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mercoledì 3 settembre 2014

Ancora sulla parità di genere nelle giunte comunali

In un precedente post avevamo analizzato le disposizioni relative alla parità di genere negli enti locali, evidenziando quando segue.
Il D.lgs. 267/2000 prevede che gli statuti comunali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte (art. 6 Tuel); il sindaco nomina i componenti della giunta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, (art. 46, c. 2, Tuel). L’art. 1, c. 137, della L. 56/2014 ha previsto che “nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.
Pertanto, per i Comuni con popolazione fino ai 3.000 abitanti, non ci sono disposizioni e limiti precisi a garanzia delle pari opportunità, ma solo disposizioni di principio, mentre per quanto riguarda, invece, i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti la L. 56/2014 prevede all’art. 1, c. 137, una percentuale precisa a garanzia della parità di genere - per le Giunte - pari al 40%. 
Si segnala ora la nota del 25.08.2014 n. 17723 di prot. della Prefettura di Avellino, in risposta ad un esposto di consiglieri di minoranza, riguardante appunto la rappresentanza di genere nelle Giunte comunali.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si veda la Guida per gli amministratori locali, capitolo 3, pag. 41/42.

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