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giovedì 27 agosto 2015

Il Segretario Comunale può essere individuato “datore di lavoro” ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/2008? (Corte dei Conti, Sezione Basilicata, del. n. 50/2015)

E' stato richiesto alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata di esprimere un parere circa la possibilità di individuare nel Segretario Comunale il “datore di lavoro”, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs.vo n. 81/2008, nell’ambito della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto laddove, in luogo delle figure dirigenziali mancanti, le posizioni apicali siano state assegnate a responsabili di area e di posizione organizzativa. Chiede di sapere, inoltre, se tale attribuzione di funzioni determini una maggiorazione della retribuzione di posizione.
La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, ha espresso il proprio parere con Deliberazione n. 50/2015/PAR, giungendo alle seguenti conclusioni:

" si ritiene di poter affermare, in via conclusiva, che l’attribuzione della qualifica di “datore di lavoro” in capo al segretario comunale presuppone la mancanza di figure dirigenziali in seno all’Ente o di funzionari che, pur non avendo la qualifica dirigenziale, siano preposti ad un ufficio avente autonomia gestionale e di spesa. In tali fattispecie, nei limiti e con le cautele che si impongono per la peculiarità della situazione, secondo le considerazioni che precedono, il segretario comunale al quale sia conferita con atto formale la titolarità effettiva del potere gestionale adeguato alle sue competenze, con attribuzione di poteri di spesa (Cass. Pen. Sez. VI, 7.10. 2004), può essere anche espressamente designato “datore di lavoro”, ai fini e con le responsabilità di cui alla D.Lgs. n 81/2008".
In argomento si veda anche il precedente post Gli incarichi dirigenziali al Segretario comunale.

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