No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

sabato 8 novembre 2014

La nota della Ragioneria Generale dello Stato sulla determinazione dell'indennità di posizione per i segretari in convenzione

Il Segretario Nazionale dell'Unione Nazionale Segretari comunali e Provinciali Alfredo Ricciardi, prendendo la parola per le conclusioni nell'Assemblea Nazionale di Milano, ha annunciato che, a seguito del parere rilasciato dalla Ragioneria dello Stato, sarà sottoscritta una nota da tutti i Sindacati a difesa della retribuzione di posizione nelle convenzioni e che la lettera sarà inviata anche a tutti i Comuni.

Il testo dell'emendamento 10.74 al DDL 1577 di riorganizzazione della PA

Nel corso dell'Assemblea Nazionale tenutasi a Milano si è fatto più volte riferimento all'emendamento 10.74 all DDL 1577 di riorganizzazione della PA.
Ne riportiamo di seguito il testo, ricordando che in un precedente post abbiamo segnalato gli emendamenti relativi alla figura dei Segretari comunali.

10.74
LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, SAGGESE, RICCHIUTI, D'ADDA, MANASSERO, PEZZOPANE, PAGANO, TORRISI
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
«4) dei segretari comunali e provinciali: rivisitazione delle competenze, con particolare riferimento alla funzione di controllo preventivo di legittimità degli atti amministrativi della Giunta e del Consiglio comunale; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruelo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

L'esame del DDL 1577 di riorganizzazione della PA in Commissione bilancio del Senato

Nel corso di questa settimana, pur essendo prevista per mercoledì una seduta della Commissione Affari Costituzionali del Senato sul DDL 1577 di riorganizzazione della pubblica amministrazione, a causa di altri impegni parlamentari, la Commissione non si è occupata del DDL.
Il DDL è stato invece esaminato in data 6 novembre dalla Commissione bilancio del Senato.
Il presidente AZZOLLINI (NCD), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che si rileva una tendenziale genericità di numerosi principi e criteri direttivi di delega, con conseguente genericità anche della relazione tecnica, il che rende problematica l'analisi delle implicazioni finanziarie connesse al provvedimento in esame. In relazione all'articolo 1, chiede un chiarimento sulla portata del criterio direttivo di cui al comma 2, lettera i), laddove stabilisce la riorganizzazione, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, occorre chiarire se la riorganizzazione sia limitata alla sola creazione dell'archivio unico dei dati degli autoveicoli ovvero sia prodromica alla fusione delle due strutture. Tale questione va risolta, anche integrando la relazione tecnica, al fine di acquisire elementi sulle conseguenze finanziarie, con particolare riferimento al trattamento delle risorse umane interessate. Occorre valutare, poi, all'articolo 1, comma 7, l'inserimento, sugli schemi dei decreti di attuazione, oltre che dell'esplicito concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, del parere, oltre che delle commissioni parlamentari competenti per materia, anche di quelle competenti per i profili finanziari. Analoga valutazione deve estendersi agli articoli 7, comma 2, 9, comma 2, 10, comma 2, e 12, comma 4. Più in generale, sempre in merito all'articolo 1, chiede conferma della possibilità di procedere all'informatizzazione e alla conseguente riorganizzazione degli uffici, ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene, poi, all'articolo 5, comma 1, lettera a), segnala il rischio che il restringimento del potere delle pubblica amministrazione di adottare determinazioni in autotutela possa comportare oneri finanziari indiretti. In relazione all'articolo 7 recante la delega per la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, risulta necessario acquisire un'integrazione della relazione tecnica, per valutare i profili finanziari dei criteri ivi contenuti, con particolare riferimento a quello di cui alla lettera c), che dispone la trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, in cui confluiranno tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato. Con riguardo all'articolo 8, richiede un'integrazione della relazione tecnica, al fine di escludere effetti onerosi - con particolare riferimento al trattamento del personale - derivanti dall'inserimento degli ordini professionali nel novero delle "amministrazioni pubbliche" (lettera e)) e degli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie nel novero dei "soggetti di rilievo pubblico" (lettera f)). Con riferimento all'articolo 9, richiede elementi di approfondimento sugli effetti - anche in termini di trattamento del personale - derivanti dal trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze relative al registro delle imprese attualmente spettanti alle camere di commercio (lettera d)). Altresì, segnala che l'eliminazione del diritto annuale a carico delle imprese (lettera a)) comporta effetti finanziari ingenti sul sistema camerale, visto che esso rappresenta circa il settanta per cento delle relative entrate. Per quanto riguarda l'articolo 10 sulla riforma della dirigenza pubblica, sottolinea la necessità di integrare la relazione tecnica, con particolare riferimento ai profili finanziari di previsioni quali l'eliminazione della distinzione per fasce della carriera dirigenziale (lettera b), n. 1); istituzione di tre distinte commissioni per la dirigenza statale, regionale e locale (lettera b), nn. 1, 2 e 3); possibilità di confluenza nel ruolo unico dei dirigenti locali dei funzionari di fascia C iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali (lettera b), nn. 4); facoltà di nomina di un dirigente apicale per gli enti locali - presumibilmente i comuni di piccole dimensioni - privi di figure dirigenziali (lettera b), n. 4); attribuzioni e ordinamento della Scuola nazionale dell'amministrazione (lettera c), n. 3 e lettera d)); trattamento economico dei dirigenti privi di incarico (lettera g)); confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale (lettera l)); riequilibrio, nella fase transitoria, dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali (lettera m)). In merito, poi, alla lettera c), nn. 1 e 2, segnala che la previsione della possibilità, per gli organi costituzionali, di reclutare personale attraverso il corso-concorso e il concorso ivi disciplinati appare lesiva del principio di autonomia organizzativa degli organi in questione. In relazione all'articolo 11, comma 4, segnala il rischio di una dequalificazione della spesa oltre che di una problematica concernente la spendibilità delle risorse, posto il carattere in conto capitale delle spese finanziate a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione, che viene decurtato per finanziare il fondo per il funzionamento dei servizi per la prima infanzia presso enti e reparti del Ministero della difesa. Inoltre, occorre appurare l'idoneità del fondo per lo sviluppo e la coesione a finanziare un onere di carattere strutturale, posto che la legge di stabilità (nella tabella C allegata) dovrebbe limitare a coprire l'eventuale parte incrementale della spesa. In merito all'articolo 13, comma 1, lettera g), chiede elementi volti a chiarire gli effetti finanziari connessi al progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni. Occorre, inoltre, approfondire le implicazioni, anche in termini di trattamento giuridico ed economico del personale, dell'articolo 14, comma 1, lettera e), che prevede la razionalizzazione ed il rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti ed il reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica. Con riguardo all'articolo 15, sul riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, richiede elementi circa gli effetti finanziari della lettera l) sui meccanismi di premialità per gli enti locali che ricorrono a procedure di evidenza pubblica, della lettera m) sulla disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti, n), sulla definizione dei regimi tariffari e della lettera o) sulle funzioni di governo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. In merito, infine, all'articolo 16, occorre valutare l'inserimento - in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità - di una previsione volta a subordinare l'emanazione dei decreti recanti oneri non coperti all'interno dei decreti stessi alla preventiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti recanti la necessaria copertura. 
Per ulteriori rilievi, fa rinvio alla Nota n. 64 del 2014 del Servizio del bilancio.
Il vice ministro MORANDO riferisce che il Ministero dell'economia sarà a breve in grado di fornire i riscontri richiesti. Anticipa che la questione concernente il trasferimento delle funzioni relative al Registro delle imprese, disposto con l'articolo 9, è già in corso una riflessione volta ad individuare una soluzione che non comporti oneri finanziari per l'erario. Il Ministero dello sviluppo economico, che nel testo sarebbe l'attributario delle funzioni in questione, ha infatti proposto il loro svolgimento tramite gli uffici periferici dello stesso Ministero, che però il testo del disegno di legge provvede a sopprimere. Il Dicastero propone inoltre di incamerare i contributi oggi destinati dalle imprese alle Camere di commercio, facendo così venire meno il vantaggio alla parte imprenditoriale conseguito con le norme proposte.
Il PRESIDENTE conviene con la necessità di un supplemento di riflessione, dal momento che allo stato attuale l'articolo 9 appare evidentemente scoperto.
Il vice ministro MORANDO concorda che la questione concernente l'articolo 9 appare la più complessa, mentre sulle restanti osservazioni al testo ritiene probabilmente più agevole la formulazione di risposte da parte del Governo.
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) pone al Governo una questione relativa all'articolo 8, chiedendosi in particolare come mai sia necessario specificare l'assenza di oneri per lo Stato in relazione al personale degli enti ordinistici, essendo notoriamente gli stessi finanziati in via esclusiva dagli iscritti.
Il vice ministro MORANDO sottolinea come l'inclusione degli ordini professionali tra le Pubbliche amministrazioni disposta dal testo, a prescindere da una sua valutazione nel merito, comporti di per sé la necessità di una indagine - secondo i criteri Eurostat - al fine di escludere aggravi per l'indebitamento statale. Tale circostanza ha comportato la necessità della specificazione individuata dal senatore Mandelli.
Il PRESIDENTE considera prioritario risolvere il punto nel merito, perché una eventuale diversa qualificazione degli enti ordinistici nel testo potrebbe far venir meno il riflesso finanziario di cui si discute. Conclude, in ogni caso, ricordando che la Commissione attende i puntuali riscontri del Governo alle osservazioni sollevate.
Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
Si veda, in ordine agli aspetti finanziari del provvedimento, anche l'intervento del Presidente della Corte dei Conti Squittieri nell'audizione in Commissione Affari Costituzionali.

