No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

sabato 20 dicembre 2014

Tutto in una notte: approvato il maxiemendamento sulla legge di stabilità (il "preoccupante" resoconto della seduta in Senato)

Con 162 voti favorevoli e 37 contrari l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando il maxiemendamento sostitutivo del ddl n. 1698, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015). Il testo torna all'esame della Camera.

In apertura di seduta, Lega Nord e Movimento 5 Stelle hanno stigmatizzato il fatto che la Commissione bilancio non sia stata convocata per esprimere il parere sugli emendamenti ai documenti di bilancio. La Presidenza ha precisato che il parere è stato reso dal Presidente della Commissione bilancio, in base all'articolo 100 del Regolamento. Su richiesta del sen. Sangalli (PD), la Commissione bilancio si è riunita e la seduta è stata sospesa fino alle ore 15.

L'Assemblea ha quindiapprovato i 17 articoli, con le annesse tabelle, delddl n. 1699, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. All'articolo 2 sono stati approvati tre emendamenti del Governo che apportano variazioni allo stato di previsione del Ministero dell'economia: alla missione "L'Italia in Europa e nel mondo" si spostano fondi sulla cooperazione allo sviluppo; alla missione organi costituzionali si spostano fondi a favore del terzo settore. All'articolo 17 è stato approvato l'emendamento 1.17 del Governo.
Il Vice Ministro dell'economia Morando ha quindi preannunciato la presentazione di un maxiemendamento sostitutivo della legge di stabilità e ha chiesto una sospensione fino alle 17.
Alla ripresa dei lavori, il Ministro Morando ha chiesto un'ulteriore sospensione, per mancanza della relazione tecnica. Il sen. Calderoli (LN) ha ricordato che il Ministro dei rapporti con il Parlamento aveva preannunciato la presentazione del maxiemendamento entro le ore 15; dalle notizie di agenzia si apprende che il Presidente del Consiglio, di ritorno da Bruxelles, starebbe rivendendo il testo: per ragioni di serietà, l'esame della legge di stabilità dovrebbe essere rinviato a domani o a lunedì. Il sen. Airola (M5S) ha condiviso queste considerazioni. Il sen. Zanda (PD), ricordando che anche in passato si sono verificati rinvii, ha chiesto la riconvocazione dell'Aula alle ore 18 e il sen. Sacconi (NCD-UDC) si è associato alla richiesta. La sen. De Petris (SEL) ha espresso preoccupazione per l'andamento dei lavori e ha chiesto che non vi siano ulteriori rinvii. Ha poi avvertito la maggioranza che una modifica del calendario sarebbe intollerabile. Secondo il sen. Ferrara (GAL) la mancata bollinatura della Ragioneria dello Stato indica che il Governo, su indicazioni della Commissione europea, ha rimaneggiato il testo. Il sen. Romani (FI-PdL) ha espresso contrarietà alla sospensione di un'ora: il Ministro del tesoro o il Presidente del Consiglio dovrebbero spiegare in Aula i reali motivi del rinvio. La sen. Bulgarelli (M5S) ha invitato il PD ad assumersi la responsabilità della mancata conclusione dei lavori Commissione.
La Presidente ha sospeso la seduta fino alle 18,30. Alle ore 19,10 il Ministro per i rapporti con il Parlamento Boschi ha presentato il maxiemendamento sostitutivo della legge di stabilità, su cui ha posto la questione di fiducia. Il Presidente Grasso ha deferito il testo alla Commissione bilancio per i profili di copertura e ha convocato la Conferenza dei Capigruppo, che ha organizzato la discussione con inizio alle ore 22.
Alle ore 22, su richiesta del sen. Sangalli (PD), la Presidente di turno ha consentito alla Commissione bilancio di proseguire i lavori fino alle 23.
Il sen. Sangalli (PD), a nome della Commissione bilancio, ha quindi espresso parere di nulla osta sul maxiemendamento. Si è però rammaricato dei rapporti non facili tra Governo e Parlamento, rilevando che sarebbe stato auspicabile consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame in sede referente. La Commissione ha svolto collegialmente un lavoro importante di correzione e la posizione della questione di fiducia impedisce di far emergere questo dato politico. Il testo del Governo, di difficile leggibilità, contiene temi che non sono stati affrontati in Commissione, come la questione dei ricercatori universitari. Sull'allungamento delle concessioni in house sono stati avanzati rilievi politici.
Il Vice Ministro dell'economia Morando ha affermato che sono state introdotte norme sulle questioni non affrontate in sede referente. Ha infine corretto alcuni errori formali e materiali segnalati dal sen. Sangalli.
La sen. Bulgarelli (M5S) ha denunciato l'illeggibilità del maxiemendamento, richiamando in particolare la questione delle frequenze locali. Anche il sen. Calderoli (LN) ha chiesto che l'Assemblea sia posta nelle condizioni di sapere cosa sta votando. Ha evidenziato, inoltre, che il Governo ha interrotto la prassi secondo cui il maxiemendamento si attiene a quanto deliberato in Commissione. La sen. Bonfrisco (FI-PdL) ha chiesto al Presidente del Senato di garantire la funzione parlamentare, verificando la corrispondenza tra il maxiemendamento e quanto approvato in Commissione. Ha poi chiesto di sapere cosa è accaduto nelle 48 ore intercorse tra l'interruzione dei lavori della Commissione e la presentazione del maxiemendamento.
Il Presidente del Senato ha richiamato il parere di nulla osta della Commissione bilancio e ha affermato che il Governo si assume la responsabilità del testo presentato. Il sen. Romani (FI-PdL), rilevata l'insussistenza delle condizioni per proseguire l'esame, ha annunciato l'abbandono dell'Aula da parte del suo Gruppo. Secondo il sen. Ferrara (GAL) la responsabilità del rispetto delle procedure parlamentari è del Presidente. Anche la sen. De Petris (SEL) ha sollecitato un controllo del testo da parte della Presidenza. Il sen. Arrigoni (LN) ha segnalato diverse incongruenze. Il sen. Zanda (PD) ha sollecitato la Presidenza a proseguire i lavori secondo i tempi e l'ordine stabiliti. Il sen. Candiani (LN) ha chiesto di votare un testo chiaro e corretto e il sen. Airola (M5S) ha proposto un rinvio in Commissione.
Nella discussione sulla questione di fiducia sono intervenuti i sen. Vacciano, Manuela Serra, Daniela Donno, Endrizzi, Girotto, Serenella Fucksia, Michela Montevecchi, Marton, Puglia (M5S); Divina, Crosio, Candiani, Arrigoni, Raffaela Bellot, Tosato, Erika Stefani (LN); Maria Mussini, Campanella, Bocchino (Misto); Ferrara (GAL).
I Gruppi di opposizione hanno denunciato le forzature procedurali di un Governo pasticcione e tracotante, che mina la credibilità delle istituzioni. Un Governo che ha rallentato i lavori in Commissione con ottanta emendamenti, ha presentato un testo confuso, pieno di errori e privo di copertura. Il Parlamento appare ostaggio di un Presidente del Consiglio che ha un solo obiettivo: approvare in fretta la legge elettorale per andare alle urne prima che diventino manifesti i suoi fallimenti. Le opposizioni hanno ribadito che la legge di stabilità non è espansiva, aumenta il debito ma non rilancia la competitività, fa tagli lineari, che colpiranno soprattutto la spesa sanitaria, contiene misure ingiuste, dà benefici si soliti noti, riduce i servizi locali, reca coperture incerte che comporteranno l'aumento differito di altre tasse. Il taglio sull'Irap e la decontribuzione, a carico dei fondi di sviluppo e coesione, sostengono un capitalismo parassitario che delocalizza, punta sui bassi salari anziché sull'innovazione, investe nella speculazione finanziaria. Sono stati criticati in particolare l'IMU per i terreni agricoli, la soppressione delle agevolazioni Gpl per le zone montane, l'Iva sul pellet, la sanatoria sui giochi d'azzardo, le risorse aggiuntive per Roma Capitale, i favori alle lobby del fossile, la mancanza di un piano per la ricerca, i finanziamenti per l'autotrasporto, l'Expo, le scuole private, la difesa e le missioni internazionali.
Anche i Gruppi di maggioranza hanno rilevato un vulnus nei rapporti tra Governo e Parlamento e hanno ricordato il contributo positivo dato dalla Commissione bilancio sui temi Irap, patronati, tassazione dei fondi pensione, calamità naturali, amianto, zone franche urbane, fondo per la contrattazione di secondo livello, chiusura delle società partecipate.
Nelle dichiarazioni finali hanno annunciato voto favorevole i sen. Susta (SC), Zeller (Aut), Chiavaroli (NCD-UDC), Santini (PD). Hanno negato la fiducia i sen. Ferrara (GAL), Silvana Comaroli (LN), Uras (SEL), Barbara Lezzi (M5S), Anna Bonfrisco (FI-PdL). In dissenso dal Gruppo, il sen. Volpi (LN) ha annunciato la non partecipazione al voto, in segno di protesta nei confronti di una gestione dei lavori che umilia l'istituzione.
Approvata la legge di stabilità, il sen. Sangalli (PD), a nome della Commissione bilancio, ha riferito sulla II Nota di variazioni presentata dal Governo, in base alla quale le modifiche apportate rispetto al testo licenziato dalla Camera non comportano effetti peggiorativi per la finanza pubblica. Approvata la II Nota di variazioni, sulla quale hanno annunciato voto favorevole i sen. Santini (PD) e Linda Lanzillotta (SC), l'Assemblea ha approvato il ddl di bilancio nel complesso, che torna all'esame della Camera.
Il Presidente Grasso ha convocato la Conferenza dei Capigruppo.
Fonte: Senato.it.
Sui contenuti del maxiemendamento si veda il successivo post Legge di stabilità: la sintesi dei contenuti.

