In un precedente post abbiamo dato notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014 - S.O. n. 85 è stata pubblicata la Legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto-legge n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia). Nella stessa Gazzetta è pubblicato il testo del DL Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.
Avevamo in precedenza segnalato che in sede di conversione la Camera dei Deputati ha modificato l'art. 25 del DL 133/2014 in materia di attività amministrativa, introducendo nel DDL di conversione del DL Sblocca Italia, norme integralmente mutuate dal disegno di legge A.S. n. 1577 (precisamente nell'art. 5).
Le modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo (n. 241/1990) intervengono sulla Scia, sulla revoca e sull'annullamento d'ufficio.
Nell'articolo di Antonio Ciccia, pubblicato da Italia Oggi, PA niente più ripensamenti sono indicate nel dettaglio le modifiche apportate alla L. 241/90.
Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul DDL 1577 è intervenuto anche il prof. Agostino Meale che nei seguenti termini si era espresso in merito alla formulazione dell'art. 5 (articolo poi integralmente riportato nell'art. 25 dello Sblocca Italia).
"Per quanto riguarda l’art. 5 del d.d.l., non appare opportuna la limitazione apportata all’esercizio del potere di autotutela da parte della P.A. in materia di segnalazione certificata di inizio attività – SCIA, con l’introduzione all’art. 19, co. 3, della l. n. 241/1990 del periodo <nei casi di cui al comma 4 del presente articolo>.
Il risultato di tale integrazione è, infatti, quello che la P.A. potrà esercitare il potere di revoca e/o annullamento “…solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale…”, rendendo impossibile, in tutti gli altri casi, il controllo successivo e la rimozione di quegli effetti dannosi rinvenienti dal mancato controllo sul possesso dei requisiti o della documentazione necessaria (si ricorda, peraltro, che il controllo sulle dichiarazioni sostitutive è ammesso anche a campione dall’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000). Se poi si considera che il presupposto dell’esercizio del potere di annullamento in autotutela (ex art. 21 nonies l. n. 241/1990) è proprio l’illegittimità del provvedimento amministrativo, non sembra giustificata una tale compressione del potere di controllo successivo.
- Non sembra poi corretta (ed utile) la prescrizione prevista dalla lett. c) dell’art. 5, ossia l’inserimento nel primo comma dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, delle parole “esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21 octies, comma 2”, in quanto, così, si limita ingiustamente l’esercizio del potere di annullamento dei provvedimenti illegittimi. Il co. 2 dell’art. 21 octies prevede, infatti, due distinte fattispecie:
- la prima, che “…non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (e ciò è chiaro e dunque appare superfluo ripeterlo nell’art. 21 nonies – al più si potrebbe inserire dopo non è annullabile l’inciso <, neppure dalla P.A. che lo ha adottato,>);
- la seconda, che “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Nel primo caso, il provvedimento non può quindi essere annullato; nel secondo caso, invece, l’annullamento può intervenire al termine del giudizio dinanzi al T.A.R..
Pertanto, la deroga all’annullamento che si vorrebbe inserire nell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 potrebbe al più riferirsi solo alla prima ipotesi prevista dal co. 2 dell’art. 21 octies".
Nessun commento:
Posta un commento