Il Senato approva il DDL di conversione del DL Sblocca Italia: le novità

Nel precedente post Il DDL di conversione del DL 133/2014 (cd Slocca Italia) approda in Senato: novità in tema di autotutela amministrativa avevamo annunciato che dopo l'approvazione in data 30 ottobre da parte della Camera dei Deputati, approdava in Senato il DDL di conversione in legge, con modificazioni, del DL 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

Il DDL aveva assunto il numero 1651.
Il Senato, con comunicato del 7 novembre 2014 ha reso noto che il DDL di conversione in Legge del Decreto - Legge 133 del 12 settembre 2014 recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" ,approvato prima alla Camera dei Deputati il 30 ottobre 2014 è stato approvato al Senato il 5 novembre 2014 con 157 voti favorevoli e 110 contrari, il disegno di legge n.1651 di conversione del decreto-legge è composto da dieci capi distinti per settore d'intervento, ovvero rispettivamente, misure per l'apertura dei cantieri, potenziamento reti autostradali e di telecomunicazioni, materia ambientale, misure per la semplificazione burocratica, edilizia, misure urgenti in materia di porti e aeroporti, imprese, materia energia, ammortizzatori sociali in deroga ed ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali. 
La Fondazione Logos PA mette a disposizione, sul proprio sito, una raccolta degli ultimi documenti pubblicati sul Decreto Sblocca Italia, per meglio comprendere l'iter del Provvedimento.

venerdì 7 novembre 2014

Il Segretario garante della trasparenza


"Il Segretario Comunale non esercita esclusivamente funzioni di direzione (funzioni per lo più aggiuntive ed occasionali), ma è posto in posizione apicale, coordina la dirigenza locale e svolge un ruolo di raccordo complessivo tra sfera politica ed amministrativa. Solo in tal modo può assicurare il ruolo essenziale di garanzia complessiva. Garanzia per l’intero ordinamento, per i cittadini, per le forze di maggioranza e per quelle di opposizione. Nessun altro ruolo, se non quello di vertice apicale della struttura, potrebbe assicurare tale funzione.


Ma la posizione apicale non è l’unica condizione per svolgere tale ruolo: è indispensabile anche che la provenienza di tale figura sia esterna (rispetto alle problematiche locali), con provenienza da un bacino di soggetti che svolgono esclusivamente tale funzione. Sono questi requisiti imprescindibili per svolgere una funzione di garanzia complessiva, richiesta dalla assoluta specificità del contesto amministrativo".

