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venerdì 31 ottobre 2014

Ancora sul meccanismo dello scorrimento di graduatoria nei concorsi pubblici (Cons. St., sez. III, sent. n. 4999/2014)

In un precedente post avevamo segnalato la sentenza emessa dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 4438 del 29 agosto 2014 in tema di legittimità dell’indizione di nuove procedure concorsuali, per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, in presenza di una graduatoria valida ed efficace relativa a un precedente concorso per la medesima qualifica.
Avevamo in quel posp segnalato che La rivista on line ildirittoamministrativo.it aveva pubblicato una nota di commento alla sentenza redatta da Ilaria Moscardi.
Segnaliamo ora una nuovo recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 4999 del 8 ottobre 2014, con la quale i giudici amministrativi hanno confermato che l'art. 91, comma 4, del T.U.E.L., secondo cui "per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo", nella parte in cui esclude la validità delle graduatorie di idonei derivanti da precedenti concorsi nel caso in cui i posti di cui si tratta siano istituiti o trasformati successivamente alla indizione del concorso medesimo, afferma un principio generale valido per tutte le Amministrazioni".
Qui il link alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 4999 del 8/10/2014.
Vedi anche il successivo post Rapporto tra scorrimento delle graduatorie e mobilità volontaria.

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