Il testo del maxiemendamento al DDL di stabilità presentato dal Governo

Verso mezzanotte è apparso sul sito del Senato il testo del maxiemendamento sostitutivo del ddl n. 1698, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015).

Si ricorda che il maxiemendamento è stato presentato alle 19,10 al Senato dal Ministro Boschi e contiene misure ulteriori rispetto a quelle già approvate in Commissione.

Qui il testo del maxiemendamento.
Sui contenuti del maxiemendamento si veda il successivo post Legge di stabilità: la sintesi dei contenuti.

venerdì 19 dicembre 2014

Questa mattina atteso il maxiemendamento del governo interamente sostitutivo del DDL di stabilità su cui verrà posta la fiducia

In questo articolo pubblicato sul sito "L'Huffington post" le ultime sulla legge di stabilità.
Stop all'aumento delle tasse per la casa l'anno prossimo e stop alla Tasi per le case crollate durante il sisma de l'Aquila. 'Sterilizzazione' dell'aumento Irap per i 'piccoli' imprenditori senza dipendenti. Meno tagli ai patronati, tutela con "mobilità" per i lavoratori delle province e un antipasto della riforma delle partecipate: sono molte le novità alla Legge di Stabilità esaminate, e in gran parte approvate, in commissione Bilancio che potrebbero trovare spazio nel maxiemendamento annunciato per giovedì sera in Parlamento e slittato invece alla mattina di venerdì.
Ecco le principali.
Tasse casa - Il governo dice stop all'aumento delle tasse sulla casa (Tasi) anche nel 2015. Le aliquote massime restano quelle del 2014.
Ok a sterilizzazione bonus Irap - Credito d'imposta Irap per le imprese senza dipendenti a partire dal 2015: sarà pari al 10% dell'Irap (calcolata al 3,9%). La misura 'costa' 163 mln.
Partecipate - La riforma del settore arriverà in primavera.
Intanto nel maxiemendamento dovrebbero venire chiuse o accorpate le piccole società. Multe in caso di mancato taglio sia all'amministrazione sia ai dirigenti.
Province - Scatta la mobilità per i dipendenti in esubero, da ricollocare prioritariamente in Regioni e Comuni. E per due anni conserveranno il posto di lavoro. Arrivano 60 milioni per mantenere i servizi per l'impiego.
Election Day - Arriva l'election day per le elezioni amministrative e regionali del prossimo anno.
Scuole, Sardegna, L'Aquila, Genova - Nel maxiemendamento dovrebbero arrivare anche i 5 milioni alle scuole sarde, fondi approvati con il no dell'Esecutivo in commissione. Fondi anche per l'alluvione di Genova e per l'Emilia mentre si blocca la Tasi per le case crollate a l'Aquila.
Poste - In arrivo 535 milioni per il 2014, in attuazione di una sentenza europea sugli aiuti di Stato e salvo il compenso per l'erogazione della social card. Rivisto anche il servizio universale: il postino suonerà meno e le tariffe saranno più flessibili.
Fs - Arrivano le norme per la cessione della rete elettrica Fs a Terna.
Emergenze - Il fondo viene rifinanziato.
Fondi e Casse - Credito di imposta per le Casse previdenziali privatizzate e per i Fondi pensione per gli investimenti infrastrutturali, riducendo così l'aggravio fiscale previsto dalla manovra.
Fondazioni - Pagheranno tasse su una quota maggiore di dividendi ma per compensare la retroattività della misura arriva un credito d'imposta dal 2016.
Patronati e fondo contrattazione - Meno tagli per altri 40 milioni ai patronati (la cui sforbiciata si riduce a 35) e anche al fondo per la contrattazione di secondo livello. (da 238 a 208 milioni nel 2015).
Regime dei minimi - Cambia la soglia. Vengono esclusi dalle agevolazioni coloro il cui reddito supera i 20.000 euro.
Canone Rai - Arriva un tetto al Canone Rai: non potrà essere più alto di quello dello scorso anno.
Art bonus - Viene esteso anche per le fondazioni liriche.
GIOCHI - Nel 2015 si punta a fare cassa per 850 milioni con un combinato disposto di misure che vanno dall'anticipazione della gara del lotto ai tagli all'aggio. Arriva anche la sanatoria per i centri scommesse non autorizzati.
Debiti Pa e Iva - Le maggiori entrate Iva sui pagamenti dei debiti della P.a si fermano a quota 240 milioni nel 2014 contro i 650 milioni previsti ma l'aumento delle accise non scatterà.
Pellet - Sale dal 10 al 22% l'Iva applicata sul combustibile ricavato da segatura. Si punta a incassare 96 milioni di euro.
Regioni - Arriva 1 miliardo per l'allentamento del Patto di stabilità, che le Regioni potranno girare ai comuni.
Scuola - Esclusione delle spese per l'edilizia scolastica dal patto di stabilità per province e città metropolitane. 130 milioni per il personale addetto alle pulizie delle scuole e 64 mln per coprire le supplenze brevi di docenti e non.
Invalsi- Arrivano le modifiche per l'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) e all'Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica)
Servizio Civile e periferie - Arrivano 50 milioni per il primo e fondi anche per il piano urbano.
Epatite C - Sarà in totale di 1 miliardo in due anni il fondo per la cura dell'epatite C con il nuovo superfarmaco.
Amianto - Arrivano fondi per bonifiche e per i lavoratori.
Terme - Slitta di un anno, al 2016, lo stop alle prestazioni economiche accessorie a carico di Inps e Inail per le cure termali.
Salve le armi di scena - Viene recuperata in extremis la norma che salva le armi da usare 'in scena', vale a dire nelle produzioni cinematografiche.
Gasolio e Gpl - Ripristinati in gran parte gli sconti per il gasolio da riscaldamento e Gpl per le zone montane e quelle svantaggiate.