E' un passo della riflessione del collega Adriano Marini Servono ancora i Segretari nei comuni?, che ho voluto richiamare prima di una notizia raccolta nella rete che riporto integralmente.
Il Movimento 5 Stelle commenta: “Il Segretario Generale garante della trasparenza”
Il Movimento 5 Stelle ringrazia il Segretario Generale del Comune di Monsummano Terme che interviene a garantire l’accesso agli atti in favore del consigliere Alberto Natali. Il Dott. Celestino Tranfaglia, recentemente insediato ai vertici dell’amministrazione pubblica, è stato chiamato ad intervenire in merito al diniego opposto alla richiesta di accesso agli atti relativi alla ex-pretura ed i suoi progetti. Grazie al suo intervento è stato garantito il diritto di controllo proprio dei consiglieri di minoranza che invece era stato impedito in prima istanza. Ad oggi si incontrano ancora ostacoli burocratici ad ottenere copia dei documenti ma almeno si trova l’appoggio legale ed il sostegno all’interno della stessa amministrazione. Si ritiene importante ricordare ai cittadini che è invece espressa intenzione del Presidente del Consiglio Renzi (punto 13 della lettera ai dipendenti pubblici del 30 aprile 2014) abolire la figura istituzionale del Segretario Comunale. 

Quali novità per la fiscalità comunale per l’anno 2014

Il tema della finanza locale è stato contraddistinto, ormai da molti anni, da un acceso dibattito politico-istituzionale. Anche per l’anno 2014 numerosi sono i provvedimenti legislativi che hanno inciso in materia. In relazione alla fiscalità comunale, da ultimi, la legge n. 147/2013 (la legge di stabilità per l’anno 2014), il decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e il decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
La rivista on line Amministrazione in cammino ha pubblicato un articolo che approfondisce i citati temi di Roberto Pacella dal titolo Quali novità per la fiscalità comunale per l’anno 2014.
Questo il sommario dell'articolo:
1. I più recenti provvedimenti legislativi che hanno innovato la finanza comunale per l’anno 2014. – 2. La nuova fiscalità locale. L’imposta unica comunale (IUC). – 3. L’imposta municipale propria (IMU). 4. Il tributo per i servizi indivisibili (TASI). – 5. La tassa sui rifiuti (TARI). – 6. Il fondo di solidarietà comunale. – 7. L’imposta di scopo. – 8. Conclusioni.

giovedì 6 novembre 2014

ANAC: bozza di determinazione in ordine alla nuova disciplina del soccorso istruttorio

L’articolo 39 del DL. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014, definisce una nuova disciplina per la gestione delle criticità rilevate dal seggio di gara o dalla commissione giudicatrice nelle dichiarazioni prodotte dalle imprese per attestare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del codice dei contratti pubblici, che si applica alle gare bandite dopo il 25 giugno.
In un precedente post abbiamo segnalato due articoli di dottrina, che approfondiscono il contenuto delle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nuova disciplina del soccorso istruttorio).
L'ANAC ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di Determinazione ‘Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163’. Tale determinazione si prefigge lo scopo di fornire guida ed assistenza alle stazioni appaltanti, nell’individuazione delle omissioni, incompletezze ed irregolarità sanabili con riferimento agli elementi e alle dichiarazioni che i concorrenti devono produrre in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara, riconducibili alle diverse categorie delle cause tassative di esclusione già oggetto di disamina nella Determinazione n. 4/2012, verificandone le disposizioni di riferimento ed evidenziandone il carattere di resistenza, ovvero di cedevolezza, rispetto alla nuova disciplina.
Data la rilevanza ed il carattere innovativo dell’argomento, l’Autorità ha deliberato di effettuare una consultazione degli operatori del mercato e delle amministrazioni coinvolte sul testo della futura determinazione.
I soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 19 novembre p.v., ore 14.00, mediante la compilazione dell’apposito modello formato .pdf che, unitamente agli estremi identificativi del mittente, consente l’inserimento di un testo libero fino a 10.000 battute. I contributi pervenuti saranno pubblicati sul sito dell’Autorità, in forma non anonima, salvo che vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.
Documento di consultazione: bozza di determinazione.
In argomento si veda l'articolo pubblicato su ItaliaOggi di Andrea Mascolini dal titolo Appalti, quando la forma è tutto.

Il testo ufficiale dell'odg approvato dal Consiglio Regionale della Campania a tutela dei Segretari comunali

In un precedente post abbiamo dato notizia che anche la Regione Campania ha approvato, all'unanimità, un ordine del giorno teso a salvaguardare il ruolo del Segretario comunale. 

Il collega Francesco Nazzaro, ci ha trasmesso il documento ufficiale approvato dal Consiglio Regionale della Campania.
Un ringraziamento per il particolare interessamento alla problematica l'Avv.to Ugo de Flaviis, Consigliere Regionale della Campania.

Qui il testo dell'odg approvato il 5 novembre dal Consiglio Regionale della Campania.
Questa la dichiarazione in merito all'odg approvato di Pietro Foglia, presidente del Consiglio Regionale della Campania "La cancellazione dei segretari comunali priverebbe i Comuni di quei dirigenti che rappresentano una figura di garanzia per la conformità dell'azione amministrativa alle leggi ed ai regolamenti. Il disegno di legge attualmente all'esame della commissione Affari costituzionali del Senato prevede l'abolizione di questa figura, sostituendola con figure selezionate attraverso processi del tutto privi di criteri meritocratici. Ritengo, invece, che per realizzare correttamente il sistema autonomistico è necessario affrontare il problema delle garanzie e dei controlli interni, nonché quello della responsabilità della direzione operativa degli enti locali, rafforzando la figura dei segretario generali, soggetti che operano per la legalità e per il buon funzionamento dei Comuni" (fonte: ilciriaco.it).

I diritti di rogito dopo il DL. 90/2014 (conv. con L. 114/2014): il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 275/2014

Il collega Luca Costantini ci ha trasmesso la deliberazione n. 275 del 29 ottobre 2014 della Corte dei Conti della Lombardia,  con la quale la sezione lombarda si è espressa per prima sulla corretta applicazione della nuova disciplina in tema di diritti di rogito, confermando l'interpretazione già fornita dall'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali.

In sede di conversione, l'art. 10 del DL 90/2014 che prevedeva originariamente l'abolizione dei diritti di rogito, è stato "corretto" dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, introducendo, in particolare, alla previsione iniziale il comma 2-bis, a norma del quale "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 ella tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento". Tale norma è stata poi definitivamente approvata in sede di conversione del DL 90/2014, operata con L. 114/2014.

