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giovedì 19 febbraio 2015

Avvocatura pubblica autonoma e indipendente: illegittima la sua sottoposizione al Segretario comunale (TAR Milano sent. n. 486/2015)

La rivista di diritto amministrativo on line Giurdanella.it segnala la sentenza del Tar Milano del 16 febbraio 2015 n. 486, con la quale i giudici amministrativi hanno dichiarato illegittima una delibera con la quale la Giunta Municipale di un Comune aveva disposto la soppressione della posizione organizzativa avente la responsabilità dell’ufficio legale comunale, ponendo altresì tale ufficio alle dirette dipendenze del Direttore Affari istituzionali e legali (incarico ricoperto dal Segretario comunale).
Ad avviso del Tar Milano è infatti necessaria la netta separazione dell’ufficio legale da tutto l’apparato amministrativo dell’Amministrazione ritenendo illegittima la sua sottoposizione al Segretario comunale, in quanto vertice della struttura amministrativa.
Al riguardo ha statuito che “sul punto, appare comunque opportuno rammentare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che ritiene necessaria la netta separazione dell’Ufficio da tutto l’apparato amministrativo dell’Amministrazione (ex plurimis, TAR Basilicata, Sez. I, 8 luglio 2013, n. 405) e l’illegittimità della sua sottoposizione al Segretario comunale in quanto vertice della struttura amministrativa (TAR Sardegna, Sez. II, 14 gennaio 2008 n. 7).”
Il Tar inoltre ha richiamato la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, che al comma 2 prevede, con riferimento agli uffici legali interni alle Amministrazioni pubbliche e per quanto di interesse, che «…la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale».
Qui il link alla sentenza integrale del TAR Milano n. 486/2015.

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