Finanziamenti - 12 milioni per Italia Lavoro e 6 milioni all'Istituto italiano di tecnologia di Genova (Itt). All'Unione italiana ciechi 6,5 milioni annui dal 2015. 15 milioni nel 2015 al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. 6 milioni al tribunale di Palermo.

Il “male oscuro” della nostra PA: un’analisi relativa alle società partecipate dagli enti locali

"Vi sono alcune situazioni assai note, che incidono in modo fortemente negativo sulla competitività del nostro Paese. Ad esse ci si riferisce quando si afferma che servono quelle riforme che siano in grado di riequilibrare i rapporti con i paesi più evoluti. La Germania, ad esempio, ha affrontato, con successo, circa dieci anni 
addietro, sia il tema dell’efficienza/efficacia della pubblica amministrazione, sia quello della flessibilità del lavoro e così, oggi, ne può trarre vantaggio.
La nostra pubblica amministrazione costa molto e produce poco è dunque inefficiente e inefficace, ad un tempo.
L’opinione di chi scrive è che questo fatto non consegue solamente da un quadro normativo che non ha saputo adeguarsi, ma, piuttosto, da comportamenti che non hanno saputo evolversi. In particolare le norme".
Legautonomie ha pubblicato il testo dell'articolo del Professor Giuseppe Farneti, Il “male oscuro” della nostra PA: un’analisi relativa alle società partecipate dagli enti locali (Rivista della Corte dei conti n. 3-4/2014).

Parere in merito all'incarico di posizione organizzativa attribuito ad un componente dell'organo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

Il Servizio di consulenza agli enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha risposto ad un quesito formulato da un comune in merito alle funzioni gestionali svolte dai componenti dell'organo esecutivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Questo il testo completo del parere.
Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla possibilità che un 'consigliere/assessore (esterno)' svolga le funzioni di posizione organizzativa, in presenza di figure professionali, nell'organico dell'Ente, ascritte alla categoria D. 
L'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della l. 448/2001, prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[1], anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni[2], e all'articolo 107[3] del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. 
Si sottolinea preliminarmente che la disposizione in esame si riferisce all'attribuzione di funzioni gestionali a componenti dell'organo esecutivo delle amministrazioni locali: ne consegue l'inapplicabilità della stessa nei confronti di soggetti che ricoprano esclusivamente la carica di consigliere comunale. 
La predetta norma ha espressamente introdotto la possibilità di deroga al generale principio di separazione dei poteri, nei piccoli enti, al fine di favorire anche il contenimento della spesa e consentire comunque soluzioni di ordine pratico ad eventuali problemi organizzativi nelle realtà di modeste dimensioni demografiche. 
Si ritiene utile precisare, a tal proposito, che la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come l'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, ai fini della sua concreta applicazione, richieda che l'attribuzione di responsabilità degli uffici e dei servizi comunali ai componenti degli organi esecutivi, ed il conseguente potere degli stessi di adottare atti di natura tecnica gestionale, debbano essere previsti da specifiche norme regolamentari organizzative[4]. L'adozione della richiesta norma organizzativa si pone, pertanto, quale condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo in esame, con la conseguenza che, in mancanza di detto preliminare adempimento, si renderebbe, di fatto, inapplicabile la norma stessa[5]. 
E' da notare inoltre che la modifica apportata alla norma in esame dall'art. 29, comma 4, della l. 448/2001, non solo ha esteso tale facoltà anche ai comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti[6] (comma 4, lett. a) ma ha anche abrogato la condizione precedentemente prevista, che imponeva la verifica preliminare dell'assenza non rimediabile, nella struttura comunale, di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti (comma 4, lett. b). 
Pertanto la scelta, da parte del Comune, di avvalersi della potestà derogatoria al principio di separazione dei poteri può avvenire attualmente anche in presenza di dipendenti appartenenti alla categoria D[7]. 
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[1] In virtù di tale norma il segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco. 
[2] Ora art. 4 del d.lgs. 165/2001. 
[3] La norma prevede l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti non compresi tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo. 
[4] Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, sentenza n. 9545 del 29 luglio 2008. 
[5] Il giudice amministrativo ha individuato proprio nella determinazione di carattere organizzativo la fonte legittimante del potere esercitato (nella fattispecie esaminata) dal Sindaco cui erano state attribuite le funzioni di responsabile del Servizio tecnico (Cfr. T.A.R. Emilia Romagna, sez. staccata di Parma sentenza n. 160 del 2009). 
[6] Nella precedente formulazione la norma era riferita esclusivamente ai Comuni con popolazione fino a tremila abitanti. 
[7] Cfr. parere del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2003, consultabile in http://incomune.interno.it/pareri.