La Corte dei Conti della Lombardia interviene a far chiarezza (su una norma a mio modestissimo parere estremamente chiara), in merito ai Segretari comunali che hanno diritto ancora a percepire i diritti di rogito. "La norma prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l'erogazione di una quota dei proventi. La prima, quella dei Segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario preposto. La seconda, quella dei Segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui àncora l'attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del Comune di assegnazione".

Dalla Campania altro no all'unanimità all'abolizione della figura del Segretario comunale


Ieri sera il collega Francesco Nazzaro mi ha comunicato che anche la Regione Campania ha approvato un ordine del giorno teso a salvaguardare il ruolo del Segretario comunale, ringraziando per il particolare interessamento alla problematica l'Avv.to Ugo de Flaviis, Consigliere Regionale della Campania.
Dopo le Regioni Marche, Lombardia e Puglia, Liguria, è ora la Campania ad aver detto no all'unanimità all'abolizione della figura del Segretario comunale.
L'ordine del giorno secondo quanto si apprende dal sito campanianotizie.com è stato approvato anche questa volta all'unanimità.
Quanto al testo, in attesa di conoscere quello ufficiale, segnaliamo che sul sito dell'Associazione Vighenzi è pubblicato un ordine del giorno diffuso su FB da alcuni colleghi. Questo il testo:
ORDINE DEL GIORNO
Il Consiglio Regionale della Campania,
Premesso
Che il disegno di legge nazionale n. 1577, attualmente all’esame della commissione Affari costituzionale del Senato, prevede l’abolizione della figura del segretario comunale. Disposizione che si lega ad una norma inserita nel decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”), che consente l’assunzione diretta senza titoli di studio, senza concorso e con una retribuzione dirigenziale, di fiduciari-portaborse, ed è stato inoltre disposto “l’ampliamento del contingente di dirigenti assunti senza concorso ma tramite semplici selezioni”.
Considerato
Che la cancellazione dei segretari comunali priverebbe i Comuni dei dirigenti che operano per l’attuazione del programma politico/amministrativo e che rappresentano una figura di garanzia per la conformità dell'azione amministrativa degli enti locali alle leggi e ai regolamenti, sostituendoli con figure selezionate attraverso processi del tutto privi di criteri meritocratici, e che per realizzare correttamente il sistema autonomistico è necessario affrontare il problema delle garanzie di sistema e dei controlli interni, oltre che quello della responsabilità nella direzione operativa degli enti locali, che invece la riforma in discussione omette di considerare,
Impegna
Il Presidente della Giunta regionale a porre in essere tutti gli strumenti di sua competenza a difesa della figura del segretario comunale, rendendo ancora più efficace la sua funzione di soggetto dirigenziale e di vertice che opera per la legalità e per il buon funzionamento dei Comuni, in una revisione complessiva del disegno autonomistico, ivi compreso il ruolo delle Regioni.
Si veda anche il successivo post Il testo ufficiale dell'odg approvato dal Consiglio Regionale della Campania a tutela dei Segretari comunali.

L’unione di comuni nell’ordinamento finanziario e contabile tra bilancio classico e bilancio armonizzato

Pubblicato dalla rivista on line diritto.it un articolo di Luigino Sergio L’unione di comuni nell'ordinamento finanziario e contabile tra bilancio classico e bilancio armonizzato.

Dello stesso autore pubblicato anche dal sito studiocataldi.it un articolo dal titolo Una nuova endiadi: piccoli comuni e unioni di comuni come facce della medesima medaglia

mercoledì 5 novembre 2014

A Milano convocata sabato 8 novembre un'Assemblea Nazionale dell'Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali

ASSEMBLEA NAZIONALE 

DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
A tutti i componenti del Consiglio Nazionale
A tutti i Segretari Comunali e Provinciali
Care/i Colleghe/i,
mai come oggi è in discussione la storia dei Segretari Comunali e Provinciali e mai come oggi è concreto il rischio che prevalga l’idea che questa storia debba finire e che i Segretari non siano più utili al Paese e agli Enti Locali.
L’Unione chiama allora a raccolta l’intera Categoria, organizzando nell’ambito della XXXI Assemblea Nazionale dell’Anci una Assemblea Nazionale della Categoria, aperta a tutti i Segretari, invitando anche le altre Organizzazioni Sindacali e Associazioni di Segretari.
Sarà importante far sentire la nostra voce proprio in quella sede, e sarà importante farlo discutendo fra noi liberamente le nostre idee, le nostre proposte, perché solo dal confronto può ritrovarsi l’unità dell’intera categoria su un nuovo inizio.
All’Assemblea saranno invitati ad intervenire anche i rappresentanti delle Autonomie Locali e delle Istituzioni: a loro diremo insieme che non vogliamo misurarci sulla fine di una storia ma sull’inizio di un nuovo futuro, perché i Segretari possano essere, ancora e più che mai, utili al Paese e agli Enti Locali. 
XXXI^ ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI
SABATO 8 NOVEMBRE ALLE ORE 9.30 
MILANO- FIERA MILANO CITY- MICO- SALA ENEL
ASSEMBLEA NAZIONALE 
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
“UNA GRANDE RIFORMA DEI SEGRETARI 
e’ una grande riforma PER gli enti locali”

        Il Presidente                                     Il Segretario Nazionale
    Tommaso Stufano                                 Alfredo Ricciardi

La legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare gli atti dell’organo di cui fanno parte (Commento a TAR Sardegna sent. n. 815/2014)

In precedenti post avevamo segnalato decisioni di giurisprudenza relative alla legittimazione da parte dei consiglieri comunali ad impugnare le deliberazioni dell'organo di cui fanno parte. Avevamo segnalato prima la  sentenza emessa dal Cons. St. n. 593/2014 e poi la decisione del TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. n. 1602 del 6/10/2014.
Segnaliamo ora l'articolo La legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare gli atti dell’organo di cui fanno parte di Gerolamo Taras di commento alla sentenza del TAR per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 815 del 15/10/2014, pubblicata sul sito StudioCataldi.it.

