La sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 27/SEZAUT/2014/QMIG del 21 novembre 2014, risolve la questione di massima, rimessa dalla sezione regionale Basilicata (con deliberazione n. 97/2014/QMIG), relativa alla determinazione della capacità assunzionale per gli enti soggetti al patto di stabilità dal 1° gennaio 2013. In particolare, la Corte ha risposto ad un quesito posto da un Ente sottoposto a patto di stabilità dal 2013, sulla possibilità, nel determinare il limite di spesa (60% per l’anno 2014) rispetto a quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente (D.L. n. 90/2014), di considerare anche le cessazioni avvenute dal 2006 ad oggi e non surrogate con nuove assunzioni, contestualizzando l’orientamento a suo tempo espresso dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazione n. 52/2010.
L’intervento delle SSRR con la delibera n. 52/2010 aveva reso possibile, per gli enti più piccoli (non sottoposti al patto), sommare i “resti” derivanti dalle cessazioni di più anni. La ratio dell’interpretazione risiedeva nella constatazione che enti piccoli, come sono quelli non sottoposti al patto di stabilità, potrebbero non raggiungere mai la possibilità di assunzione di una nuova unità di personale solo considerando le cessazioni anno per anno: perciò appare plausibile, pur nel rispetto della riduzione complessiva della spesa, procedere ad assunzioni che sommino le cessazioni di più anni (i cosiddetti “resti”).
Tale interpretazione è stata poi estesa, da alcune sezioni regionali, anche agli enti sottoposti al patto di stabilità.
Secondo la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, (27/SEZAUT/2014/QMIG del 21 novembre 2014) "in considerazione della significativa modifica legislativa, non si ritiene di poter estendere, come hanno fatto alcune Sezioni regionali di controllo in vigenza della precedente normativa, l’interpretazione della delibera n. 52/2010 delle SSRR agli enti sottoposti al patto di stabilità. Infatti, come già rilevato, gli interventi effettuati dal legislatore hanno un impatto complessivo e sono indirizzati a disciplinare ex novo la materia delle assunzioni del personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità, non lasciando spazio per interpretazioni estensive".
Qui il testo integrale della deliberazione n. 27/SEZAUT/2014/QMIG del 21 novembre 2014 delle Autonomie della Corte dei Conti.
La delibera è oggetto di commenti segnalati nel successivo post Ancora sulla delibera della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 27 del 21.11.2014 in merito al calcolo dei "resti" dopo il Dl 90/2014.
La delibera è oggetto di commenti segnalati nel successivo post Ancora sulla delibera della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 27 del 21.11.2014 in merito al calcolo dei "resti" dopo il Dl 90/2014.
In argomento si vedano anche i precedenti post:
- Capacità assunzionale: l'opzione del dipendente per il part time non è cessazione parziale del rapporto di lavoro;
- Le spese per le assunzioni dopo le deliberazioni n. 21 e 25/2014 della Corte dei Conti Sez. Autonomie;
- Il DL 90/2014: le novità per la disciplina del personale pubblico e le misure in tema di anticorruzione e trasparenza;
- Corte dei Conti Sez. Autonomie sul nuovo limite di spesa di personale dopo il DL 90/2014 (Deliberazione n. 25/2014);
- La Corte dei Conti Sez. Autonomie sui vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato (Sent. n. 21/2014);
- Le nuove assunzioni: vincoli e procedure;
- Il personale nel DL. 90/2014;
- Le prerogative sindacali e le assunzioni nel DL. 90/2014;
- DL 90/2014 convertito con L. 114/2014: la nota di lettura definitiva dell'ANCI.
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