Contratti pubblici: nuovo regolamento ANAC di vigilanza e per gli accertamenti ispettivi

L’A.N.A.C. ha approvato il nuovo regolamento di vigilanza in materia di contratti pubblici che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il regolamento è l’espressione della nuova visione della funzione di vigilanza ed è coerente con la nuova organizzazione che ha incardinato la programmazione strategica ed il coordinamento delle funzioni ispettive nelle strutture di Presidenza.
La semplificazione, la responsabilizzazione dei dirigenti e dei funzionari dell’Autorità, insieme alla previsione che consente, per la prima volta, di sanzionare le stazioni appaltanti che non provvedono a fornire tempestivamente le informazioni richieste nell’atto di vigilanza sono solo alcune delle novità di maggiore rilievo che sono state introdotte nel nuovo Regolamento.
L’ANAC rafforza il suo impegno per la trasparenza stabilendo l’adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di una direttiva programmatica di vigilanza che indichi gli indirizzi generali dell’azione dell’Autorità nel settore degli appalti e dei contratti pubblici e stabilisca un ordine di priorità nella trattazione degli esposti.
Si introduce, inoltre, la vigilanza collaborativa. Si tratta di uno strumento innovativo che si sostanzia nella possibilità di attivare, su richiesta dalle stazioni appaltanti, un intervento a carattere prevalentemente preventivo finalizzato non solo a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di gara e dell’esecuzione dell’appalto, ma anche ad impedire tentativi di infiltrazione criminale nell’ambito degli appalti. La vigilanza collaborativa potrà anche essere richiesta nei casi in cui l’autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui all’art. 32, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 o in presenza di rilevate situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite.
Sul sito ANAC la seguente documentazione:

giovedì 18 dicembre 2014

Può il segretario comunale autenticare la procura ad litem?

E’ valida la procura ad litem conferita mediate firma autenticata dal segretario comunale? Cerchiamo di rispondere a tale quesito partendo dai riferimenti normativi.
Riguardo le funzioni del segretario comunale l’articolo 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al comma 4, lett. c) così come modificato dal D.L.24 giugno 2014, n. 90 recita: ‘roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente’.
Dal tenore della norma vanno esclusi pertanto dal novero degli atti autenticabili tutti quelli che non producono, per l’Ente, alcuna utilità o vantaggio: quindi, quelli, per esempio, attinenti ad atti negoziali tra soggetti privati.
Sulla questione si è espressa anche la Corte di Cassazione civile, sezione terza, con sentenza n. 19966 del 30/08/2013, ribadendo che l’autentica è di competenza del notaio al quale spetta, ex art.2703 cc, certificare l’autografia di tali sottoscrizioni, previo accertamento della identità personale delle parti.
L'approfondimento integrale a cura di Paola Zarzaca pubblicato sul sito giurdanella.it.

Sicurezza urbana e responsabilità penale del sindaco: tra posizione di garanzia e delega di funzioni statali

Pubblicato dalla rivista on line diritto.it un articolo di Gabriele Di Giuseppe e Berardinelli Andrea dal titolo Sicurezza urbana e responsabilità penale del sindaco: tra posizione di garanzia e delega di funzioni statali.

Questo il sommario:
1. Le competenze di sicurezza urbana connesse alla “microcriminalità”: il ruolo dell’ente locale nel quadro normativo vigente - 2. Segue: L’obbligo di assicurare livelli minimi di sicurezza come “livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali fondamentali” - 3. Il ruolo del Sindaco in funzione di “garante della sicurezza urbana” - 4. Segue: La funzione di indirizzo e la funzione di previa informativa al Prefetto - 5. Segue: I criteri di imputazione della responsabilità penale - 6. Conclusioni: Una responsabilità penale tra posizione di garanzia e delega di funzioni statali. 

IFEL pubblica “L'armonizzazione dei sistemi contabili. Verso l'attuazione della riforma”

È possibile scaricare dal sito della Fondazione Ifel il volume “L’armonizzazione dei sistemi contabili. Verso l’attuazione della riforma”.

La pubblicazione è disponibile nei seguenti formati:

