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domenica 28 settembre 2014

Il Servizio bilancio del Senato esprime forti dubbi sull'art. 10 del DDL 1577 di riorganizzazione delle PA

Pubblicata ieri la nota di lettura n. 64 del Servizio bilancio del Senato sul DDL di "Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche" (A.S. 1577), che all'art. 10 ricordiamo prevede la riforma della dirigenza pubblica e l'abolizione della figura del Segretario comunale e provinciale.
Queste le osservazioni del Servizio Bilancio del Senato sull'art. 10:
La RT (relazione tecnica) afferma che il dispositivo delega il Governo a riformare la dirigenza pubblica in base a principi e criteri direttivi che attengono all'istituzione di tre ruoli unici, rispettivamente, dei dirigenti dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, all'accesso alla dirigenza per concorso e per corso-concorso e al conferimento e alla durata degli incarichi.
La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, il dispositivo provvede al conferimento di una ampia delega volta al riordino della normativa vigente in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei servizi forniti dagli uffici pubblici, ivi fornendosi alle lettere a)-n) i criteri direttivi ed i principi di riferimento nella elaborazione dei decreti di attuazione.
Pur dovendo rinviare all'esame dei singoli decreti la valutazione dell'impatto dei profili che sono di volta in volta contemplati nel riordino in esame, va sin d'ora sottolineato che la RT si limita, al momento, a certificare solo che, ritenuto il tenore ordinamentale delle materie considerate, dalla attuazione della delega non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: senza fornire però gli elementi ed i dati che pure sarebbero necessari al fine di comprovare l'effettiva sostenibilità dell'affermazione come previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità.
In tal senso, per i profili di copertura, relativamente all'istituzione del ruolo della dirigenza statale (lettere a) e b)), pur considerando l'apposizione di una "specifica" clausola di neutralità, andrebbero perciò richiesti sin d'ora elementi informativi concernenti l'impatto organizzativo – finanziario presumibilmente connesso alla istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di una nuova commissione per la dirigenza statale (lettera b), punto 1)), le cui funzioni dovranno comprendere anche la verifica del rispetto dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali da parte delle amministrazioni, la verifica dell'utilizzo dei sistemi di valutazione al fine della conferma degli stessi nonché la preselezione dei candidati ad incarichi dirigenziali generali e ad uffici di vertice e la valutazione di congruità per gli altri incarichi dirigenziali (lettera e)). È chiaro che, anche in considerazione della complessità delle attribuzioni previste per tale organo, andrebbero acquisite adeguate rassicurazioni non solo in merito alla sostenibilità a l.v. degli oneri previsti in relazione ai compensi che spetteranno ai relativi componenti, ma anche in merito alla adeguatezza delle risorse umane e strumentali già scontate negli stanziamenti a legislazione vigente a fronte dei fabbisogni organici e di funzionamento che seguiranno dalla sua istituzione.
Elementi di tenore analogo andrebbero altresì acquisiti anche in merito alla istituzione di specifiche Commissioni aventi le medesime funzioni, in relazione alla istituzione del ruolo unico della dirigenza delle regioni (lettera b), punto 2) e della dirigenza degli enti locali (lettera b), punto 3). 
In riferimento poi alle modalità di accesso ai ruoli dirigenziali (lettera c)) e alla cura delle attività formative (lettera d)), sembrerebbe poi necessaria sin d'ora l'acquisizione di un supplemento di informazioni sul previsto affidamento alla Scuola nazionale dell'Amministrazione della gestione delle procedure di reclutamento dei dirigenti statali regionali e degli enti locali, nonché della esplicita possibilità, per quest'ultima, di avvalersi anche della collaborazione di altre scuole e istituzioni universitarie, nonché delle attività formative dedicate ai dirigenti dei tre ruoli. È chiaro, in tal senso, che andrebbero richiesti elementi idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità dei fabbisogni di funzionamento e finanziari che deriveranno alla Scuola per effetto dei compiti che vengono ad essa assegnati dalla riforma in esame; potendo, a rigore, la stessa Scuola avvalersi a tale fine delle sole risorse che sono già previste dalla legislazione vigente.
Inoltre, sempre per i profili di invarianza, va segnalato che il dispositivo prevede pure l'istituzione di una banca dati (lettera e)) al fine di gestire i profili professionali di ciascun dirigente dei tre ruoli, comprensivo degli elementi curricolari concernenti la tipologia e l'esito valutativo degli incarichi che gli stessi abbiano già ricoperto. Sulla sua attivazione e sulla possibilità di curane la tenuta e l'aggiornamento avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, andrebbero sin d'ora richiesti adeguati elementi di documentazione.
Elementi di valutazione, rispetto alla normativa attualmente in vigore, andrebbero poi richiesti sull'impatto "finanziario" del nuovo regime retributivo previsto per i dirigenti che siano privi di incarico, atteso che la lettera g) prevede espressamente che al loro collocamento in "disponibilità" – di cui non è precisata la durata – corrisponda il riconoscimento del trattamento economico "fondamentale" e della parte "fissa" della retribuzione: senza alcuna specificazione se trattasi di quella quota relativa alla sola retribuzione di "posizione" del dirigente. Componente, quest'ultima, che, ai sensi della successiva lettera l) del dispositivo, dovrà d'ora innanzi essere sempre "non" inferiore al 30 per cento della retribuzione totale, mentre quella di "risultato" non 
potrà mai eccedere il 15 per cento della medesima.
Nel contempo, andrebbero pure richieste delucidazioni in merito all'impatto finanziario prevedibile per effetto della confluenza della retribuzione di posizione "fissa" nel trattamento economico "fondamentale" e della riconosciuta possibilità, a ciascun dirigente, di attribuire di un "premio" annuale a non più di 1/10 dei dirigenti suoi subordinati e dei suoi dipendenti, elemento che sembrerebbe aggiuntivo rispetto alle componenti integrative ed accessorie già previste dalla contrattazione dei vari comparti.
Infine, andrebbero altresì richiesti ulteriori elementi illustrativi, circa il principio di omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico (lettera l)), nei limiti delle risorse complessivamente assegnate. In particolare, andrebbero considerati i rischi connessi al contenzioso che si potrebbe instaurare con i soggetti che in virtù dell'omogeneizzazione vedrebbero peggiorato il trattamento economico fondamentale già loro riconosciuto. Andrebbero valutati inoltre i profili di legittimità dell'intervento nei confronti dei dirigenti regionali, considerato anche che la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è prevista solo dalla lettera b), punto 2, per l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti delle regioni, non anche per la realizzazione dell'omogeneizzazione retributiva.
Chiarimenti sarebbero opportuni anche sulla portata dell'ultima parte della lettera m) secondo cui, nella fase transitoria, si dovrà provvedere al riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni, tenendo solo conto degli "effettivi fabbisogni" delle amministrazioni nazionali.
Si sottolinea, per tutti i profili richiamati, l'esigenza di acquisire almeno primi elementi di valutazione indispensabili ai fini della certificazione della effettiva plausibilità della invarianza del riordino.

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