La Corte dei Conti Sez. Autonomie con la deliberazione n. 21/2014/SEZAUT/QMIG interviene a chiarire l'esatta portata dei vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato, in particolare con riferimento alle spese escluse dal computo del rispetto dei limiti normativi.
La Corte dei Conti rammenta preliminarmente, per quanto attiene ai limiti imposti alle assunzioni a tempo determinato ex art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., che le norme in commento sono state più volte modificate dal legislatore, da ultimo, intervenuto con alcune disposizioni contenute nel d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Alla luce delle modifiche introdotte in sede di conversione, l’attuale formulazione del comma 28, pur mantenendo fermo il limite della spesa sostenuta nel 2009 per la stessa finalità, esclude dall’applicazione, a decorrere dal 2013, le spese sostenute dagli enti locali per assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nonché le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Inoltre, le citate disposizioni stabiliscono che gli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono effettuare assunzioni a tempo determinato oltre il limite previsto del 50% della spesa utilizzata per le stesse finalità nell’anno 2009.
Passando poi alla soluzione della questione di massima riguardante le spese di personale da escludere dal computo del rispetto del vincolo, la Sez. Autonomie ricorda le differenze interpretative insorte tra la Sez. Liguria e la Sez. Lombardia.
Nella delibera n. 22/2014/PAR la Sezione Liguria ha sostenuto che nel calcolo della spesa di personale a tempo determinato, anche ai fini del rispetto del limite fissato dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, non debbano rientrare gli importi derivanti da contratti di assunzione, il cui costo sia finanziato interamente da fondi europei o da altri enti pubblici o privati.
In tal modo, la Sezione Liguria, accomunando nella dizione enti pubblici o privati tutte le fonti per così dire “altre” rispetto al bilancio comunale, ha sostanzialmente esteso anche alle spese sostenute con il ricorso a finanziamenti pubblici (compresi eventualmente quelli statali o regionali) l’ambito di applicazione delle argomentazioni utilizzate dalle anzidette Sezioni, per motivare la soluzione adottata con riferimento specifico a spese di personale integralmente coperte da fondi comunitari o privati.
La Sezione di controllo per la Lombardia, nella delibera n. 281 del 2013, diversamente argomentando, ha affermato che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, la provenienza dalla Regione delle risorse per il finanziamento delle spese di personale, non esclude il loro computo nei tetti fissati per la riduzione ex art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006.
Questa la conclusione della Sez. Autonomie:
In assenza di una specifica previsione normativa, l’esclusione dal computo della spesa di personale ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati dall’art.1, comma 557, della legge n.296/2006 deve considerarsi limitata, in ragione della specifica fonte di finanziamento, agli importi derivanti da contratti di assunzione, il cui costo sia totalmente finanziato a valere su fondi dell’Unione Europea o privati”.
Qui il link alla Delibera della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 21/2014/SEZAUT/QMIG.
Per la disciplina dei limiti di spesa successiva al DL 90/2014 si veda il precedente post Il lavoro flessibile dopo la conversione del DL. 90/2014.
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