1. formato pdf
2. file esecutivo per stampa tipografica
3. formato e-book (mobi ed epub), a partire dal 9 dicembre 2014
4. copia cartacea. In questo caso è previsto un contributo di 6 euro a copia, comprensivo delle spese di spedizione, con pagamento in contrassegno. Per richiedere la copia cartacea è necessario inviare la richiesta al seguente indirizzo e-mail assistenzaarmonizzazione@fondazioneifel.it, indicando in oggetto “Richiesta spedizione volume”, e specificando nella email il recapito del Comune di appartenenza.
L’esigenza di armonizzazione dei bilanci della Pubblica Amministrazione, introdotta fin dall’approvazione della Legge Delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 5 maggio 2009) e della Legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 31 dicembre 2009), è divenuta realtà con l’approvazione del Decreto legislativo n. 118 del 2011 e, ancor più, con il Decreto legislativo integrativo e correttivo n. 126 del 2014. Dopo tre anni di sperimentazione, il nuovo sistema di contabilità e bilancio entrerà in vigore per tutti gli enti territoriali a partire dal primo gennaio 2015. 
La complessità e l’ampiezza degli ambiti in cui il nuovo sistema ha l’ambizione di agire e il contesto socio-economico (nel quale la finanza locale e la regolamentazione dei servizi pubblici non hanno ancora trovato un assetto definitivo) hanno indotto il legislatore a prevedere una gradualità temporale per la messa a regime del nuovo sistema. In particolare, nel 2015 è richiesto agli enti di utilizzare il nuovo principio generale della competenza finanziaria e il principio applicato della contabilità finanziaria. A decorrere dal 2016, poi, sarà obbligatorio il principio applicato della contabilità economico-patrimoniale, l’adozione del piano integrato dei conti e l’adozione del bilancio consolidato, seppure nelle graduali modalità individuate dal legislatore.
Il volume si articola in cinque capitoli. Il capitolo 1 si focalizza sulla fase propedeutica all’avvio del nuovo sistema contabile, ossia sull’attività di ricodifica delle voci del bilancio in relazione al piano integrato dei conti, nonché sulla nuova disciplina delle variazioni di bilancio. Il capitolo 2 approfondisce il principio della programmazione e degli strumenti e documenti ad esso collegati (Bilancio di previsione finanziaria, DUP, PEG), mentre il capitolo 3 si concentra sull’attività di costituzione del fondo pluriennale vincolato e di riaccertamento straordinario (ed ordinario) dei residui, anche con alcuni esempi pratici. Il capitolo 4 è interamente dedicato al fondo crediti di dubbia esigibilità, mentre il capitolo 5 tratta il principio della contabilità economico - patrimoniale.
In argomento su questo blog:

martedì 16 dicembre 2014

Il saluto ai colleghi di Antonio Rocca, con un'invocazione: tenete duro!

Dal collega Antonio Rocca ho ricevuto la mail che riporto di seguito, alla quale ho risposto con un sincero augurio, al quale si associano tutti i Segretari del Lazio, che la nuova fase della vita che sta per iniziare, regali ad Antonio la massima serenità.

Carissimo Amedeo,
permettimi innanzitutto di rivolgermi a te con semplicità ed affetto, anche se non abbiamo mai potuto conoscerci di persona. Mi chiamo Antonio Rocca e sono da lungo tempo segretario del comune di Colleferro.
Con la data del 31 dicembre cesserò dal servizio. 
Ti leggo sempre con la massima attenzione e plaudo alla tua iniziativa del blog.
Per tanti anni ho lavorato sempre con il massimo impegno, come era giusto che facessi.
Lascio però questa meravigliosa professione in un momento molto critico sia per l'intero Paese e sia per questa stessa professione. Sono sempre stato convinto del fatto che per uscire dal tunnel fosse semplicemente necessario che ciascuno facesse il proprio dovere. Non posso però non eccepire come da ultimo si stia facendo del tutto perché anche i segretari non lavorino più con amore e competenza.
A te ed a tutti i miei colleghi una invocazione ed un augurio: TENETE DURO.
                                                      Antonio Rocca
                                Segretario Generale del comune di Colleferro

Conferenza Stato-Città: slittano al 31 marzo i bilanci di previsione 2015

Via libera dalla Conferenza Stato-città allo slittamento dei bilanci di previsione 2015: invece che al 31 dicembre 2014, i Comuni potranno approvarli entro il 31 marzo 2015.
“Si tratta di una decisione che per i sindaci è più una necessità che un auspicio - commenta al termine della riunione il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio -. Noi vorremmo rispettare sempre la data del 31 dicembre ma il Parlamento ci ha abituato male in questi anni. Con il nuovo sistema di contabilità, poi, potrebbero esserci ulteriori criticità per i Comuni. Vedremo se la proroga di tre mesi sarà sufficiente, non dipende dai Comuni ma dalle certezze finanziarie che ci verranno date, speriamo rapidamente, che oggi non abbiamo.

Legge di stabilità - Fassino: ''Ottenuti molti risultati, pronti a negoziare per i nodi ancora irrisolti''

La garanzia dell’invarianza di gettito nel 2015 per le risorse legate alla fiscalità locale, considerato lo slittamento della local tax al 2016; una soluzione finanziaria sostenibile per l’avvio delle Città metropolitane e delle nuove province; un quadro normativo e finanziario in grado di riconoscere meglio le specificità dei piccoli Comuni; la garanzia che venga eliminata la riserva del 10 per cento allo Stato dei proventi delle dismissioni immobiliari dei Comuni. Sono questi i nodi irrisolti nella trattativa con il governo sulla legge di Stabilità che il presidente dell’Anci, Piero Fassino, ha indicato nella sua relazione introduttiva al consiglio nazionale dell’Anci in corso di svolgimento a Roma presso l’auletta dei gruppi parlamentari.
Fassino ha riepilogato i punti positivi ottenuti nel lungo negoziato portato avanti con il governo: “la possibilità di utilizzare i proventi degli oneri di urbanizzazione per le spese correnti; l’abolizione del vincolo di effettuare il taglio mediante la riduzione della spesa corrente comunale; la copertura graduale del fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere annualmente in bilancio; l’allungamento fino a 30 anni dei tempi di ammortamento del fondo crediti di dubbia esigibilità; l’esclusione dal patto di Stabilità dei Comuni istituiti da fusioni per 5 anni ed il ripristino del patto verticale incentivato, che permetterà di disporre di altri spazi finanziari per spese di investimento”. A questi risultati importati “vanno aggiunti – ha proseguito Fassino – anche l’ampliamento del limite di indebitamento e la rinegoziazione dei mutui estesa anche a quelli rinegoziati, lo stanziamento di 125 milioni nel 2016 e poi di 100 milioni per altri 4 anni per l’accollo degli interessi di mutui stipulati nel 2015 ed, infine, la proroga dell’anticipazione di tesoreria a 5 dodicesimi”.
Dopo aver riepilogato i passaggi della trattativa portata avanti dall’Anci per attutire l’impatto una manovra finanziaria che “rimane comunque onerosa”, Fassino si è soffermato in dettaglio sui tre fronti che – ha garantito - vedranno “l’associazione ancora impegnata nel negoziato anche dopo l’approvazione della legge di Stabilità”.
Innanzitutto, la necessità di garantire ai Comuni le stesse entrate del 2014, vista la decisione del governo di far partire la local tax nel 2016, diversamente da quanto annunciato in un primo momento. Per “i Comuni è essenziale che ci sia una copertura dei 625 milioni previsti dal fondo compensativo per fronteggiare il minor gettito derivante dalla Tasi”, ha ribadito il presidente dell’Anci. Due le strade al momento percorribili: il ripristino tout court del fondo, oppure la strada suggerita dall’associazione di stornare dal gettito degli immobili di categoria D che resterà in capo allo Stato, la somma necessaria a ‘perequare’ i Comuni che non raggiungono invarianza di gettito. “In questo momento il governo sta valutando quale soluzione tecnica adottare, la cosa importante è che abbia riconosciuto la validità della nostra richiesta e si sia impegnato a farlo anche se probabilmente non accadrà con la legge di Stabilità”, ha spiegato Fassino.
Per quanto riguarda, invece, il taglio da 1 miliardo per l’avvio delle nuove province, il leader dei sindaci lo ha definito “oneroso’ e ha auspicato una soluzione finanziaria immediata. “Quasi il 75 per cento delle vecchie province sforerà i vincoli del patto di stabilità e, visto che non sono responsabili di tale situazione, – ha evidenziato Fassino - è necessario che vengano esentate dalle sanzioni”. Discorso analogo per le nascenti Città Metropolitane che “dovranno con risorse insufficienti, garantire funzioni ben più importanti di quelle delle vecchie province. Se non nella legge di Stabilità, una soluzione va trovata al più presto, perché il 1 gennaio è dietro l’angolo, ed anche sugli esuberi di personale delle vecchie province, il peso dell'avvio del nuovo sistema finirà per ricadere sulle spalle dei Comuni”, ha sottolineato il presidente Anci.
Infine, la questione dei piccoli Comuni. “Serve un quadro normativo e finanziario più snello”, ha affermato Fassino ricordando che la legge di Stabilità ha previsto degli incentivi solo per le fusioni di Comuni. “Come associazione stiamo lavorando ad un testo di legge con il ministero degli Affari regionali e cercheremo di ottenere in quell’ambito che l’intero tema dell’associazionismo comunale venga rivisto, estendendo gli incentivi fiscali anche alle unioni comunali”, ha concluso Fassino.
Fonte: Anci.

