Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, ha annullato i provvedimenti di nomina degli esecutivi dei comuni di Montalto Uffugo, Torano Castello, Rombiolo e Vaccarizzo Albanese, per aver disatteso gli obblighi relativi alle pari opportunità nella composizione delle giunte comunali imposti dalla L. n. 56/2014. La decisione è stata adottata in accoglimento dei ricorsi presentati dall'Ufficio della Consigliera di Parità della Regione e sottoscritti congiuntamente ai consiglieri di minoranza, a singoli cittadini e cittadine.
Queste le motivazioni delle decisioni del giudice amministrativo:
"L’art. 1, comma 137°, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”), pubblicata sulla GU Serie Generale n. 81 del 7 aprile 2014, stabilisce: "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico".
La norma, in assenza di ulteriori precisazioni, va intesa nel senso che, nel computo della percentuale, devesi tenere conto anche del Sindaco, in quanto componente della giunta (così ritenuto anche dalla nota 24 aprile 2014, par. 3 del Ministero dell'Interno).
Invero, la scelta del legislatore di collocare la disposizione al di fuori del Testo Unico Enti Locali denota la volontà di attribuire alla norma la finalità non solo di assicurare la corretta composizione delle giunte, ma anche il loro riequilibrio, in coerenza con i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza 14.1.2010 n. 4, secondo cui gli articoli della Costituzione 51, comma 1, e 117 comma 7 hanno la finalità di ottenere “un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi”, con conseguente carattere permanente e finalistico della disposizione di cui al comma 137° dell’art.1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, che costituisce la transposizione in sede normativa dei precitati principi.
Ad avviso del Collegio, da una mera interpretazione letterale e sistematica del precitato comma 137° dell’art. 1, della Legge n. 56 del 2014, emerge chiaramente l’intenzione del legislatore di attribuire valore cogente e precettivo alla percentuale indicata (“nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento”), come altresì rimarcato dall’endiadi “arrotondamento aritmetico", che denota la scelta di voler ancorare la percentuale minima di rappresentanza ad un valore numerico oggettivo, preciso e puntuale.
La Circolare del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2014, al punto 3 “Rappresentanza di genere”, stabilisce: “Per completezza, si soggiunge che occorre lo svolgimento da parte del sindaco di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi. Laddove non sia possibile occorre un’adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità”, il provvedimento avversato non risulta supportato da adeguata attività istruttoria né da congrua motivazioni per il mancato adeguamento alla Legge”.
Invero, la Circolare Ministeriale del 24 aprile 2014 sembra compendiare i principi elaborati dalla giurisprudenza in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 (nel medesimo solco, specifica ed approfondisce le modalità di svolgimento dell’istruttoria la successiva circolare 18/EL del 30.5.2014 della Direzione Centrale delle Autonomie Locali del Friuli-Venezia Giulia), ma, a fronte del chiaro ed inequivocabile testo normativo, non può ammettersi alcuna deroga generale all’obbligo normativo".
Il citato principio ha portato il TAR Calabria, sede di Catanzaro, ad annullare i provvedimenti di nomina delle Giunte comunali dei comuni di:
Per decisioni analoghe del TAR Veneto si veda il successivo post Quote rosa non rispettate, il TAR Veneto silura le giunte di tre Comuni.
Sulla vicenda si vedano anche i seguenti articoli:
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Si vedano anche i successivi post Il rispetto del principio delle pari opportunità nella composizione delle giunte comunali e La percentuale di "quote rosa" nelle Giunte comunali dopo la legge Delrio è inderogabile (Cons. Stato sent. n. 4626 del 5/10/2015).
Su questo blog in tema di pari opportunità si vedano i precedenti post:
Su questo blog in tema di pari opportunità si vedano i precedenti post:
- Note sulla parità di genere nelle giunte comunali alla luce della legge n. 56/2014;
- Ancora sulla parità di genere nelle giunte comunali;
- Quote di genere nella formazione delle liste dei candidati nelle elezioni comunali: cambia l'interpretazione ministeriale;
- La partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale.
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