La sentenza del Tribunale di Ancona n. 348 del 24 ottobre 2018 impone di affrontare il tema dei diritti di rogito approfondendo la tematica dei contenziosi in corso. Infatti, nella sentenza del giudice del lavoro di Ancona, pur prendendo atto che il Comune aveva provveduto, dopo la decisione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 18/2018, al pagamento delle somme dovute al segretario e che, pertanto, in merito all’oggetto principale della controversia vi era stata la cessazione della materia del contendere, il segretario ha comunque insistito sulla condanna alla rivalutazione ed interessi, nonché sulla condanna alle spese di lite. Il Tribunale adito, ha concluso ritenendo la rivalutazione egli interessi dovuti, nella misura di legge, ex art.429 cpc. e, applicando il principio della soccombenza (sostanzialmente) virtuale del comune, lo ha condannato al pagamento del 50% delle spese di lite, in quanto ha seguito “l’orientamento indicato (e poi abbandonato, in corso di causa) dalla Corte dei conti sulla specifica questione, così al fine riconoscendo spontaneamente il diritto. Ciò giustifica la parziale compensazione delle spese”.
Inizia così il mio articolo pubblicato oggi sulla Gazzetta degli enti locali, liberamente accessibile, dal titolo Diritti di rogito: i contenziosi ancora aperti producono sentenze negative per le Amministrazioni.
Qui il link alla sentenza del Tribunale di Ancona n. 348 del 24 ottobre 2018, ringraziando il collega Alberto Ulisse per l'invio della stessa.
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