lunedì 15 dicembre 2014

Il tetto al fondo per le risorse decentrate

Nel mentre si consolida l'ipotesi che i vincoli dettati in tema di tetto al fondo per le risorse decentrate e di taglio in caso di diminuzione del personale in servizio possano cessare al prossimo 31 dicembre 2014, sono dettate dai pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Liguria (parere n. 62) e della Lombardia (parere n. 324) ulteriori indicazioni sulle regole da applicare con riferimento al tetto ed alla riduzione.
Il tutto è approfondito in un articolo di Arturo Bianco dal titolo Il tetto al fondo per le risorse decentrate. Dello stesso autore in argomento si veda anche il precedente articolo Il fondo per le risorse decentrate.

Unioni e gestioni associate, Fassino ad Alfano: "Serve verifica norme"

Con l'avvicinarsi del 31 dicembre l'ANCI richiede un rinvio del termine per la gestione obbligatoria delle funzioni fondamentali.

Questo il contenuto della nota scritta dal Presidente ANCI Fassino al Ministro Alfano:
"L’Anci sostiene da sempre l’associazionismo intercomunale, anche come opportunità per tutelare concretamente le singole identità locali, soprattutto attraverso le Unioni di Comuni. Ma tutto ciò non appare realizzabile senza una forte semplificazione della normativa attuale, che si sostanzia obbligatorietà". E’ con queste motivazioni che il presidente dell’ANCI, Piero Fassino, ha chiesto un incontro urgente al ministro dell’Interno Angelino Alfano, sottolineando "la necessità di una particolare attenzione e sensibilità innanzitutto rispetto ad una possibile diversa graduazione dei termini previsti per le gestioni associate, al fine di attivare e procedere convenientemente verso l’applicazione della normativa in materia, evitando così ogni eventuale e futura ripercussione negativa a carico della collettività".
Fassino, nella missiva inviata ad Alfano, riconosce che "con la legge 56/2014 sono state rimosse alcune criticità presenti nell’impianto precedente ma permangono – scrive il Presidente dell’ANCI – una serie di vincoli e di incertezze normative che causano grande disagio attuativo sul territorio". Tra queste, "l’insostenibile applicazione del Patto di stabilità anche ai piccoli Comuni; l’esigenza di completamento entro il dicembre 2014 delle gestioni associate obbligatorie, nello stesso anno in cui si sono rinnovate oltre 4 mila amministrazioni comunali; la complessità del quadro ordinamentale e la normativa regionale diversificata o ancora carente, che non favoriscono un più efficace, coerente e soprattutto utile percorso di costituzione di nuovi modelli di governance locale per l’erogazione di migliori servizi ai cittadini".
La proroga è formalmente richiesta tra gli emendamenti alla legge di stabilità sia dall'ANCI che dall'ANPCI.

venerdì 12 dicembre 2014

Parere del servizio Consulenza agli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sulla nuova disciplina dei diritti di rogito

Il servizio Consulenza agli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha espresso, in data 5 dicembre 2014, il proprio parere in merito alla nuova disciplina in tema di diritti di rogito, dopo l'approvazione del DL 90/2014, come convertito con L. 114/2014.
Questo il testo del parere:

Il Comune ha chiesto delucidazioni in ordine alla quota del provento annuale, spettante all'Ente ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della l. 734/1973 come sostituito dall'art. 10, comma 2, del d.l. 90/2014, convertito in l. 114/2014, da attribuire al proprio segretario rogante, inquadrato in classe A. In particolare, l'amministrazione istante si è posta il dubbio concernente la percentuale di detta quota, considerato che l'art. 41, comma 4, della l. 312/1980 (che fissava la percentuale del riparto in favore del segretario rogante) risulta abrogato. 
Preliminarmente si osserva che la richiamata norma, a livello interpretativo, ha formato oggetto di dubbi e criticità. 
Pertanto, è doveroso precisare che l'Autorità competente a fornire i chiarimenti del caso è il Ministero dell'Interno (da cui dipendono i segretari comunali), in quanto trattasi di aspetti che incidono sul trattamento economico della predetta categoria. 
Tuttavia, in via collaborativa, si ritiene comunque utile esporre le seguenti considerazioni, in base al materiale reperito al riguardo. 
L'art. 10, comma 1, del d.l. 90/2014, convertito in l.114/2014, ha innanzitutto abrogato l'art. 41, quarto comma, della l. 312/1980[1]. 
Il comma 2 del citato articolo ha poi sostituito l'art. 30, secondo comma, della l. 734/1973, prevedendo che il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune e alla provincia. 
Il successivo comma 2-bis dell'articolo 10 in esame dispone che, negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della l. 734/1973, come sostituito dal comma 2 del medesimo articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla l. 604/1962, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. 
In generale, sul contenuto del comma 2-bis, dell'art. 10 del d.l. 90/2014, la Corte dei conti[2] ha specificato che detta norma 'prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l'erogazione di quota dei proventi. La prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto. La seconda, quella dei segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui àncora l'attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione'. 
Inoltre, con riferimento alla determinazione della quota spettante, si osserva che, dall'attuale formulazione della disposizione di cui si discute, come novellata, emerge tra l'altro che non è stato riproposto alcun riferimento a determinate percentuali, come in precedenza, ma è stato fissato solo un limite massimo riferito allo stipendio in godimento del segretario comunale. 
La Corte dei conti[3] ha ritenuto espressamente che'(....)laddove spettanti, i proventi annuali dei diritti di segreteria e i diritti di rogito vadano attribuiti al segretario comunale secondo una quota che non può superare un quinto dello stipendio in godimento (trattamento teorico della figura professionale compresa la retribuzione di risultato) da calcolarsi in relazione al periodo di servizio prestato nell'anno dal segretario comunale o provinciale'. 
Si è inoltre evidenziato che l'espressione adottata dal legislatore, riferita al 'provento annuale' induce a ritenere che gli importi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell'ente locale, per essere poi erogati, al termine dell'esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento del segretario comunale, ove spettante. 
In conclusione, nella deliberazione da ultimo citata, si è affermato che, nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito della contrattazione collettiva di categoria, successiva alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente (e non in percentuale) al segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del medesimo segretario. 
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[1] Tale disposizione recitava testualmente: 'Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento'. 
[2] Cfr. sez. reg. di controllo per la Lombardia, n. 275/2014. Nella fattispecie esaminata si trattava di segretario di classe A titolare di segreteria convenzionata tra comuni tutti privi di dirigenti. 
In argomento su questo blog:

Imu sui terreni agricoli: proroga mini per i contribuenti e accertamento convenzionale per gli enti

Dovrebbe arrivare con decreto legge la proroga dell'Imu sui terreni agricoli. Che con buona probabilità sarà in formato mini (26 gennaio) nonostante non siano mancati gli appelli al governo affinché rinvii a giugno 2015 il versamento dell'imposta in modo da consentire una rivisitazione strutturale dei criteri contenuti nel controverso decreto interministeriale (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 284, Supplemento Ordinario n. 9, del 6 dicembre 2014). 
Il rinvio non eviterà l'ennesima sforbiciata a carico dei municipi. Per compensare la riduzione, ai sindaci sarà consentito comunque tenere conto dell'Imu attraverso un «accertamento convenzionale». Quest'ultimo dovrà essere effettuato dai comuni sulla base degli importi loro decurtati sul fondo, che sono frutto delle stime di incasso effettuate dagli uffici ministeriali e riportare nell'allegato al decreto.
Qui l'artico integrale su Italia Oggi di Francesco Cerisano e Matteo Barbero Imu terreni, proroga mini.
Si ricorda che una "rivalutazione" della decisione era stata subito chiesta dall'ANCI.

Pubblicato dall'ANAC il modello standard di relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione

Nel precedente post Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione: in arrivo dall'ANAC un modello standard, avevamo anticipato l'imminente predisposizione da parte dell'ANAC di una scheda standard da compilare a cura dei Responsabili della prevenzione della corruzione. La scheda è stata pubblicata oggi.


L’Autorità ha pubblicato la scheda standard che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p.30) sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione.

La Relazione dovrà essere pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente, entro il 31 dicembre 2014, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”.
Si sottolinea che la scheda contenente la Relazione dovrà essere pubblicata, nello stesso formato rilasciato dall’Autorità e non scannerizzato, in modo da permettere all’Autorità l’elaborazione dei dati.
Dati e documenti relativi alla Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione inviati all’Autorità via mail, per posta elettronica certificata o per posta ordinaria ovvero schede contenenti le Relazioni pubblicate in formato scannerizzato non saranno presi in considerazione dall’Autorità e si considereranno come non predisposti.
Si ricorda che la Relazione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, è atto proprio del Responsabile della prevenzione della corruzione e non richiede né l’approvazione né altre forme di intervento degli organi di indirizzo dell’amministrazione di appartenenza.
Qualora all’interno dell’ente manchi temporaneamente, per qualunque motivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione, la Relazione dovrà essere comunque predisposta e pubblicata a cura dell’organo competente all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione che, come previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 è l’organo di indirizzo politico.
12 dicembre 2014


Su questo blog possono vedersi anche le seguenti sezioni di approfondimento:

Province. La non notizia dell’assunzione di 17 Segretari generali

La non notizia e la sua apoteosi: l’assunzione di 17 segretari comunali da parte delle province.
Il Fatto Quotidiano, per la penna di Thomas Mackinson si è esibito, con l’articolo “Province “abolite” assumono 17 dirigenti. E’ caos otto mesi dopo la riforma Delrio” in un articolo emblema di ciò che non è notizia. Perdendo clamorosamente l’occasione di fornire ai lettori un’informazione corretta e completa, consistente, nella realtà, nella sola seconda parte del titolo, quella relativa alla devastazione del pandemonio normativo causato dalla riforma Delrio.
Inizia così l'articolo di L. Oliveri Province. La non notizia dell’assunzione di 17 segretari, segnalatoci dal collega Franco Loi che ne consiglia la lettura a tutti. Nell'articolo si contestano argomentazioni polemiche, evidentemente imprecise, riguardanti il recente avvio delle procedure di nomina di 17 Segretari Generali presso le Amministrazioni provinciali.

E' un Segretario comunale il nuovo Segretario Generale dell'A.N.A.C.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella seduta del Consiglio del 3 dicembre scorso, ha proceduto alla nomina del nuovo Segretario generale, la dottoressa Angela Lorella Di Gioia.

