No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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venerdì 19 dicembre 2014

Parere in merito all'incarico di posizione organizzativa attribuito ad un componente dell'organo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

Il Servizio di consulenza agli enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha risposto ad un quesito formulato da un comune in merito alle funzioni gestionali svolte dai componenti dell'organo esecutivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Questo il testo completo del parere.
Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla possibilità che un 'consigliere/assessore (esterno)' svolga le funzioni di posizione organizzativa, in presenza di figure professionali, nell'organico dell'Ente, ascritte alla categoria D. 
L'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della l. 448/2001, prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[1], anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni[2], e all'articolo 107[3] del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. 
Si sottolinea preliminarmente che la disposizione in esame si riferisce all'attribuzione di funzioni gestionali a componenti dell'organo esecutivo delle amministrazioni locali: ne consegue l'inapplicabilità della stessa nei confronti di soggetti che ricoprano esclusivamente la carica di consigliere comunale. 
La predetta norma ha espressamente introdotto la possibilità di deroga al generale principio di separazione dei poteri, nei piccoli enti, al fine di favorire anche il contenimento della spesa e consentire comunque soluzioni di ordine pratico ad eventuali problemi organizzativi nelle realtà di modeste dimensioni demografiche. 
Si ritiene utile precisare, a tal proposito, che la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come l'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, ai fini della sua concreta applicazione, richieda che l'attribuzione di responsabilità degli uffici e dei servizi comunali ai componenti degli organi esecutivi, ed il conseguente potere degli stessi di adottare atti di natura tecnica gestionale, debbano essere previsti da specifiche norme regolamentari organizzative[4]. L'adozione della richiesta norma organizzativa si pone, pertanto, quale condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo in esame, con la conseguenza che, in mancanza di detto preliminare adempimento, si renderebbe, di fatto, inapplicabile la norma stessa[5]. 
E' da notare inoltre che la modifica apportata alla norma in esame dall'art. 29, comma 4, della l. 448/2001, non solo ha esteso tale facoltà anche ai comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti[6] (comma 4, lett. a) ma ha anche abrogato la condizione precedentemente prevista, che imponeva la verifica preliminare dell'assenza non rimediabile, nella struttura comunale, di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti (comma 4, lett. b). 
Pertanto la scelta, da parte del Comune, di avvalersi della potestà derogatoria al principio di separazione dei poteri può avvenire attualmente anche in presenza di dipendenti appartenenti alla categoria D[7]. 
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[1] In virtù di tale norma il segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco. 
[2] Ora art. 4 del d.lgs. 165/2001. 
[3] La norma prevede l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti non compresi tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo. 
[4] Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, sentenza n. 9545 del 29 luglio 2008. 
[5] Il giudice amministrativo ha individuato proprio nella determinazione di carattere organizzativo la fonte legittimante del potere esercitato (nella fattispecie esaminata) dal Sindaco cui erano state attribuite le funzioni di responsabile del Servizio tecnico (Cfr. T.A.R. Emilia Romagna, sez. staccata di Parma sentenza n. 160 del 2009). 
[6] Nella precedente formulazione la norma era riferita esclusivamente ai Comuni con popolazione fino a tremila abitanti. 
[7] Cfr. parere del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2003, consultabile in http://incomune.interno.it/pareri.

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