L’istituto della “Valutazione” è obbligatorio anche per il segretario comunale?

Di seguito si riporta l'orientamento applicativo dell'ARAN (SEG_041_Orientamenti_Applicativi) in merito alla valutazione del Segretario comunale.
In proposito, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) in generale, si deve evidenziare che, base alle previsioni del Titolo II del D.Lgs.n.150, tutte le amministrazioni adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare non solo la performance organizzativa ma anche quella individuale, con riferimento a tutte le categorie di personale presenti nell’ente (dirigenti e non dirigenti);
b) con riferimento poi alla particolare ipotesi del segretario comunale, si deve ricordare anche che allo stesso, l’indennità di risultato non può essere erogata in modo automatico e per il solo servizio prestato; infatti, l’art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, stabilisce che la corresponsione di tale voce retributiva può avvenire solo nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite e cioè:
1) preventiva determinazione dell’ammontare della retribuzione di risultato che può essere riconosciuta al segretario, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa;
2) preventiva fissazione e formale conferimento al segretario di precisi obiettivi, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale;
3) valutazione annuale degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal segretario da parte degli enti che, a tal fine, utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata, in coerenza con le previsioni del Titolo II del D.Lgs.n.150/2009, in materia di definizione di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.

Trasferimento di sede per esercizio di mandato elettivo (TAR Molise sent. n. 560/2014)

Sul sito publika.it è segnalata la sentenza del TAR Molise, sezione I, n. 560, depositata in data 24 ottobre 2014, della quale vengono riportati i seguenti passi:
"La materia del contendere verte sull’interpretazione dell’art. 78, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui afferma che 'Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità'.
Assume l’Amministrazione intimata che il dipendente non avrebbe un diritto soggettivo al trasferimento, che le esigenze di servizio sarebbero comunque prevalenti e, soprattutto, che l’obbligo di esaminare la domanda di avvicinamento 'con criteri di priorità' varrebbe solo ed esclusivamente nell’ambito delle ordinarie procedure di trasferimento del personale.
... la tesi dell’Amministrazione resistente è che 'soltanto ove siano attivate ... le ordinarie procedure di trasferimento gestite a domanda si costituirà l’onere di congruamente valutare la richiesta della ... di essere trasferito nella richiesta sede poiché, come detto, la citata normativa prevede l’obbligo per il datore di lavoro, ex art. 78, comma 6, di esaminare con criteri di priorità la richiesta di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo, non il diritto soggettivo del trasferimento nella sede richiesta del lavoratore – amministratore. Quanto premesso costituisce motivo ostativo all’accoglimento della richiesta ...'.
Senonché, una tale interpretazione è stata disattesa dal Consiglio di Stato, IV Sezione, il quale - con la sentenza n. 705 del 14 febbraio 2012 - ha invece osservato che 'la Sezione non condivide l’interpretazione data dal primo giudice al disposto dell’art. 78, comma 6, del d.P.R. nr. 267 del 2000, laddove impone all’Amministrazione di valutare con priorità l’istanza di avvicinamento temporaneo proposta dal dipendente il quale faccia valere il proprio interesse a un più agevole esercizio del mandato elettivo'. Secondo la sentenza impugnata, la predetta 'priorità”'consisterebbe unicamente nell’obbligo di assicurare al dipendente in questione una sorta di 'corsia preferenziale' in occasione delle ordinarie procedure di trasferimento e mobilità, esaminandone la posizione prima di quelle di altri dipendenti pure collocati anteriormente in graduatoria, ma tutto ciò a condizione che procedure di trasferimento siano effettivamente indette (in difetto di ciò, non potendo comunque trovare applicazione la disposizione in commento). Al contrario, la Sezione condivide il diffuso indirizzo secondo cui 'la norma de qua va intesa nel senso che questo tipo di trasferimento (temporaneo, in quanto legato al mandato amministrativo) va mantenuto al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, anche per non penalizzare le aspettative di chi è inserito anche da lungo tempo nelle relative graduatorie, e deve essere istruito a parte, come del resto tutte le domande di trasferimento presentate per avvalersi di specifici benefici previsti dalla legge'.
... Peraltro, la richiamata sentenza del giudice d’appello ha anche precisato che la disposizione in questione non fa sorgere alcun diritto soggettivo al trasferimento in capo al dipendente, dovendo comunque l’istanza essere esaminata tenendo conto delle esigenze organizzative dell’Amministrazione e compatibilmente con esse.
Al contempo, però, ha precisato che l’eventuale diniego deve essere assistito da uno specifico e puntuale richiamo di esigenze logistiche e organizzative dell’Amministrazione (posti vacanti o coperti nella sede di servizio, eventuali scoperture nelle sedi vicine al Comune di auspicata destinazione etc.)', aggiungendo che l’obbligo di una motivazione puntuale ed analitica, 'alla stregua dei parametri e criteri indicati dal più volte citato art. 78, discende dal diretto coinvolgimento, nelle valutazioni compiute sull’istanza de qua, dei diritti connessi all’elettorato passivo e riconducibili a una situazione soggettiva costituzionalmente protetta ex art. 51 Cost.".

martedì 4 novembre 2014

Pubblicato il bando per il corso Se.F.A 2014

In data 04/11/2014 è stato adottato il Decreto del Prefetto Dott. Umberto Cimmino, n. 18090(P), avente ad oggetto “Corso di specializzazione di cui all’art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 465/97, denominato “Se.F.A 2014”. Bando di ammissione e relativo schema di domanda di ammissione.”

In relazione alla data di pubblicazione del bando (04/11/2014), le domande di ammissione al corso dovranno essere inviate entro il termine perentorio del 04/12/2014.

Pubblicato il bando per il corso Spe.S 2014

In data 04/11/2014 è stato adottato il Decreto del Prefetto Dott. Umberto Cimmino, n. 18087 (P), avente ad oggetto “Corso di specializzazione di cui all’art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 465/97, denominato “Spe.S 2014”. Bando di ammissione e schema di domanda di ammissione.”

In relazione alla data di pubblicazione del bando (04/11/2014), le domande di ammissione al corso dovranno essere inviate entro il termine perentorio del 04/12/2014.

