Le stazioni appaltanti non possono più escludere immediatamente le imprese concorrenti che non abbiano reso le dichiarazioni sostitutive inerenti i requisiti di ordine generale o che le abbiano prodotte incomplete o con irregolarità essenziali, ma dovranno applicare agli operatori economici specifiche sanzioni pecuniarie.
L’articolo 39 del DL. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014 definisce una nuova disciplina per la gestione delle criticità rilevate dal seggio di gara o dalla commissione giudicatrice nelle dichiarazioni prodotte dalle imprese per attestare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del codice dei contratti pubblici, che si applica alle gare bandite dopo il 25 giugno.
La norma è oggetto di commento in due articoli.
Il primo di Alberto Barbiero Le novità in materia di “sanzioni” per le dichiarazioni sostitutive non rese o rese in modo incompleto o irregolare nelle gare di appalto.
Il secondo è un saggio di Francesco Armenante dal titolo La regolarizzazione postuma e sanzionata delle carenze essenziali nelle domande di partecipazione a gara, pubblicato sul fascicolo 9/2014 della rivista on line Amministrativ@mente.
Vedi anche il successivo post La nuova disciplina del soccorso istruttorio applicabile solo a gare indette successivamente al DL 90/2014 (Cds sent. n. 5972/2014).
Vedi anche il successivo post La nuova disciplina del soccorso istruttorio applicabile solo a gare indette successivamente al DL 90/2014 (Cds sent. n. 5972/2014).
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