In due precedenti post avevamo segnalato due sentenze in materia di scorrimento delle graduatorie di concorso.
In particolare, si erano segnalate due recenti decisioni del Consiglio di stato, la sentenza n. 4438 del 29 agosto 2014 e la n. 4999 del 8 ottobre 2014.
Con le citate decisioni il giudice amministrativo aveva confermato che l'art. 91, comma 4, del T.U.E.L., nella parte in cui esclude la validità delle graduatorie di idonei derivanti da precedenti concorsi nel caso in cui i posti di cui si tratta siano istituiti o trasformati successivamente alla indizione del concorso medesimo, afferma un principio generale valido per tutte le Amministrazioni.
L'argomento è ora approfondito in un articolo di Arturo Bianco dal titolo La utilizzazione delle graduatorie, articolo in cui si analizza anche il rapporto tra gli istituti dello scorrimento della graduatoria e della mobilità volontaria. In particolare si cita la sentenza n. 4361/2014 del Consiglio di Stato, nella quale viene precisato che “l’ordinamento esprime un deciso favore per lo scorrimento della graduatoria, quale modalità di reclutamento rispetto al quale la mobilità è recessiva".
Il link all'articolo completo di A. Bianco La utilizzazione delle graduatorie.
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