Riprende in Commissione Affari Costituzionali l'esame del DDL 1577 di riorganizzazione della PA

In un precedente post avevamo segnalato che conclusa l'indagine conoscitiva e scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, in Commissione Affari Costituzionali del Senato si sarebbe lavorato la scorsa settimana sul DDL 1577. Secondo quanto dichiarato dal Ministro Madia a SkyTg24, in particolare nella scorsa settimana la Commissione avrebbe approfondito il tema dei Segretari comunali.
In realtà oltre gli interventi, riportati in altro post, della Sen. De Petris (Misto-SEL) e del Sen. Bruno (FI-PdL XVII) nella seduta del 28 ottobre, vi è stato soltanto un altro intervento nel dibattito in Commissione riguardante i Segretari comunali, ad opera del Sen. Crimi (M5S), il quale nel suo intervento ha illustrato, accanto ad un emendamento soppressivo del numero 4 della lettera b) del comma 1, finalizzato al mantenimento di tale figura professionale, gli emendamenti 10.76 e 10.77 prevedono l'istituzione di un'apposita sezione del ruolo unico dei dirigenti, per salvaguardarne le specificità (seduta del 29 ottobre).
Nel calendario della Commissione Affari Costituzionali di questa settimana è prevista soltanto per oggi all'ordine del giorno il seguito dell'esame del DDL 1577.
In merito agli emendamenti presentati relativi all'art. 10 del DDL, si rimanda al precedente post Pubblicati sul sito del Senato gli emendamenti al DDL 1577 di riorganizzazione della PA.

Pubblicati sul sito del Senato gli emendamenti al DDL 1577 di riorganizzazione della PA

In un precedente post avevamo dato conto dell'inizio la scorsa settimana della discussione in Commissione Affari Costituzionali del Senato degli emendamenti presentati al DDL 1577 di Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche.
In particolare avevamo segnalato gli interventi della Sen. De Petris (Misto-SEL) e del Sen. Bruno (FI-PdL XVII) nella seduta del 28 ottobre. 
Nello stesso post avevamo segnalato la pubblicazione di una bozza non corretta degli emendamenti al DDL 1577.
Segnaliamo ora la pubblicazione sul sito del Senato del fascicolo completo degli emendamenti al DDL.
E' possibile consultare direttamente gli emendamenti che riguardano in particolare l'art. 10 del DDL, norma riguardante la dirigenza pubblica ed i Segretari comunali. Da segnalare in merito ai Segretari comunali anche una proposta di stralcio dell'intera disciplina contenuta nel DDL.
In merito agli emendamenti al DDL 1577 di riorganizzazione della PA riguardanti i Segretari comunali si vedano anche i precedenti post:

lunedì 3 novembre 2014

Le informazioni sugli amministratori: riflessioni sulla delibera ANAC 144/2014

In un precedente post abbiamo dato atto che l'ANAC,  dopo l’emanazione della delibera n. 65 del 2013, avendo ricevuto numerose osservazioni dalle amministrazioni. Inoltre, sono stati posti all'Autorità ulteriori quesiti relativi all'applicazione dell’art.14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
L’entrata in vigore del nuovo testo dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, così come modificato dall’articolo 24-bis del d.l. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014, poi, ha chiarito definitivamente l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni dell’intero decreto.
Tutto ciò ha reso necessario pronunciarsi nuovamente sulla materia degli obblighi di pubblicazione, cosa avvenuta con Deliberazione n. 144/2014.
Il contenuto della citata deliberazione n. 144/2014 è ora oggetto di approfondimento in un articolo di Arturo Bianco dal titolo Le informazioni sugli amministratori.
Qui il link all'articolo integrale di A. Bianco Le informazioni sugli amministratori.

Rapporto tra scorrimento delle graduatorie e mobilità volontaria

In due precedenti post avevamo segnalato due sentenze in materia di scorrimento delle graduatorie di concorso. 
In particolare, si erano segnalate due recenti decisioni del Consiglio di stato, la sentenza n. 4438 del 29 agosto 2014 e la n. 4999 del 8 ottobre 2014.
Con le citate decisioni il giudice amministrativo aveva confermato che l'art. 91, comma 4, del T.U.E.L., nella parte in cui esclude la validità delle graduatorie di idonei derivanti da precedenti concorsi nel caso in cui i posti di cui si tratta siano istituiti o trasformati successivamente alla indizione del concorso medesimo, afferma un principio generale valido per tutte le Amministrazioni.
L'argomento è ora approfondito in un articolo di Arturo Bianco dal titolo La utilizzazione delle graduatorie, articolo in cui si analizza anche il rapporto tra gli istituti dello scorrimento della graduatoria e della mobilità volontaria. In particolare si cita la sentenza n. 4361/2014 del Consiglio di Stato, nella quale viene precisato che “l’ordinamento esprime un deciso favore per lo scorrimento della graduatoria, quale modalità di reclutamento rispetto al quale la mobilità è recessiva".
Il link all'articolo completo di A. Bianco La utilizzazione delle graduatorie.

L'ANAC rendiconta on line gli esiti dell’attività di vigilanza sulle segnalazioni in materia di trasparenza

