCP: destituita di fondamento la nota del Ministero sulle convenzioni di segreteria;
- Segreterie convenzionate: liberi i comuni di nominare più vicesegretari (TAR Lombardia sent. n. 2700/2014).
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