Nei precedenti post Le assunzioni a tempo determinato e La Sezione Regionale della Lombardia solleva questione di massima in merito alle spese per il lavoro flessibile dopo il Dl 90/2014 (Del. 327/2014) si era dato conto delle interpretazioni in merito alla normativa sulla spesa delle assunzioni a tempo determinato, contenuta nell'art. 9, comma 28 del D. L. n. 78/2010, alla luce della modifica apportata dalla L. 11/08/2014 n. 144 di conversione del D.L. n. 90/2014.
In particolare si era evidenziato che dopo le modifiche apportate dal D.L. 90/2014 all’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010, sussistevano interpretazioni contrastanti sul limite attualmente vigente, a seguito di pronunce delle Sezioni Regionali della Corte dei conti:
- la Corte della Puglia (Del. 174/2014) e la Corte della Campania (Del. 232/2014) ritenevano che comunque andava rispettato il 100% di quanto speso nel 2009;
- la Corte della Lombardia (Del. 264/2014), riteneva invece che non vi era più alcun limite per lavoro flessibile.
La questione era stata deferita alla Sezione delle Autonomie per la soluzione della questione di massima.
La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la Deliberazione 2/SEZAUT/2015/QMIG del 9 febbraio 2015, ha reso interpretazione in merito all’applicazione del limite alla spesa per il personale impiegato con contratti di lavoro flessibile, stabilito dall’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, come modificato da ultimo dall’art. 11, comma 4-bis, del decreto legge n. 90/2014.
La Corte in particolare ha chiarito che le limitazioni in materia di assunzioni per il lavoro flessibile ivi previste non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009.
Qui il link all'integrale alla deliberazione 2/SEZAUT/2015/QMIG del 9 febbraio 2015. Per un primo commento si veda l'articolo di G. Bertagna Lavoro flessibile, impossibile superare la spesa del 2009.
In argomento si vedano anche i precedenti post Le spese per le assunzioni dopo le deliberazioni n. 21 e 25/2014 della Corte dei Conti Sez. Autonomie e La Corte dei Conti Sez. Autonomie sui vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato (Sent. n. 21/2014).
La questione era stata deferita alla Sezione delle Autonomie per la soluzione della questione di massima.
La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la Deliberazione 2/SEZAUT/2015/QMIG del 9 febbraio 2015, ha reso interpretazione in merito all’applicazione del limite alla spesa per il personale impiegato con contratti di lavoro flessibile, stabilito dall’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, come modificato da ultimo dall’art. 11, comma 4-bis, del decreto legge n. 90/2014.
La Corte in particolare ha chiarito che le limitazioni in materia di assunzioni per il lavoro flessibile ivi previste non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009.
Qui il link all'integrale alla deliberazione 2/SEZAUT/2015/QMIG del 9 febbraio 2015. Per un primo commento si veda l'articolo di G. Bertagna Lavoro flessibile, impossibile superare la spesa del 2009.
In argomento si vedano anche i precedenti post Le spese per le assunzioni dopo le deliberazioni n. 21 e 25/2014 della Corte dei Conti Sez. Autonomie e La Corte dei Conti Sez. Autonomie sui vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato (Sent. n. 21/2014).
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