L’ANAC ha deciso di rendere noto, con aggiornamento periodico, gli esiti dell’attività di vigilanza svolta a seguito delle segnalazioni ricevute sull’inosservanza degli obblighi di pubblicazione. Si tratta prevalentemente delle segnalazioni pervenute mediante la piattaforma web Comunica con l’Autorità.
Allo scopo, alla pagina web Monitoraggio – Vigilanza su segnalazioni della sezione Trasparenza ed Integrità del sito istituzionale, l’Autorità pubblica un prospetto sintetico di rendicontazione dal quale risultano, suddivise per comparto, le amministrazioni monitorate e, per ciascuna di esse, la/le inosservanza/e segnalata/e e gli esiti delle verifiche condotte dalla struttura operativa dell’Autorità.
Le segnalazioni pervenute all’Autorità dal 1 gennaio al 24 ottobre 2014 sono state 258. Di queste 27 riguardano dati relativi ad enti già monitorati d’ufficio dall’Autorità.
Le restanti 231 sono state trattate nell’ambito della vigilanza su istanza di parte che prevede due successivi livelli di verifica:
Prima verifica sulle inosservanze segnalate
L’Autorità, ricevuta la segnalazione, ne verifica la fondatezza sul sito web istituzionale dell’amministrazione segnalata.
Alla data del 24 ottobre 2014, l’Autorità ha:
  • accertato 163 enti inadempienti sugli obblighi di trasparenza e richiesto agli stessi di adeguarsi alle previsioni del d.lgs. 33/2013, entro una scadenza prestabilita, rimuovendo le inosservanze accertate;
  • accertato l’infondatezza di 12 segnalazioni e disposto la loro archiviazione.
Seconda verifica sull’adeguamento richiesto
Al termine della scadenza fissata dall’Autorità per l‘adeguamento da parte dell’amministrazione, l’Autorità, sia in caso di risposta dell’amministrazione che in assenza della stessa, verifica l’adeguamento del sito web istituzionale dell’amministrazione al contenuto della richiesta dell’Autorità.
Alla data del 24 ottobre 2014, sono state effettuate 108 verifiche di adeguamento.
Gli esiti sono stati (v. grafico):
  • 60 amministrazioni (55%) si sono adeguate pienamente alle richieste dell’Autorità;
  • 32 amministrazioni (30%) si sono adeguate parzialmente alle richieste dell’Autorità;
  • 16 amministrazioni (15%) non si sono adeguate alle richieste dell’Autorità.
Nei casi di adeguamento parziale o non adeguamento, l’Autorità ha avviato ulteriori iniziative, di diffida o ordine, tese alla rimozione dell’inosservanza.
Il prospetto che segue rendiconta nel dettaglio gli esiti delle verifiche condotte dall’Autorità alla data del 24 ottobre 2014.
Fonte: ANAC.

domenica 2 novembre 2014

Caso De Magistris: il TAR Campania (ord. n. 1801/2014) solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, c. 5, Dlgs. n. 235/12

La rivista on line ildirittoamministrativo.it ha segnalato l'ordinanza del TAR Campania - Napoli, Sez. I, n. 1801 del 30 ottobre 2014, con la quale i giudici amministrativi campani hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, c. 5, Dlgs. n. 235/12, riguardante la sospensione dalla carica di Sindaco.

Si rammenta che il D. Lgs n. 235/12, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, è stato emanato sulla base della delega contenuta nell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Questa la segnalazione a cura della rivista ildirittoamministrativo.it:

Con la pronuncia in epigrafe i Giudici campani affrontano le numerose censure, sia sotto il profilo di legittimità costituzionale che sotto l’aspetto della legittimità, riguardanti la sospensione dalle cariche elettive – di cui all’articolo 11 del D. Lgs n. 235/12 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), applicato nel caso in esame ai danni del Sindaco della città di Napoli.

Peraltro, in primo luogo risolvono la preliminare questione di giurisdizione, ravvisando nell’avvenuta compressione del diritto di elettorato passivo rango di interesse legittimo. Infatti, avendo superato la ritenuta natura vincolata dell’attività con cui il Prefetto avrebbe disposto la sospensione quivi censurata, il Collegio partenopeo vi scorge, semmai, natura provvedimentale.

Si tratta, infatti, di un’attività di verifica circa la sussistenza delle condizioni che la legge, nel caso di specie il D. Lgs del 2012, statuisce in vista dell’effetto finale. Applicando tali coordinate alla vicenda in esame, il Prefetto di Napoli avrebbe vagliato l’esistenza delle circostanze che, ope legis, parrebbero procurare la sospensione dalle cariche elettive.

Ne consegue, quindi, una compressione del diritto, di cui all’articolo 51 della Costituzione, derivata dall’immanenza di un potere autoritativo, con la conseguente spettanza alla giurisdizione amministrativa generale di legittimità.

Acclarata la questione anche sotto il profilo della competenza territoriale, correttamente adita in ambito campano, il Collegio prosegue ad esaminare gli altri aspetti sottolineati dal ricorrente/Sindaco sospeso.

Questi, anzitutto, pone in discussione la legittimità del provvedimento prefettizio di sospensione sotto due aspetti.

In primo luogo, il ricorrente lamenta l’avvenuta emissione dello stesso sulla base di un atto differente da quello che avrebbe dovuto costituirne il presupposto. Il Sindaco partenopeo, infatti, sarebbe stato rimosso dal mandato per effetto di un dispositivo di sentenza, atto che non figura tra i provvedimenti giudiziari che l’articolo 125 c.p.p. circoscrive, invece, alle sole categorie della sentenza, dell’ordinanza e del decreto. Tanto è vero, come si legge in ricorso, che il Prefetto, per accertare la sussistenza di quelle imputazioni ai sensi dell’art. 323 c.p. la cui condanna è stata causa di sospensione, ha dovuto richiamare il decreto che dispone il giudizio, atto ben distinto dalla sentenza.

Una questione simile, prosegue il ricorrente, non sarebbe di ordine meramente formale, dal momento che la conformazione strutturale e la caratterizzazione funzionale del procedimento disciplinato dall’articolo 11 del D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 tendono al raggiungimento di un punto di equilibrio tra la tutela dei diritti di elettorato attivo e passivo e la salvaguardia di valori costituzionali volti ad assicurare l’idoneità morale dei pubblici amministratori, proprio attraverso l’emanazione di una sentenza, la pubblicazione della cui motivazione costituisce il primo momento dal quale sarebbe possibile per l’autorità competente verificare la sussistenza della causa di sospensione dalla carica pubblica.

Da qui ne discenderebbe il secondo motivo di sospetta legittimità, ritenendo carente la motivazione dell’atto prefettizio; del resto, insiste il ricorrente, le cause di sospensione sono state rintracciate in un atto diverso dalla sentenza di condanna, come invece previsto dalla norma.

Le censure appena descritte, tuttavia, “cedono il passo” – per ragioni di pregiudizialità logica, alla verifica circa la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 11 del D.lgs. 31dicembre 2012 n. 235 – come sollevate da parte ricorrente; ove fondate, infatti, queste si rivelerebbero decisive ai fini dell’esercizio stesso del potere di sospensione, già esercitato, a prescindere, cioè, dal positivo accertamento di condizioni patologiche direttamente ascrivibili al decreto prefettizio di sospensione.