La dottoressa Di Gioia, dopo un periodo di affiancamento all’attuale Segretario generale, dottoressa Antonella Bianconi, prenderà servizio all’inizio del nuovo anno.
Il Consiglio, infine, ringrazia tutti coloro i quali hanno partecipato alla call pubblica, avendone apprezzato l’alto profilo dei curricula presentati.
Fonte: ANAC
Alla nostra collega tanti auguri per questo importante ed impegnativo ruolo.
In argomento si vedano anche i precedenti post:

Gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni dopo la legge Delrio (n. 56/2014) e il DL 90/2014

In un recente post abbiamo segnalato la pubblicazione di un articolo in merito alle Unioni e fusioni dei comuni, sul sito della Camera dei Deputati su "Temi dell'attività parlamentare".
Nell'articolo si esaminano le nuove regole per le unioni e la fusione di comuni e le misure per incentivare la loro istituzione introdotte dalla legge 56 del 2014 di riforma delle città metropolitane e delle province.
Segnaliamo ora un approfondimento dal titolo "Gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni dopo la legge Delrio (n. 56/2014) e il DL 90/2014" di Augusto Sacchi.

Le sanzioni pecuniarie per inottemperanza all'ordinanza di demolizione a seguito del DL Sblocca Italia

Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste per il caso di accertata inottemperanza all’ordinanza di demolizione delle opere abusive sono sembrate una incredibile novità. L'articolo 31, comma 4 bis, D.P.R. n°380/2001 (introdotto dalla Legge n°164/2014) prevede che “L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”.
In realtà così non è: basta spulciare in qualche Legge Regionale, per accorgersi che si tratta di una misura per niente originale e già sufficientemente rodata.
Ulteriori approfondimenti in merito nell'articolo di Pino Napolitano dal titolo Le sanzioni pecuniarie per inottemperanza, novità relativa, segnalatoci dalla collega Daniela Urtesi.
Sullo "Sblocca Italia" su questo blog si vedano anche i precedenti post:

mercoledì 10 dicembre 2014

Appello U.N.S.C.P. per la modifica della previsione dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze in materia di Segretario Generale

Desta sconcerto la scelta ipotizzata nello Statuto della Città Metropolitana di Firenze di prevedere la possibilità di nomina del Segretario Generale “anche tramite convenzione con un comune che fa parte dell’area metropolitana”.

L’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali fa appello alle Istituzioni locali, che stanno elaborando lo Statuto, affinché rivedano tale scelta, che appare non consona alla rilevanza delle funzioni strategiche che tale Ente è chiamato ad assolvere.
Inizia così la nota del Segretario Nazionale dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, Alfredo Ricciardi, inviata ai componenti del consiglio Metropolitano di Firenze.

La nuova disciplina del soccorso istruttorio applicabile solo a gare indette successivamente al DL 90/2014 (Cds sent. n. 5972/2014)

In un precedente post, dal titolo Le novità in materia di “sanzioni” per le dichiarazioni sostitutive non rese o rese in modo incompleto o irregolare nelle gare di appalto, avevamo evidenziato che le stazioni appaltanti non possono più escludere immediatamente le imprese concorrenti che non abbiano reso le dichiarazioni sostitutive inerenti i requisiti di ordine generale o che le abbiano prodotte incomplete o con irregolarità essenziali, ma devono applicare agli operatori economici specifiche sanzioni pecuniarie.

L’articolo 39 del DL. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014 definisce una nuova disciplina per la gestione delle criticità rilevate dal seggio di gara o dalla commissione giudicatrice nelle dichiarazioni prodotte dalle imprese per attestare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del codice dei contratti pubblici. Nel citato post avevamo affermato che l'innovazione normativa si applicava alle gare bandite dopo il 25 giugno.
E' giunta in materia una decisione del Consiglio di Stato con la quale risulta confermato tale interpretazione. Infatti, con sentenza n. 5972, emessa dalla sez. V in data 3 dicembre 2014, i giudici amministrativi hanno affermato che “secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 39 del d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114 del 2014, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sostanzialmente invocate dall’appellante a sostegno della asserita sanabilità dell’omissione contestata, si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge e quindi non sono applicabili all’appalto de qua, la cui procedura è stata avviata nel 2013”.

I limiti al conferimento di incarichi ai pensionati

In un precedente post abbiamo segnalato la pubblicazione sul sito della Funzione pubblica della circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 del ministro Madia avente ad oggetto "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90".
Segnaliamo ora un articolo di commento alla circolare di Arturo Bianco dal titolo I limiti al conferimento di incarichi ai pensionati.

martedì 9 dicembre 2014

Nuova disciplina dei diritti di rogito e profili di incostituzionalità dell'art. 10 del DL 90/2014

Pubblicato sul sito dell'Associazione Vighenzi un articolo di Riccardo Nobile dal titolo Ancóra sui diritti di rogito ai segretari comunali [e provinciali]: nuovi apporti della giurisprudenza contabile.

Nell'articolo partendo dal commento delle recenti deliberazioni n. 275 del 29 ottobre 2014 della Corte dei Conti Sez. Lombardia e n. 194 del 14 novembre 2014 della Corte dei Conti Sez. Sicilia si esprimono forti dubbi di costituzionalità sull'art. art. 10 del DL 90/2014. Queste le conclusioni dell'articolo "l’art. 10, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, è duplicemente affetto da incostituzionalità e come tale deve essere trattato. Se ne attende dunque il tonfo sonoro alla prima causa di lavoro nella quale si faccia questione della sua incostituzionalità in via incidentale per contrasto con il combinato disposto degli artt. 3 e 77 Cost.. Questo esercizio di ortopedia giudiziaria appare necessario e non ulteriormente dilazionabile, anche e solo in funzione alla sua portata educativa e didattica nei confronti di legislatori frettolosi, che mostrano di non saper ponderare laddove ciò è necessario".
In argomento si veda anche il precedente post A quali Segretari spettano i diritti di rogito dopo il DL 90/2014? Breve riflessione a margine del parere della Corte dei Conti della Lombardia (Del. n. 275/2014).

Ancora sulla delibera della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 27 del 21.11.2014 in merito al calcolo dei "resti" dopo il Dl 90/2014

In un precedente post dal titolo Capacità assunzionale: non è più applicabile agli enti soggetti a patto il calcolo dei "resti" dopo il DL. 90/2014 abbiamo segnalato la decisione assunta dalla sezione delle Autonomie della Corte dei Conti 27/SEZAUT/2014/QMIG del 21 novembre 2014.