Il Collegio, passando in rassegna i quattro motivi di dubbia legittimità costituzionale dell’articolo 11 – 5’ co. del D. Lgs n. 235/12, ne accoglie solamente uno, decidendo di sospendere il giudizio in esame, rimetterne gli atti ai Giudici della Consulta e, nelle more, concedere una misura cautelare interinale al ricorrente.

Più nel dettaglio, il Giudice territoriale oltrepassa, statuendone la manifesta infondatezza, le doglianze riguardo ad un possibile superamento della legge delega.

In particolare, con riguardo all’articolo 1, comma 64, lettera h) della legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita') nella pubblica Amministrazione, laddove la sospensione dal mandato di Sindaco sembrerebbe stata disposta, in origine, limitatamente ad ipotesi delittuose gravi, per nulla assimilabili a quella occorsa nel caso specifico. Parimenti infondata, del resto, la ritenuta violazione del principio di proporzionalità: la causa di sospensione ravvisata in tale episodio risponde, comunque, ad ipotesi di indegnità morale che, sebbene differenti sotto il profilo del limite edittale rispetto a quelle designate dal Legislatore del 2012, parrebbero presentare la medesima sintomaticità indiziaria e procurare, pertanto, il medesimo effetto sospensivo.

Il Collegio partenopeo, invece, valuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta relativamente ai profili temporali di applicazione della norma di cui all’articolo 11 del D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235.

Il ricorrente ha lamentato, infatti, l’applicazione retroattiva della disposizione appena richiamata, a dispetto delle previsioni di cui all’articolo 11 delle Preleggi e dell’articolo 25 – 2’ co. della Costituzione che negano, entrambe, la possibilità che una norma di legge retroagisca, a maggior ragione quelle aventi “natura punitiva”, quindi di matrice penalistica, come quella in esame.

Ad avviso del ricorrente, in sostanza, la violazione del principio di irretroattività si sarebbe verificata sia con riferimento alla sua qualità di soggetto candidato, sia come incidente sulla sua attuale carica di Sindaco, la cui sospensione dalle funzioni sarebbe da qualificarsi come incandidabilità sopravvenuta.

Invero il Collegio non condivide del tutto quest’ultimo assunto, in considerazione del fatto che, valutati i fatti occorsi, quel che è oggetto di sospensione non è la candidabilità o meno del ricorrente ma, più che altro, la relativa permanenza in un incarico i cui effetti si sono già verificati.

Nel caso di specie, infatti, il provvedimento prefettizio impugnato costituisce espressione del potere di rilevazione di una causa ostativa alla prosecuzione dell’esercizio della carica di Sindaco, senza alcuna riferibilità anche alla presupposta e ormai superata qualità di candidato del ricorrente, la cui funzione ha da tempo esaurito i suoi effetti, evolutisi e confluiti nell’esito a lui favorevole della competizione elettorale. I Giudici evidenziano, infatti, cheviene, dunque, rispettato in pieno il tempus regit actum, oltrechè la dovuta sequenza procedimentale prevista per il procedimento elettorale.

Pertanto, nessuna sopravvenienza, né retroattività di norma sfavorevole; quel che è accaduto, nel caso concreto, è il profilarsi di una causa di sospensione, peraltro espressamente prevista dal Legislatore delegato del 2012, rispetto ad una ben precisa fase storica del procedimento elettorale, riguardo alla quale le situazioni giuridiche sono già definite e consolidate.

E’ condivisa, invece, la doglianza circa l’applicazione retroattiva della norma sospensiva – voluta nel 2012. Quest’ultimo effetto, peraltro conseguito anche a seguito di sentenza non definitiva, ha, indubbiamente, natura sanzionatoria; come tale, a maggior ragione non se ne comprende l’avvenuta retroazione.

E’ certo, infatti, che la sospensione di un amministratore da una carica per un fatto storicamente anteriore rispetto alla sua elezione, così come anteriore ne è il provvedimento giudiziario che a questo dà rilevanza, costituisca, oggettivamente, applicazione retroattiva della norma.

Il Collegio campano non comprende, pertanto, la ratio della compromissione di diritti di pari rango, quale quella avvenuta nell’ipotesi odierna.

A fronte della necessità di salvaguardare la dignità di chi ricopre cariche elettive - secondo il tenore del Legislatore del 2012, si riscontra, al tempo stesso, la disciplina del diritto di elettorato passivo – limitatamente al quale l’articolo 51 della Costituzione ha assegnato al Legislatore la delimitazione dei relativi spazi di estensione. Il tutto, come è naturale e come i Giudici campani adeguatamente ricordano, nei limiti fisiologici entro i quali alla legge stessa è consentito operare, cioè non retroattivamente.

Di conseguenza, il Collegio, condividendo la censura mossa dal ricorrente, ravvisa un dubbio di legittimità costituzionale riguardo a tale parte della norma.

L’avvenuto sbilanciamento in favore della previsione normativa del 2012, che prevede una simile misura cautelativa di salvaguardia della moralità dell’Amministrazione pubblica, al punto da anticiparla ad un provvedimento giurisdizionale non ancora definitivo, sembra contrapporsi ai comuni limiti del Legislatore ordinario in tema di gestione dell’elettorato passivo e relative delimitazioni temporali.

Pertanto, il Collegio ritiene necessario sottoporre alla Corte Costituzionale questione incidentale di legittimità costituzionale, rilevante ai fini della definizione del giudizio a quo, dell’articolo 11, primo comma, lettera a) del D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, in relazione all’articolo 10, primo comma lettera c) del medesimo Decreto legislativo.

L’avvenuta applicazione della norma, realizzata avvalendosi - quali presupposti - di fatti appartenenti al passato, produce un indubbio vulnus ai parametri costituzionali di cui agli articoli 2, 51 e 97 della Costituzione.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 23, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), il giudizio è sospeso fino alla definizione dell’incidente di costituzionalità appena descritto.
Nelle more, al fine di garantire pienezza ed effettività alla tutela giurisdizionale costituzionalmente siglata all’articolo 24, il Collegio campano predispone, a favore dell’odierno ricorrente, una misura cautelare "interinale", fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.
In argomento si veda anche G. Virga Destini incrociati (a proposito del caso De Magistris e quello di Berlusconi)